Ai sensi dell’articolo 467 c.c., la successione per rappresentazione consiste nel subentro di un soggetto (c.d. rappresentante) nel luogo e grado del soggetto che era stato chiamato alla successione prima di lui (c.d. rappresentato) in qualità di erede ovvero di legatario.
Pertanto, la rappresentazione è definibile come l’istituto del diritto successorio che disciplina il caso in cui un chiamato (delato) all’eredità o al legato, non possa o non voglia accettare.
Il testo dell’art. 467, co.1, c.c. infatti recita:
“La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”.
Il comma 2 del medesimo articolo 467 dispone che:
“Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”.
Indice dei contenuti:
- L’oggetto della successione per rappresentazione
- Perchè il Legislatore ha previsto la successione per rappresentazione
- La natura giuridica della rappresentazione
- Gli elementi costitutivi della successione per rappresentazione
- Elementi costitutivi oggettivi della rappresentazione
- Elementi costitutivi soggettivi della rappresentazione
- Successione per rappresentazione dei figli adottivi
- Successione per rappresentazione dei fratelli e sorelle
- Il rappresentato non può essere un discendente
- Successione per rappresentazione del coniuge
- Avvocato successioni Alessandro Paccosi
L’oggetto della successione per rappresentazione
Abbiamo detto che il primo chiamato alla successione, e cioè colui che non può (ad esempio perché premorto) o non vuole (ad esempio perché ha rinunciato alla successione) è denominato “rappresentato”.
Il “rappresentato”, pertanto, resta estraneo alla successione e costituisce esclusivamente il “punto di riferimento” per poter stabilire la quota / beni che sono da offrire al suo “rappresentante”.
In altre parole, la quota di eredità o i singoli beni da offrire al rappresentante sono esattamente quelli che erano stati offerti e non accettati dal rappresentato.
Un esempio può aiutare a chiarire:
Tizio muore senza testamento avendo avuto in vita 3 figli: Caio e Mevio e Sempronio. Mevio, a sua volta ha 2 figli (nipoti di Tizio) Mevietto e Mevietta. Mevio è premorto al padre Tizio. Mevietto e Mevietta saranno eredi per rappresentazione del padre Mevio, come nipoti del nonno Tizio.
In questo esempio quindi:
- Tizio è il de cuius
- Mevio è il rappresentato
- Mevietto e Mevietta sono i rappresentanti
Mevietto e Mevietta, nipoti di Tizio, avranno diritto alla stessa quota dell’eredità offerta in precedenza al padre Mevio, che ha rinunciato. Questa quota, a sua volta, andrà divisa tra i due rappresentanti in parti uguali.
Perchè il Legislatore ha previsto la successione per rappresentazione
Si ritiene che la ratio sottesa all’istituto della rappresentazione successoria sia da individuare nella “presunta volontà” del de cuius e nella tutela della sua discendenza.
La natura giuridica della rappresentazione
Quanto alla natura giuridica della rappresentazione, si ritiene che essa questa costituisca una:
- “vocazione diretta” dal de cuius → al rappresentante, in quanto il rappresentante succede direttamente al de cuius ed è nei confronti di quest’ultimo che deve essere capace di succedere
- “delazione indiretta” dal rappresentante → al rappresentato, poichè il rappresentante succede nel luogo e nel grado del rappresentato, e dunque il contenuto della sua chiamata è determinato con riferimento a quella del rappresentato
Alla luce di ciò, poiché il rappresentante succede direttamente al de cuius, non rilevano eventuali cause di indegnità e/o incapacità a succedere verso il rappresentato.
Tornando all’esempio di cui sopra: Mevietto potrà accettare l’eredità del nonno Tizio anche se aveva rinunciato all’eredità del padre Mevio.
Ciò è disciplinato dall’art. 468, comma 2, c.c. che dispone:
“I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa”.
Gli elementi costitutivi della successione per rappresentazione
Affinché possa operare la successione per rappresentazione devono coesistere una serie di elementi disciplinati dalla legge.
Questi elementi costitutivi possono essere divisi in “oggettivi”, “soggettivi” e “negativi”.
Elementi costitutivi oggettivi della rappresentazione
Il primo chiamato non può (es. premorienza) o non vuole (es. rinuncia) succedere al de cuius. È importante sottolineare che la premorienza del chiamato al de cuius è la circostanza che distingue la rappresentazione dall’istituto della trasmissione del diritto di accettare l’eredità.
Elementi costitutivi soggettivi della rappresentazione
La presenza degli elementi oggettivi non è di per sé sufficiente a far attivare il meccanismo della successione per rappresentazione.
Questo istituto, infatti, non opera in tutti i casi in cui il primo chiamato “non possa” o “non voglia” succedere al de cuius ma devono coesistere altri elementi di tipo soggettivo.
Ai sensi dell’art. 468, co.1 c.c., infatti, la rappresentazione ha luogo:
- in linea retta a favore dei discendenti dei figli del defunto
- in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e sorelle del de cuius
Inoltre, in virtù dei principi che regolano l’efficacia retroattiva dell’accettazione dell’eredità, si ritiene che tali discendenti, quantomeno, debbano essere stati concepiti anteriormente alla morte del de cuius.
Conseguentemente, la successione per rappresentazione non opera a favore del discendente del rappresentato che sia stato concepito dopo la morte del de cuius.
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Successione per rappresentazione dei figli adottivi
I figli adottivi del rappresentante sono equiparati ai figli naturali, purché si tratti di adozione legittimante.
Al contrario, la rappresentazione non si applica in favore dei figli adottanti con procedura non legittimante in quanto, ai sensi dell’art. 300 c.c., non instaurano rapporti di parentela con i parenti del loro adottante.
Successione per rappresentazione dei fratelli e sorelle
Per quanto riguarda la “linea collaterale”, la successione per rappresentazione si applica a favore dei discendenti dei fratelli o sorelle del de cuius, senza che rilevi il fatto che si tratti di “germani” (fratelli che hanno entrambi i genitori in comune con il de cuius) o “unilaterali” (fratelli che hanno in comune un solo genitore con il de cuius).
Il rappresentato non può essere un discendente
La rappresentazione, invece, non si applica qualora il primo chiamato all’eredità (rappresentato) sia un discendente di un figlio o fratello / sorella.
Quindi, ad esempio, se Tizio ha istituito erede il nipote ex filio Mevietto e quest’ultimo rinuncia all’eredità del nonno Tizio, non si applica la rappresentazione in favore dei figli di Mevietto.
Successione per rappresentazione del coniuge
La successione per rappresentazione non si applica al coniuge. Pertanto:
- non succede per rappresentazione il coniuge di colui che ha rinunciato / non ha potuto accettare l’eredità del del cuius (il coniuge non può essere rappresentante)
- non riveste la qualifica di rappresentato il coniuge che non può o non vuole accettare l’eredità del defunto.
Un esempio pratico aiuterà a capire: Tizio, istituisce eredi la moglie di II nozze Tizia, la quale ha un figlio, Primo, avuto da precedente matrimonio e il figlio Caio. Se Tizia rinuncia all’eredità di Tizio non si avrà successione per rappresentazione in favore di Primo.
Altro esempio: Tizio istituisce eredi i due figli Caio e Mevio. Caio, sposato con Caia, rinuncia all’eredità del padre Tizio. Caia non diviene erede per rappresentazione del suocero Tizio.
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