L’articolo analizza alcuni degli aspetti più rilevanti relativi al legato di usufrutto tramite testamento. Molti infatti si chiedono se sia possibile lasciare l’usufrutto per testamento e quali siano gli effetti.
Si può lasciare un usufrutto per testamento?
La risposta è si. È possibile lasciare l’usufrutto per testamento (anche olografo) con un legato. Attraverso il legato testamentario di usufrutto, ad esempio, il testatore potrà lasciare al beneficiario il diritto di usufrutto vitalizio su un determinato immobile.
L’erede relativamente a quell’immobile gravato di usufrutto avrà esclusivamente un diritto di nuda proprietà.
Alla morte del legatario usufruttuario, il diritto di usufrutto si estinguerà e non sarà oggetto della successione del legatario ma andrà a ricongiungersi con la nuda proprietà dell’erede.
Quest’ultimo quindi diventerà pieno proprietario dell’immobile che era stato attribuito con legato in usufrutto.
Legato di usufrutto congiuntivo
Il legato di usufrutto congiuntivo si verifica quando il testatore attribuisce tramite legato il diritto di usufrutto sullo stesso bene contestualmente a due soggetti, attribuendogli il diritto al reciproco accrescimento della quota.
È fondamentale che il testatore attribuisca ai co-usufruttuari il reciproco diritto all’accrescimento in quanto, in mancanza, la quota dell’usufruttuario che viene a mancare per primo andrà a ricongiungersi con la nuda proprietà. Pertanto sul bene si verrà a formare la c.d. comunione di godimento che spesso porta a conflitti di gestione e utilizzo del bene medesimo.
Ad esempio il testatore potrebbe scrivere: “lego a Tizio e Tizia il diritto di usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento sull’appartamento di Milano”.
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Legato di usufrutto con facoltà di vendita in caso di bisogno
Una peculiare ipotesi di legato di usufrutto di origine giurisprudenziale è costituita dal c.d. legato di usufrutto con facoltà di vendita in caso di bisogno.
Ad esempio, il testatore potrebbe scrivere: “lego a Tizio il legato di usufrutto dell’appartamento di Roma, con facoltà di vendita in caso di bisogno”.
In buona sostanza l’intento del testatore è quello di attribuire tramite legato l’usufrutto su un determinato bene con l’aggiunta della facoltà di disporre pienamente del bene nel caso in cui il legatario medesimo si trovi in stato di bisogno.
Secondo la tesi prevalente, i verità questo istituto è costituito da un duplice legato:
1. Il primo legato, avente ad oggetto il diritto di usufrutto
2. Il secondo legato, sospensivamente condizionato al verificarsi dello stato di bisogno, avente ad oggetto:
a) il diritto di nuda proprietà (legato ad effetti reali)
b) oppure, in alternativa, il prezzo ottenuto dalla vendita (legato ad effetti obbligatori). In questo caso l’onerato (nel silenzio l’erede) sarà tenuto a vendere l’immobile versare il ricavato al legatario.
La definizione di stato di bisogno è fondamentale. Conseguentemente ci si domanda se il testatore debba anche indicare i parametri per ritenerlo esistente.
Se l’orientamento della giurisprudenza propende per la tesi negativa in quanto i criteri sarebbero ricavabili dagli artt. 433 e ss. del Codice civile, la dottrina maggioritaria, al contrario, ritiene che il testatore debba fornire degli indici per la valutazione dello “stato di bisogno” altrimenti si ricadrebbe nel “mero arbitrio”.
Alla luce di ciò è sicuramente opportuno, per evitare qualsiasi contestazione, che in presenza di legato di usufrutto con facoltà di vendita in caso di bisogno il testatore specifichi:
a) le condizioni che determinato lo stato di bisogno del legatario
b) se, in conseguenza dello stato di bisogno, il legatario dell’usufrutto acquisirà la nuda proprietà oppure avrà diritto a ricevere il prezzo della vendita che sarà effettuata dall’onerato.
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