L’impugnazione di un testamento falso, anche i caso di testamento olografo, non può essere proposta in via incidentale, ma richiede necessariamente un’azione giudiziaria autonoma.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12753 del 14 maggio 2025, affrontando una questione centrale nella materia delle successioni ereditarie.
In questo articolo analizziamo i riferimenti normativi, i principi espressi dalla giurisprudenza e gli aspetti processuali relativi alla falsità del testamento.
Indice dei contenuti
- Contestare un testamento falso: il quadro normativo
- Quando un testamento si può considerare falso
- La presunzione di autenticità del testamento olografo
- La necessità dell’azione giudiziaria autonoma
- L’ordinanza della Cassazione n. 12753/2025
- Effetti della contestazione sulla divisione ereditaria
- L’onere della prova per contestare un testamento falso
Contestare un testamento falso: il quadro normativo
La contestazione di un testamento falso trova il suo fondamento nel principio di libertà testamentaria disciplinato dagli articoli 587 e seguenti del codice civile, secondo cui il testamento rappresenta un atto unilaterale e revocabile con cui il soggetto dispone dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Nel caso in cui un testamento sia ritenuto falso, si configura un’ipotesi di falsità materiale del documento, che può integrare gli estremi di un atto nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., perché privo dei requisiti essenziali o redatto da persona diversa dal testatore. Tale contestazione, però, richiede un percorso processuale ben definito.
Quando un testamento si può considerare falso
Un testamento si considera falso quando:
- Non è stato scritto dal de cuius;
- È stato redatto da un terzo imitando la grafia del testatore;
- Presenta una sottoscrizione apocrifa o alterata;
- È stato successivamente modificato da soggetti esterni.
In tali ipotesi, la validità formale e sostanziale del documento testamentario risulta compromessa, con conseguente lesione della volontà reale del testatore.
La presunzione di autenticità del testamento olografo
L’art. 602 c.c. prevede che il testamento olografo debba essere scritto, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Quando il documento presenti formalmente tali requisiti, esso gode di una presunzione di autenticità, che può essere superata solo con prova contraria.
Questo significa che chi intende contestare il testamento olografo ha l’onere di provare che non sia stato effettivamente redatto dal testatore, con tutti i conseguenti effetti sulla validità delle disposizioni in esso contenute.
La necessità dell’azione giudiziaria autonoma
Un punto centrale dell’ordinanza della Cassazione n. 12753/2025 riguarda l’impossibilità di contestare la falsità del testamento olografo in via di eccezione, ossia come semplice difesa all’interno di un altro giudizio, ad esempio quello di divisione ereditaria.
Secondo la Corte, la deduzione della falsità richiede un autonomo giudizio ordinario, introdotto con un’azione di accertamento negativo. Solo attraverso un procedimento separato è possibile garantire il contraddittorio tra le parti, l’acquisizione di eventuali prove tecniche (come le perizie calligrafiche) e una piena tutela giurisdizionale.
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L’ordinanza della Cassazione n. 12753/2025
Con l’ordinanza n. 12753 del 14 maggio 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un coerede che, in sede di opposizione alla domanda di divisione ereditaria, aveva eccepito la falsità del testamento prodotto a fondamento della pretesa.
La Corte ha confermato le decisioni di merito secondo cui la contestazione dell’autenticità non può essere proposta come semplice eccezione, ma deve essere oggetto di domanda principale, cioè proposta con atto introduttivo autonomo.
La motivazione della Suprema Corte si fonda su tre elementi:
- Il testamento olografo è assistito da una presunzione di validità formale;
- La prova contraria richiede un accertamento tecnico (grafologico) non compatibile con un’istruttoria incidentale;
- La certezza delle situazioni successorie impone l’utilizzo di strumenti processuali idonei e rigorosi.
Effetti della contestazione sulla divisione ereditaria
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la contestazione del testamento è avvenuta nell’ambito della procedura di divisione ereditaria. Tuttavia, la Corte ha ribadito che in tale sede non è consentito discutere della falsità del documento testamentario in modo incidentale.
Infatti, la divisione ereditaria, disciplinata dagli articoli 713 e seguenti c.c., presuppone l’esistenza di un valido titolo di devoluzione (testamentario o legittimo).
Quando si mette in dubbio il titolo stesso – perché si assume la falsità del testamento – è necessario accertarne la nullità in un procedimento autonomo, sospendendo eventualmente il giudizio divisorio in attesa dell’esito del giudizio sull’autenticità del testamento.
L’onere della prova per contestare un testamento falso
Il soggetto che contesta un testamento falso ha l’onere di dimostrarne la falsità attraverso una perizia grafologica o altri mezzi probatori idonei.
Tale onere probatorio non può essere assolto con semplici deduzioni o allegazioni, né tantomeno con un’eccezione difensiva nel corso di un giudizio diverso.
Il giudice investito della domanda di falsità deve accertare:
- L’autenticità della grafia e della sottoscrizione;
- L’eventuale intervento fraudolento di terzi;
- L’assenza o la presenza della volontà testamentaria del de cuius.
Solo al termine di tale accertamento potrà pronunciarsi sulla validità o nullità del testamento e, di conseguenza, sull’assetto della devoluzione ereditaria.
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