Sostituzione fedecommissaria

Sostituzione Fedecommissaria: analisi completa

La sostituzione fedecommissaria è un istituto del diritto successorio, regolato dagli articoli 692 e seguenti del Codice Civile, che consente al testatore di realizzare una duplice istituzione testamentaria in ordine successivo e non alternativo.

L’istituto opera in modo che la seconda istituzione a favore del sostituito (o fedecommissario) si realizzi solo a decorrere dalla morte del primo beneficiario (istituito), e non per il caso in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità. Questo meccanismo, tuttavia, è ammesso dal legislatore esclusivamente in presenza di stringenti finalità assistenziali, preordinate alla cura e protezione di un soggetto incapace.

Questo articolo mira a fornire una panoramica tecnica e completa per chi cerca informazioni sulla corretta applicazione e i limiti di validità della sostituzione fedecommissaria nel diritto italiano, utilizzando esclusivamente la terminologia e le norme derivate dal testo fornito.

Indice dei contenuti:

  • La funzione assistenziale ed i presupposti di validità della sostituzione fedecommissaria
  • Gli elementi costitutivi della sostituzione fedecommissaria
    • Duplice delazione ed ordine successivo
    • Obbligo di conservare e restituire a carico dell’istituito
    • La cura dell’istituito come condizione per il sostituito
  • La natura giuridica e la struttura della sostituzione fedecommissaria
  • I soggetti coinvolti nella sostituzione fedecommissaria
    • Status e Diritti dell’Istituito
    • Diritti e Obblighi del Sostituito
    • Il Sostituito che Non Subentra all’Istituito
  • Oggetto e Ammissibilità della Sostituzione Fedecommissaria su Legittima e Legati
  • Sostituzione Fedecommissaria Vietata e Sostituzione Ordinaria Implicita

La funzione assistenziale ed i presupposti di validità della sostituzione fedecommissaria

La sostituzione fedecommissaria, disciplinata dagli artt. 692, e seguenti, c.c., è l’istituto mediante il quale il testatore realizza una duplice istituzione in ordine successivo (ossia prima a favore di un primo beneficiario e poi, a decorrere dalla morte di costui, a favore di un altro) e non alternativo.

In questo modo la seconda istituzione opera non solo per il caso in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità.

In generale si può affermare che, attraverso la sostituzione fedecommissaria, il testatore obbliga un istituito (beneficiato a titolo di erede o di legato fin dalla data di apertura della sua successione) a conservare quanto ricevuto e a restituirlo, alla propria morte, al sostituito (o fedecommissario).

Si immagini che il testatore Tizio così disponga: «istituisco mia unica erede mia moglie Tizia e, dopo di lei, suo nipote ex fratre Caio, purché Caio si occupi di lei per tutta la durata della sua vita».

L’istituto in esame, come si vedrà, è utilizzabile solamente in funzione assistenziale, e cioè in quanto sia preordinato alla protezione di una persona incapace (l’istituito, il quale deve necessariamente essere interdetto, oppure minore d’età gravemente incapace, tale da fare presumere la sua futura interdizione), al fine di assicurarne la cura.

In proposito, infatti, l’art. 692, c.c., sancisce che:

«Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo» (comma 1) «La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione» (comma 2) «In ogni altro caso la sostituzione è nulla» (comma 5).

La sostituzione fedecommissaria, come si è già accennato, può essere utilizzata solamente per scopi strettamente assistenziali: mediante l’istituto in esame, infatti, è istituito erede un soggetto incapace (interdetto o minore, in condizione di grave infermità di mente) e a questi è sostituito il soggetto che ne abbia avuto cura, in tal modo incentivando la prestazione della cura stessa: il sostituito, infatti, è indotto a prestare la richiesta cura all’istituito, allo scopo di conseguire l’eredità (o il legato).

Gli elementi costitutivi della sostituzione fedecommissaria

Gli elementi costitutivi della sostituzione fedecommissaria sono, pertanto, quattro:

Duplice delazione ed ordine successivo

Il primo elemento è la duplice delazione (ossia l’attribuzione della titolarità degli stessi beni a favore di due soggetti distinti, ossia l’istituito e il sostituito) e il secondo è l’ordine successivo, e non alternativo (cioè l’attribuzione ad entrambi i soggetti suindicati, in modo successivo, prima a uno e poi all’altro).

