La successione titoli di Stato rappresenta una tematica di rilievo nell’ambito delle successioni ereditarie, in quanto richiede l’individuazione di criteri specifici per la determinazione del valore dei titoli alla data dell’apertura della successione.
Il presente articolo analizza il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, con particolare attenzione agli articoli 556 e 750 del codice civile e alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 7449 del 20 marzo 2025.
Indice dei contenuti:
- Determinazione del valore dei titoli di Stato nella successione: riferimenti normativi
- L’art. 750 c.c. e le modalità di valutazione
- L’art. 556 c.c. e l’accertamento della lesione della quota di legittima
- La consulenza tecnica d’ufficio nella valutazione dei titoli donati
- Ordinanza Cassazione civile, n. 7449/2025: rilievi giuridici
- CTU sul patrimonio immobiliare e sugli asset societari del de cuius
Determinazione del valore dei titoli di Stato nella successione: riferimenti normativi
Il valore dei titoli di Stato in ambito successorio deve essere determinato in conformità al combinato disposto degli articoli 556 e 750 del codice civile. In particolare, l’art. 750, ultimo comma, c.c. stabilisce che i titoli devono essere valutati “secondo le mercuriali e i listini di borsa del tempo dell’apertura della successione”. Tale criterio si applica anche ai titoli scaduti, il cui valore deve essere determinato facendo riferimento al valore di scadenza.
Parallelamente, l’art. 556 c.c., nel regolare la riunione fittizia per la determinazione della porzione disponibile e della quota di legittima, impone l’inclusione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, il cui valore deve essere parificato a quello dei beni relitti calcolati alla medesima data di apertura della successione.
L’art. 750 c.c. e le modalità di valutazione
L’art. 750 c.c. costituisce la norma di riferimento per la valutazione monetaria dei beni ereditari che, come nel caso dei titoli di Stato, sono soggetti a fluttuazioni di mercato.
Il criterio legale impone di considerare il valore di mercato vigente al momento dell’apertura della successione, con esclusione di ogni altra valutazione effettuata in epoca diversa.
Nel caso di titoli non più quotati o scaduti, la norma prevede che il valore venga determinato in base al valore di scadenza, il che implica un’attività di ricostruzione documentale, spesso supportata da perizia tecnica o documentazione bancaria.
L’art. 556 c.c. e l’accertamento della lesione della quota di legittima
L’art. 556 c.c. disciplina l’accertamento della lesione della quota di legittima, prevedendo che le donazioni compiute in vita dal de cuius siano sommate al valore del patrimonio relitto per calcolare la porzione disponibile.
Il valore di tali donazioni deve essere attualizzato alla data dell’apertura della successione, anche nel caso in cui siano state effettuate molti anni prima.
Tale principio è di particolare rilevanza nei casi in cui un legittimario intenda esercitare l’azione di riduzione, come previsto dall’art. 557 c.c., al fine di tutelare la propria quota riservata.
La consulenza tecnica d’ufficio nella valutazione dei titoli donati
Quando tra la donazione dei titoli di Stato e la data dell’apertura della successione intercorre un ampio arco temporale, si rende necessaria l’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), volta a determinare il valore corretto dei titoli alla luce delle quotazioni storiche.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7449 del 20 marzo 2025, ha ribadito che il rigetto immotivato dell’istanza di CTU può costituire motivo di censura per vizio di motivazione, laddove la consulenza risulti necessaria alla corretta ricostruzione del patrimonio donato e relitto, ai fini dell’accertamento dell’eventuale lesione della legittima.
Ordinanza Cassazione civile, n. 7449/2025: rilievi giuridici
La vicenda decisa dalla Cassazione riguarda la determinazione del valore di titoli di Stato donati dal de cuius al figlio Tizio negli anni 1991-1992. La Corte d’Appello aveva erroneamente fatto riferimento alla data delle donazioni, anziché alla data dell’apertura della successione, avvenuta il 16 gennaio 2005.
La ricorrente, richiamando l’art. 750 c.c., ha contestato tale impostazione, evidenziando che il valore dei titoli doveva essere determinato secondo i listini di borsa del tempo dell’apertura della successione e, in caso di titoli scaduti, al valore di scadenza.
La Corte d’Appello aveva inoltre rigettato la richiesta di CTU, pur essendovi un notevole intervallo temporale tra le donazioni e l’apertura della successione.
La Cassazione ha ritenuto fondata la censura, affermando che il mancato accoglimento della CTU ha precluso la corretta valutazione dei beni e l’accertamento della lesione della legittima, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
CTU sul patrimonio immobiliare e sugli asset societari del de cuius
La ricorrente aveva inoltre denunciato l’omessa motivazione in merito alla richiesta di CTU relativa al patrimonio immobiliare e alle società riconducibili al de cuius, che comprendevano il 50% di due immobili e ulteriori beni patrimoniali. La Corte d’Appello aveva ritenuto sufficiente una stima già effettuata in sede successoria, pari a € 974.764,50, escludendo la necessità di ulteriori accertamenti.
Quanto agli asset societari, la Corte ha ritenuto l’istanza esplorativa, ritenendo non assolto l’onere della prova da parte della ricorrente, così come previsto dall’art. 2697 c.c. La motivazione della sentenza, secondo la Cassazione, è risultata però insufficiente e non conforme al dettato normativo, in quanto non ha tenuto conto della richiesta di verifica documentale mediante CTU.
Infine, la Corte ha richiamato la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che limita la censurabilità della motivazione solo ai casi di assenza o manifesta illogicità, affermando che la decisione impugnata ha omesso un punto decisivo della controversia, ossia la reale consistenza del patrimonio relitto al momento dell’apertura della successione.
Avvocato successioni Alessandro Paccosi
L’avvocato Alessandro Paccosi offre servizi di consulenza ed assistenza legale per tutte le problematiche riguardanti le successioni ereditarie.
Se desideri ricevere una consulenza legale per eredità e successione puoi esporre il tuo caso e richiedere un preventivo gratuito tramite:
Se sei impossibilitato a recarti presso lo studio in Roma puoi usufruire del servizio AVVOCATO ONLINE pensato appositamente per coloro che preferiscono ricevere una consulenza legale a distanza.