Violazione distanze legali | Danno presunto

La violazione delle distanze legali tra proprietà può comportare non solo l’obbligo di ripristino, ma anche un risarcimento del danno fondato su presunzioni.

L’esistenza del danno, infatti, può essere desunta da elementi oggettivi che riducono la fruibilità o il valore del bene.

Questo principio è stato recentemente riaffermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17758 del 27 giugno 2024, che ha ribadito la possibilità di utilizzare il ragionamento presuntivo per provare il danno derivante dalla lesione del diritto di proprietà.

Indice dei contenuti:

  • Violazione delle distanze legali: presupposti e norme applicabili
  • Il principio del danno presunto e l’orientamento delle Sezioni Unite
  • La vicenda: installazione illegittima di canna fumaria e responsabilità
  • La pericolosità della canna fumaria e la prova del danno
  • Ragionamento presuntivo e riduzione del godimento del bene
  • Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione
  • Conclusioni sull’orientamento giurisprudenziale in tema di violazione distanze legali

Violazione delle distanze legali: presupposti e norme applicabili

La violazione delle distanze legali tra costruzioni è disciplinata, tra gli altri, dagli articoli 873 e 890 del codice civile. In particolare, l’art. 890 c.c. regola le distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, prevedendo un regime distinto in base all’esistenza o meno di specifiche disposizioni nei regolamenti edilizi comunali.

In presenza di una norma regolamentare, la distanza prescritta assume valore di presunzione assoluta di pericolosità. In assenza di tale norma, la presunzione è relativa e può essere superata solo dimostrando che, in concreto, non sussiste un danno o pericolo per il fondo vicino, anche tenendo conto degli accorgimenti tecnici adottati.

Il principio del danno presunto e l’orientamento delle Sezioni Unite

In tema di tutela risarcitoria da violazione del diritto di proprietà, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno operato una mediazione tra due teorie: quella normativa del danno, sostenuta dalla II Sezione Civile, e quella causale, portata avanti dalla III Sezione Civile.

La soluzione adottata riconosce che la violazione del contenuto del diritto di proprietà è, di per sé, potenzialmente risarcibile. Il danno non va più inquadrato come “in re ipsa”, ma come danno presunto o danno normale, ricostruibile sulla base di presunzioni fondate su elementi concreti, anche se non direttamente dimostrati da un pregiudizio economico quantificabile.

La vicenda: installazione illegittima di canna fumaria e responsabilità

Nel caso deciso con l’ordinanza n. 17758/2024, l’attore aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti per l’installazione di una canna fumaria a soli 38 centimetri dal proprio balcone. La Corte d’Appello di Salerno, pur avendo accertato la violazione dell’art. 890 c.c. e dell’art. 1120 c.c., aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente un danno alla salute e carente di prova il danno al godimento del bene.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’attrice, rilevando l’erroneità della motivazione della Corte territoriale, che aveva omesso di valutare la sussistenza di un danno presunto.

La pericolosità della canna fumaria e la prova del danno

Il giudice di merito aveva rilevato la pericolosità intrinseca della canna fumaria, realizzata in amianto e in cattivo stato manutentivo. Tale pericolosità era comunque superabile con l’adozione di idonee cautele tecniche da parte dei convenuti, le quali non risultavano tuttavia provate.

Pur riconoscendo che la canna fumaria era obsoleta e non conforme alle disposizioni vigenti, la Corte d’Appello ha escluso ogni risarcimento per mancanza di un danno diretto alla salute, senza considerare se il pericolo concreto e attuale potesse costituire, già di per sé, una limitazione al godimento del bene.

Ragionamento presuntivo e riduzione del godimento del bene

La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d’Appello per aver omesso di valutare la prova per presunzioni, basata su elementi allegati dall’attore. In particolare, il giudice avrebbe dovuto considerare:

  • la presenza di amianto nella struttura
  • la difformità rispetto alle disposizioni normative
  • le condizioni di degrado della canna fumaria
  • la prossimità eccessiva al balcone dell’attrice

Tali elementi, se valutati complessivamente, possono integrare un pregiudizio al diritto di godimento dell’immobile, suscettibile di tutela risarcitoria anche in mancanza di un danno alla salute.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

La Cassazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio, ha formulato un principio di diritto chiaro e vincolante:

“In caso di violazione delle distanze, l’esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi – che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno – dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall’attore”.

Questo principio si colloca in piena coerenza con l’evoluzione giurisprudenziale che valorizza il diritto di godere del bene come componente essenziale della proprietà, e riconosce tutela risarcitoria anche in assenza di danni patrimoniali diretti, purché vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti.

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