Obbligo di conservare e restituire a carico dell’istituito

Il terzo elemento è l’obbligo di conservare e restituire a carico del primo istituito (affinché i beni possano essere attribuiti a favore del sostituito, dopo la morte dell’istituito, occorre infatti che quest’ultimo conservi i beni ricevuti e, pertanto, l’eventuale alienazione dei beni stessi che l’istituito effettui senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria è invalida).

La ragione del divieto di fedecommesso, in ogni altra ipotesi, è da ascrivere alla volontà del legislatore di disincentivare la formazione di situazioni da cui derivi, per periodi potenzialmente non brevi (ossia per tutta la durata della vita dell’istituito), la sottrazione di determinati beni alla loro libera trasferibilità.

Dal fedecommesso deriva, infatti, l’obbligo a carico dell’istituito di preservare il patrimonio oggetto di successione in vista della sua devoluzione al sostituito e, pertanto, i beni che compongono quel patrimonio non possono essere alienati se non eccezionalmente, per necessità o utilità evidente (e previa autorizzazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 694 c.c., succitato).

La cura dell’istituito come condizione per il sostituito

Il quarto elemento è la cura dell’istituito, da parte del sostituito: l’attribuzione a favore del sostituito, infatti, è sottoposta alla duplice condizione sospensiva della premorienza dell’istituito e della cura che il sostituito abbia prestato in suo favore per tutta la durata della sua vita, in modo continuativo.

La natura giuridica e la struttura della sostituzione fedecommissaria

Il fedecommesso conserva una giustificazione solamente quando la permanenza del patrimonio ereditario sia costruita come stimolo alla cura di un soggetto incapace, trattandosi di un interesse superiore, di ordine pubblico.

Nell’ipotesi in cui è ammessa (ossia nel caso in cui la disposizione sia volta a tutelare un incapace), la sostituzione fedecommissaria costituisce una fattispecie complessa, nella quale assumono rilevanza due fattori distinti:

  1. la volontà del testatore, che dispone l’istituzione e la sostituzione;
  2. la cura effettivamente prestata a favore dell’istituito, ossia il verificarsi di un fatto, accertabile solamente al tempo della morte dell’istituito stesso.

La sostituzione fedecommissaria trova, dunque, le proprie caratteristiche:

a) nell’obbligo dell’istituito (il quale beneficia dell’attribuzione testamentaria fin dal tempo di apertura della successione) di conservare il patrimonio del de cuius al fine di restituirlo al sostituito, dopo la propria morte. In altri termini, il sostituito beneficia di una devoluzione automatica a suo favore, solo alla morte del primo istituito (ai sensi dell’art. 696, comma 1, c.c., infatti: «L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito»), ma egli vanta un’aspettativa di essere chiamato all’eredità fin dalla morte del testatore e, pertanto, a tutela dell’aspettativa di essere chiamato all’eredità, il legislatore, con l’art. 694 c.c., ha disposto che l’eventuale alienazione dei beni ereditari possa essere compiuta solamente previa autorizzazione giudiziaria;

b) nell’onere del sostituito di prendersi cura dell’istituito, tanto è vero che, ai sensi dell’art. 692, comma 4, ultima parte, c.c., la sostituzione è priva di effetto rispetto alle persone o agli enti che violino gli obblighi di assistenza stabiliti dal testatore.

La fattispecie in esame, pertanto, dà luogo a due delazioni, di identico contenuto, e successive l’una all’altra, a favore dei due soggetti sopra menzionati (l’istituito, interdetto o minore gravemente incapace, e il sostituito).

Ai sensi dell’art. 696, primo comma, c.c., infatti, il sostituito succede solo al momento della morte dell’istituito incapace, per cui la sua chiamata è sospensivamente condizionata al fatto che l’istituito gli premuoia e che il sostituito abbia avuto cura di lui in modo continuativo per tutta la durata della sua vita, senza che tuttavia la chiamata precedente sia eliminata retroattivamente.

