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Testamento olografo | Regole da rispettare | Esempio

Il testamento olografo costituisce l’atto di ultima volontà con cui un soggetto dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Il testamento olografo si distingue dalle altre forme di testamento ordinario (pubblico e segreto) in quanto è posto in essere direttamente dal testatore senza l’intervento del notaio.

In questo articolo verranno analizzati i principali aspetti riguardanti la disciplina del testamento olografo e, in particolare, sanno approfonditi i temi della forma, invalidità, conservazione e pubblicazione.

Vedremo infine un paragrafo dedicato ad un esempio di testamento olografo fac simile

Indice dei contenuti:

Il testamento in generale

Secondo l’ordinamento giuridico italiano il testamento è l’unico negozio giuridico (mortis causa) con cui è possibile decidere la sorte del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte.

L’articolo 458 c.c. dispone infatti il “divieto di patti successori”. Questo principio sancisce la nullità di ogni negozio giuridico (contratto ecc.) diverso dal testamento a mezzo del quale si istituisce un proprio erede (patto successorio istitutivo) oppure si dispone o si rinuncia a diritti che potrebbero essere acquisiti in prospettiva futura sulla base una successione non ancora aperta (patto successorio dispositivo e rinunciativo).

Per approfondire il tema del divieto dei patti successori si consiglia la lettura di questo articolo: Patti successori | Divieto e fondamento

Il Codice civile distingue il negozio testamentario in due categorie principali.

  1. testamento ordinario, che a sua volta si divide in due tipologie:
    • testamento olografo
    • testamento per atto di notaio
  2. testamento speciale, ammesso soltanto in casi straordinari e/o emergenziali stabiliti dalla legge.

Tralasciando la seconda categoria, concentriamo la nostra attenzione sul testamento ordinario (che è di gran lunga più frequente).

É possibile evidenziare subito una grande differenza tra le due tipologie di testamento ordinario.

Il “testamento per atto di notaio”, che a sua volta può assumere le forme del testamento pubblico o del testamento segreto, infatti, è un testamento che richiede il necessario intervento di un Notaio.
L’olografo, al contrario, non richiede l’intervento di un pubblico ufficiale ed è redatto direttamente dal testatore senza l’intervento di nessun altro.

Tuttavia, anche per il testamento olografo sono previste delle peculiari regole formali da rispettare a pena di invalidità.

Analizziamo nel paragrafo seguente quali sono queste regole formali.

Come scrivere un testamento olografo

L’art. 602 del Codice civile detta tre regole formali per la scrittura di un testamento olografo valido ed efficace.

  1. In primo luogo, come deducibile dalla definizione stessa, il testamento olografo deve essere interamente scritto per mano del testatore. Non sono ammessi mezzi che non comportino l’uso della scrittura a mano. Pertanto, non è valido se scritto con il computer o con la macchina da scrivere (neanche parzialmente).
    Non è inoltre possibile dettare ad una persona di fiducia il contenuto del testamento e farlo scrivere da quest’ultima. La persona incapace di scrivere non può pertanto redigere un testamento olografo e dovrà, necessariamente, rivolgersi ad un Notaio.
  2. Seconda regola da rispettare riguarda la “sottoscrizione”. Il testamento olografo, infatti, alla fine delle disposizioni deve essere sottoscritto con nome e cognome dal testatore. La legge consente tuttavia di ritenere valida la sottoscrizione del testatore anche quando non sia stata fatta indicando il nome ed il cognome purché consenta, in ogni caso, di riconoscere ed individuare con certezza la persona del testatore (come ad esempio uno pseudonimo).
  3. Terza regola da ricordare, ma non meno importante, è quella della “data”. Il testamento olografo deve recare al suo interno la data indicate il giorno, il mese e l’anno in cui è stato scritto. Si ritengono tuttavia ammesse anche forme equipollenti come ad esempio “Capodanno 2019” oppure “Natale 2015”. È bene ricordare, a scanso di equivoci, che anche la data deve essere redatta a mano dal testatore (autografa).

Se ti interessa apprendere maggiori informazioni ti suggerisco di leggere anche questo articolo contenente 8 consigli utili su come scrivere un testamento.

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Testamento olografo nullità e annullabilità

Sebbene tutte e tre le regole formali appena esaminate siano previste dalla legge a pena di invalidità, quest’ultima si esplica in modo più o meno grave (nullità o annullabilità) a seconda del vizio.

Secondo il Codice civile, infatti, il testamento olografo è radicalmente nullo se non è rispettata la regola dell’autografia oppure se manca (o non è autografa) la sottoscrizione.

In caso di assenza della data, invece, il testamento è sanzionato con l’invalidità “meno forte” e sarà quindi annullabile.

I primi due requisiti (autografia e sottoscrizione) sono pertanto fondamentali perché in loro difetto il testamento sarà nullo e non potrà produrre alcun effetto sin dall’inizio.

La mancanza della data, invece, produce pur sempre una invalidità ma “meno grave” dato che in questo caso, il testamento pur restando formalmente invalido continuerà a produrre i propri effetti fino a quando non sarà annullato con una sentenza di Tribunale.

