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TFR coniuge divorziato: quando spetta e come ottenerlo

In questo articolo approfondiremo la tematica, sempre attuale, del TFR coniuge divorziato.

Dopo aver brevemente ricordato cos’è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), analizzeremo la disciplina dell’art. 12-bis della Legge sul divorzio (Legge n. 898/1970) e, in particolare: quando spetta il TFR, in quale quota e come richiederlo.

Cos’è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una componente della retribuzione del lavoratore dipendente la cui corresponsione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, salva la richiesta di anticipazioni in circostanze particolari.

L’importo complessivo del TFR è il risultato dell’accantonamento di una quota della retribuzione annua ed è soggetta a rivalutazione e tassazione specifica.

Il diritto del lavoratore al TFR sorge allo scioglimento del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa che l’ha determinato (recesso, termine finale del contratto, morte del lavoratore ecc.).

Attualmente, ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile, il TFR “si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.

TFR coniuge divorziato: art. 12-bis della Legge 898-1970

La legge sul divorzio del 1970, in presenza di determinate condizioni, attribuisce al coniuge divorziato il diritto ad una quota del TFR spettante all’ex coniuge.

L’art. 12-bis primo comma della L. 898/1970 prevede infatti che:
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”.

La norma citata, quindi, non attribuisce un diritto incondizionato ma solo in presenza congiunta di alcuni presupposti, positivi e negativi.

Presupposti positivi:
a) sia intervenuta una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
b) l’ex coniuge che richiede il TFR deve essere titolare dell’assegno divorzile

Presupposto negativo:
a) il coniuge divorziato richiedente il TFR non deve essere passato a nuove nozze.

Pertanto, solo in presenza di tutti i presupposti menzionati sorgerà il diritto del coniuge divorziato ad una quota del Trattamento di Fine Rapporto dell’ex coniuge.

La quota di TFR spettante al coniuge divorziato

Dopo aver chiarito quali siano io presupposti che fanno nascere il diritto al TFR del coniuge divorziato, analizziamo quale sia la quota prevista a suo favore della legge.

Il secondo comma dell’articolo 12-bis dispone che: la quota spettante al coniuge divorziato ammonta al quaranta per cento (40%) del TFR totale riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. In tale periodo è computato anche il tempo intercorso tra la separazione legale ed il divorzio.

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Come richiedere la quota di TFR coniuge divorziato

In presenza di tutti i presupposti sopra menzionati, qualora l’ex coniuge tenuto al versamento della quota del TFR non adempia spontaneamente al proprio obbligo, il coniuge divorziato dovrà presentare ricorso con l’assistenza di un legale per far accertare dal Tribunale il diritto alla percezione della quota del TFR e conseguentemente condannare la controparte al versamento dell’importo dovuto.

Tale azione può essere promossa nell’ordinario termine decennale di prescrizione, non sussistendo al riguardo alcuna norma in deroga.

Si deve inoltre tener presente che il diritto non viene meno in caso di decesso dell’obbligato alla prestazione.

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