Sublegato: disciplina, caratteristiche ed esempi

Il sublegato rappresenta una figura rilevante nella successione testamentaria, disciplinata principalmente dagli articoli 662, 676 e 677 del codice civile.

In questo articolo analizzeremo in dettaglio che cosa si intende per sublegato, quali sono le sue caratteristiche, le principali tipologie e le conseguenze giuridiche connesse.

Indice dei contenuti:

  • Il concetto di sublegato: inquadramento normativo
  • Esempio pratico di sublegato
  • Natura e tipologie di sublegato
    • Sublegato reale
    • Sublegato obbligatorio
    • Sublegato liberatorio
  • Indipendenza tra legato principale e sublegato
  • Gli effetti in caso di invalidità o mancata accettazione del legato

Il concetto di sublegato: inquadramento normativo

Come sancito dall’art. 662, comma 1, c.c., «Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi».

Il sublegato si configura nell’ipotesi in cui il testatore ponga il peso di un legato non a carico di un erede, bensì a carico di un altro legatario.

Si tratta, pertanto, di una particolare modalità di legato testamentario, il cui obbligo di adempimento grava su chi ha ricevuto a sua volta una liberalità testamentaria.

La disciplina del sublegato, sebbene non distinta formalmente da quella generale dei legati, si caratterizza per alcune peculiarità, che verranno approfondite nei successivi paragrafi.

Esempio pratico di sublegato

Per comprendere concretamente il meccanismo del sublegato, si consideri il seguente esempio:

Tizio dispone: «Istituisco mio unico erede Caio; lego a favore di Filano i miei quattro cavalli e a favore di Sempronio la somma di 200.000 euro, precisando che il legato a favore di Sempronio è a carico di Filano».

In questa ipotesi:

  • Caio, in qualità di erede, è tenuto a soddisfare il legato a favore di Filano, consegnandogli i cavalli;
  • Filano, in qualità di legatario onerato, è a sua volta obbligato ad adempiere il sublegato, corrispondendo a Sempronio la somma di 200.000 euro.

Questo esempio evidenzia come il sublegato introduca un ulteriore obbligo a carico di un legatario.

Natura e tipologie di sublegato

Il sublegato è un normale legato sotto il profilo giuridico, soggetto alla disciplina generale dei legati.

Tuttavia, esso può presentarsi sotto diverse forme, a seconda dell’oggetto e della struttura dell’attribuzione.

Sublegato reale

Si ha un sublegato reale quando l’oggetto della prestazione è costituito dalla proprietà o da un altro diritto reale su un bene.

Ad esempio, Tizio lega a Caio la proprietà del fondo Tuscolano e dispone, a carico di Caio, un sublegato in favore di Filano relativo alla proprietà di un edificio edificato su una porzione del fondo.

Sublegato obbligatorio

Il sublegato può avere natura obbligatoria, quando consiste nell’obbligo di compiere una determinata prestazione.

Si pensi al caso in cui Tizio leghi a Caio la proprietà del fondo Tuscolano e subleghi a Filano il diritto di stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito del fondo, per un periodo di 3 anni a partire dall’apertura della successione.

Sublegato liberatorio

Il sublegato può altresì assumere carattere liberatorio, qualora il testatore intenda liberare un soggetto da un obbligo preesistente.

Un esempio è rappresentato dalla disposizione con cui Tizio lega a Caio la proprietà di un fondo, imponendogli di rimettere a Sempronio un debito che questi aveva nei suoi confronti.

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Indipendenza tra legato principale e sublegato

Una delle caratteristiche fondamentali del sublegato è la sua autonomia rispetto al legato principale.

Non esiste un necessario rapporto di dipendenza tra il legato a favore del legatario onerato e il sublegato. Pertanto:

  • Il sublegato può riguardare lo stesso bene oggetto del legato principale (ad esempio una porzione del bene);
  • Oppure può riferirsi a un bene completamente distinto.

Si consideri, ad esempio, che Tizio legasse a Caio la proprietà della sua villa in Abruzzo e, contemporaneamente, sublegasse a Sempronio, a carico di Caio, una porzione del giardino per la coltivazione di un orto.

Ma nulla vieterebbe che il sublegato avesse per oggetto un bene del tutto diverso dalla villa.

Questa indipendenza comporta che un vizio che colpisca il legato principale non si ripercuote automaticamente sul sublegato.

Gli effetti in caso di invalidità o mancata accettazione del legato

Qualora il legatario onerato non possa o non voglia acquisire il legato principale, il sublegatario può comunque ottenere il bene o il diritto oggetto del sublegato.

Ai sensi degli artt. 676, comma 2, e 677, comma 2, c.c., l’attribuzione a favore del sublegatario resta valida ed efficace e deve essere adempiuta da colui che subentra nella titolarità del bene legato.

Si consideri il caso in cui il testatore abbia legato beni a favore del notaio che ha redatto il testamento il quale, essendo incapace a succedere, non può ricevere il legato.

In tal caso:

  • I beni legati si devolvono agli eredi;
  • Gli eredi sono tenuti ad adempiere al legato in favore del sublegatario Filano.

In questo contesto, anche se tecnicamente il sublegato si trasforma in un legato ordinario (in quanto l’onere grava sugli eredi), tale qualificazione è meramente teorica e priva di effetti pratici rilevanti.

Allo stesso modo, se il legatario onerato non accetta o non può accettare il legato, l’obbligo di adempiere al sublegato grava su chi acquisisce la titolarità del bene, garantendo così la tutela delle volontà del testatore e dei diritti del sublegatario.

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