È questa, quindi, una delle maggiori differenze tra testamento olografo nullo e annullabile. Il testamento nullo è infatti radicalmente invalido e quindi non può produrre alcun effetto giuridico. Quello annullabile, invece, produce effetti ma questi sono, per così dire, “precari” in quanto possono essere interrotti (con effetto retroattivo) a seguito di un provvedimento di un giudice.

Il testamento esclude la legittima?

Una delle domande più frequenti in tema di testamento olografo riguarda il rapporto tra questo e la successione legittima. In molti infatti si chiedono: il testamento esclude la legittima?

Per rispondere al quesito occorre prima di tutto chiarire sinteticamente la distinzione tra successione legittima e quota di legittima spettante inderogabilmente a determinate categorie di successibili.

La successione legittima, anche detta successione ex lege o ab intestato, è la successione ereditaria regolata dalle norme del Codice civile. Tali norme, in particolare, si applicano in mancanza del testamento oppure per integrarlo qualora il de cuius abbia regolato la propria successione solo in modo parziale.

La quota di legittima, chiamata anche quota indisponibile, è la porzione di eredità che la legge riserva necessariamente ai figli al coniuge superstite del defunto. La legittima, in altri termini, spetta ai suddetti familiari a prescindere dalla volontà del testatore e, dunque, anche in presenza di testamento.

Si può quindi rispondere alla domanda nei seguenti termini: è vero che il testamento esclude l’operare della successione legittima, intesa quale complesso di norme che disciplinano la devoluzione delle quote in assenza di volontà del defunto, tuttavia anche il testamento dovrà rispettare le porzioni di legittima che la legge riserva ai figli ed al coniuge superstite. In caso contrario, i figli ed il coniuge potranno ottenere in giudizio la porzione ad essi spettante tramite l’azione di riduzione.

Dove depositare il testamento olografo

Altro dubbio molto frequente dopo che il testatore ha redatto il testamento olografo riguarda la sua conservazione.

A differenza del testamento per atto di notaio, l’olografo non viene custodito di per sé da un pubblico ufficiale e, inoltre, fino alla sua pubblicazione (che avviene all’apertura della successione) non è neppure rintracciabile attraverso il Registro Generale dei Testamenti (RGT)
Ecco perché se non si adottano alcuni accorgimenti è possibile che gli eredi vengano a conoscenza dell’esistenza del testamento (magari nascosto dentro un cassetto) a distanza di anni dal decesso o addirittura mai.

Vediamo allora alcune opzioni a disposizione del testatore per conservare e custodire correttamente il proprio testamento.

  1. Deposito formale presso un notaio: il testatore si può recare presso lo studio di un Notaio e consegnare formalmente al pubblico ufficiale il proprio testamento affinché lo custodisca. Il deposito formale è un vero e proprio atto notarile e quindi presenta l’inconveniente di essere soggetto ad imposte statali. Ha tuttavia il vantaggio di renderne sicura la conservazione ed anche la conoscibilità in quanto viene immediatamente registrato nel RGT. É una soluzione poco praticata in quanto si perde uno dei grandi vantaggi del testamento olografo rispetto ai testamenti per atto di notaio vale a dire la sua semplicità. Tanto varrebbe a questo punto recarsi dal notaio e far redigere direttamente un testamento in forma pubblica.
  2. Deposito fiduciario presso un professionista: il questo caso il testatore può consegnare il testamento olografo ad un professionista di sua fiducia come ad esempio un avvocato o anche il notaio, senza però rigide formalità. Anche in questo caso il testamento fino alla pubblicazione non sarà rintracciabile nel Registro Generale Testamenti ma, quantomeno, si avrà la sicurezza della sua custodia.
  3. Conservarlo in una cassaforte o in una cassetta di sicurezza presso una banca.

Il testatore può in ogni caso decidere di consegnare il testamento a persona di sua fiducia (es. un amico) ad un familiare o, più semplicemente, lasciarlo dentro un cassetto o nella libreria. In questi casi tuttavia sono maggiori i rischi di sottrazione, distruzione o smarrimento.

Revocare un testamento

La volontà testamentaria è particolarmente tutelata nel nostro ordinamento. Il Codice civile, infatti, detta una serie di norme volte garantire che le ultime volontà del testatore vengano espresse in modo libero, consapevole e che possano essere modificate fino all’ultimo istante.

Per questo, il testatore può revocare in qualsiasi momento, anche in punto di morte, il proprio testamento o anche solo una parte di esso.

Tuttavia, anche in caso di revoca è necessario rispettare alcune regole formali previste dalla legge. Anche le forme di revoca del testamento, infatti, sono tassative e non ammetto equipollenti.

È possibile revocare il testamento olografo in modo espresso oppure in modo tacito.
La revoca espressa costituisce un negozio giuridico formale con il quale un soggetto manifesta l’intento di eliminare, in tutto o in parte, una o più disposizioni testamentarie.

La revoca totale (o parziale) può essere effettuata:

  1. In un nuovo testamento redatto in una delle forma legalmente previste. Ad esempio è possibile revocare un testamento olografo con una dichiarazione contenuta in un successivo testamento pubblico.
  2. In un apposito atto di revoca davanti ad un Notaio.

