Successione coniuge divorziato: quali diritti?

In riferimento alla successione ereditaria il coniuge divorziato non ha diritti ereditari sul patrimonio dell’ex coniuge defunto.

A seguito dello scioglimento del matrimoni, infatti, l’ex coniuge perde ogni titolo successorio.

Tuttavia sono previste, al verificarsi di determinate circostanze, alcuni diritti a favore del coniuge divorziato superstite come, ad esempio, l’assegnazione di un contributo alimentare a carico dell’eredità.

L’articolo analizza le principali norme che regolano tale situazione, focalizzandosi in particolare sui diritti alimentari riconosciuti al coniuge divorziato.

Indice:

  • Il diritto alla successione del coniuge divorziato
  • La legge 898/1970 e l’assegno alimentare
  • Modalità di calcolo dell’assegno
  • L’estinzione del diritto all’assegno alimentare
  • La questione dell’adempimento dell’obbligazione alimentare
  • Più ex coniugi superstiti e datio in solutum

Il diritto alla successione del coniuge divorziato

Il coniuge divorziato non ha diritto alla successione in seguito al divorzio, ossia quando il matrimonio è stato sciolto con sentenza passata in giudicato.

La legge 1° dicembre 1970, n. 898, che regola il divorzio in Italia, stabilisce che il coniuge divorziato perde lo status di coniuge, e quindi non ha più diritti successori verso l’ex partner.

La legge 898/1970 e l’assegno alimentare

Tuttavia, l’articolo 9-bis della legge n. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato superstite il diritto a un assegno alimentare, ma solo se questi ha ricevuto in precedenza una somma periodica di denaro a carico dell’ex coniuge.

L’assegno alimentare viene attribuito esclusivamente se il beneficiario si trova in stato di bisogno, una condizione che deve essere valutata dal tribunale.

Modalità di calcolo dell’assegno

L’ammontare dell’assegno alimentare è calcolato in base a diversi fattori, tra cui:

  • L’entità delle sostanze ereditarie;
  • La qualità e il numero degli eredi e la loro situazione economica;
  • L‘entità dell’assegno alimentare goduto in vita;
  • Lo stato di bisogno del coniuge superstite;
  • L’eventuale pensione di reversibilità a favore del coniuge divorziato.

Questi fattori determinano l’importo che gli eredi dovranno corrispondere periodicamente al coniuge divorziato superstite.

L’estinzione del diritto all’assegno alimentare

Il diritto all’assegno alimentare si estingue qualora il coniuge divorziato superstite contragga un nuovo matrimonio o non versi più nello stato di bisogno.

Secondo l’art. 9-bis, comma 2, della legge 898/1970, se lo stato di necessità del beneficiario viene meno, l’assegno non è più dovuto, e in caso di un eventuale nuovo stato di bisogno, il diritto potrebbe essere nuovamente riconosciuto.

La questione dell’adempimento dell’obbligazione alimentare

La legge prevede che l’adempimento dell’obbligazione alimentare possa avvenire in via periodica, ma gli eredi possono anche concordare con il coniuge divorziato superstite di effettuare il pagamento in un’unica soluzione.

Questo tipo di accordo viene definito datio in solutum, dove gli eredi trasferiscono un bene o una somma, sollevando così il coniuge superstite da ulteriori richieste alimentari future.

Più ex coniugi superstiti e datio in solutum

Se il defunto aveva avuto più matrimoni, il diritto all’assegno alimentare per ciascun ex coniuge divorziato superstite deve essere determinato individualmente, in base allo stato di bisogno di ciascuno.

In caso di più ex coniugi, ciascuno ha il diritto di negoziare una datio in solutum con gli eredi, per risolvere in via definitiva il proprio diritto agli alimenti.

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