Quella tacita invece si può verificare in vari modi:

  1. Testamento posteriore: attraverso la redazione di un testamento successivo che abbia un contenuto incompatibile con le disposizioni del testamento precedente. Non è indispensabile, infatti, formulare una dichiarazione di questo tipo: “dichiaro di voler revocare ogni mio precedente testamento”.
    Ad esempio, se nel testamento che si intende revocare era stato nominato Tizio erede universale e in un successivo testamento viene indicato Caio erede universale, l’istituzione di erede di Tizio si intenderà automaticamente revocata per incompatibilità con la successiva istituzione di Caio.
  2. Distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo: da questi comportamenti la legge presume che la volontà del testatore fosse quella di revocare intenzionalmente il testamento olografo. Secondo la giurisprudenza e la dottrina queste azioni sono tassative, ma ad esse viene equiparata l’irreperibilità del testamento.
  3. Cessione o trasformazione del bene legato: il concetto di “cessione” ricomprende ogni negozio che attua un “trasferimento”, purché efficace. La “trasformazione” del bene oggetto di legato non deve costituire una mera modifica.

Ti consiglio di leggere anche il seguente articolo per approfondire il tema del legato testamentario.

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Pubblicazione testamento olografo

La pubblicazione del testamento olografo alla morte del testatore è un obbligo di legge.

L’articolo 620 del Codice civile dispone, infatti, che chiunque ne sia in possesso (compreso chi lo abbia ritrovato per puro caso) deve recarsi davanti ad un notaio per far pubblicare testamento nel momento in cui si viene a conoscenza del decesso del testatore.

La pubblicazione del testamento olografo avviene tramite la redazione di un verbale (atto pubblico) da parte del notaio alla presenza della persona che ha consegnato il testamento e di due testimoni. Il verbale di pubblicazione descrivere lo stato del testamento e ne riproduce interamente il contenuto.

Colui che presenta il testamento olografo per la pubblicazione deve consegnare al notaio un “estratto per riassunto dell’atto di morte” del de cuius (da non confondere con il “certificato di morte”).

La pubblicazione è sempre necessaria. La copia autentica del verbale di pubblicazione, infatti, va allegata alla dichiarazione di successione che, a sua volta, deve essere obbligatoriamente presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall’apertura della successione.

Pubblicare testamento olografo costi

Non è possibile prevedere con precisione quanto costa pubblicare un testamento olografo in quanto dipende in parte dall’onorario del notaio incaricato. In linea di massima si può stimare un costo di pubblicazione del testamento olografo non inferiore ad euro 700.

Patto di non pubblicazione testamento olografo

Il patto di non pubblicazione del testamento olografo è quell’accordo con cui gli eredi convengono di non rivolgersi ad un notaio per la pubblicazione del testamento.

Si tratta di un vero e proprio contratto dal quale derivano obbligazioni aventi contenuto di “non fare”. Nella maggior parte dei casi gli scopi alla base del patto di non pubblicazione del testamento olografo sono:

  • evitare di sostenere i costi di pubblicazione del testamento olografo
  • attuare una distribuzione dei beni diversa da quella indicata dal testatore.

La liceità di questo tipo di accordo è ancora oggetto di discussione.

In linea generale, si sostiene che per la validità sarebbe necessaria la partecipazione di tutti i soggetti che possono vantare qualche interesse nella successione. Più in particolare:
1) Secondo una tesi, la valutazione della liceità dell’accordo dovrebbe eseguirsi analizzando il suo contenuto: il patto sarebbe lecito soltanto qualora lo scopo sia semplicemente quello di evitare le spese di pubblicazione, mentre sarebbe illecito qualora fosse previsto per non dare attuazione alle disposizioni testamentarie.
2) Altra dottrina ritiene che liceità del patto di non pubblicazione debba essere valutata con riguardo al contenuto del testamento, e non a quello dell’accordo. Conseguentemente sarebbe valido solo il patto di non pubblicazione di un testamento che contenga disposizioni non patrimoniali oppure revocato / invalido.

Testamento olografo fac simile

Riportiamo di seguito un modello di testamento olografo fac simile contenente:

  • la revoca del precedente testamento
  • la nomina dei figli quali eredi in pari quote
  • l’attribuzione di un legato in favore di un amico
  • la nomina di un esecutore testamentario

Ovviamente l’esempio di testamento olografo sotto riportato rappresenta soltanto un modello base da utilizzare come semplice fac simile.

E’ consigliabile di consultare un professionista legale (avvocato o notaio) prima di scrivere il proprio testamento olografo per essere certi redigere un testamento valido, efficace e, possibilmente, non impugnabile. Lo Studio Legale Paccosi offre a tal proposito il servizio di consulenza testamentaria.

Testamento olografo fac simile

Avvocato successioni | Consulenza testamento

L’avvocato Alessandro Paccosi offre servizi di consulenza ed assistenza per la redazione del testamento olografo erede universale e per tutte le questioni riguardanti le successioni ereditarie.

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