Entrambi i soggetti, quindi, diventano eredi o legatari, l’uno dopo l’altro del medesimo de cuius. Si veda il seguente esempio: Tizio istituisce erede l’incapace Caio e a costui sostituisce Sempronio, che ne deve avere la cura.

La delazione riguarda, in primo luogo, solo Caio, in favore del quale essa opera immediatamente, all’apertura della successione di Tizio; soltanto successivamente, alla morte dell’incapace (e purché Terzo abbia effettivamente adempiuto agli obblighi assistenziali di Caio), il sostituito Terzo è a propria volta destinatario di una chiamata ereditaria e, in deroga all’art. 646 c.c. (per cui: «L’adempimento della condizione ha effetto retroattivo […]»), egli non diviene titolare del patrimonio ereditario fin dal momento dell’apertura della successione di Tizio, giacché l’attribuzione a favore di Caio resta ferma e non viene eliminata retroattivamente.

I soggetti coinvolti nella sostituzione fedecommissaria

Come emerge da quanto sopra affermato, i soggetti interessati dalla sostituzione fedecommissaria sono due: 1) l’istituito; 2) il sostituito.

Status e Diritti dell’Istituito

L’istituito, ossia il primo chiamato alla successione, deve rivestire lo status di:

a) figlio del testatore;
b) discendente del testatore;
c) coniuge (anche se separato) del testatore; inoltre, si deve trattare di una persona interdetta o di una persona minorenne che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che, nell’anno precedente alla maggiore età, interverrà la pronuncia di interdizione (come dispone l’art. 692, commi 1 e 2, c.c.).

Si ritiene, pacificamente, che l’interdizione debba essere pronunciata al tempo dell’apertura della successione e, pertanto, il testatore potrebbe disporre un fedecommesso a favore di un soggetto legalmente capace, sotto la condizione sospensiva impropria che al tempo della sua morte questo sia interdetto (ossia subordinatamente a un evento che è futuro e incerto al tempo della redazione del testamento, che deve tuttavia essere certo all’apertura della successione).

Per contro, è discusso tra gli studiosi che si sono occupati della materia se il fedecommesso possa essere disposto anche a favore di un soggetto nei cui confronti, al momento della morte del de cuius, sia stato solamente avviato il procedimento di interdizione, a patto che intervenga la sentenza di interdizione. Ebbene:

a) secondo la ricostruzione più rigorosa, si tratta di una fattispecie eccezionale, la quale può trovare applicazione solamente nei casi previsti dalla legge e, pertanto, la sostituzione fedecommissaria è inefficace se al tempo dell’apertura della successione il procedimento di interdizione è iniziato, ma non è giunto al termine;

b) secondo una differente ricostruzione, al contrario, la sostituzione fedecommissaria potrebbe operare anche in questa ipotesi, potendosi ravvisare la stessa ratio, ossia lo scopo di favorire e incentivare la cura del soggetto incapace.

Sembra doversi ritenere, invece, che la norma non possa essere estesa alle altre misure di protezione e, dunque, che non possa applicarsi la sostituzione fedecommissaria nel caso che il primo istituito sia inabilitato, minore ma non in condizione di infermità di mente o beneficiario di amministrazione di sostegno, giacché la norma si riferisce espressamente al solo interdetto e si tratta di una disposizione eccezionale.

La sostituzione, in ogni caso, è priva di effetto «[…] nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente; ed è anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione […]» (art. 692, comma 4, c.c.).

Il diritto acquistato dall’incapace mediante l’istituto in esame è stato ricostruito in differenti modi, cioè come “proprietà fiduciaria”, oppure come “diritto di usufrutto” ovvero “proprietà temporanea”; ma appare più aderente al dato normativo ritenere che si tratti di un vero e proprio diritto di proprietà, sottoposto a una condizione risolutiva, e più precisamente a una condicio iuris (trattandosi di una condizione prevista dalla legge), priva di carattere retroattivo, dato che il sostituito diviene delato solo all’atto della morte dell’istituito e a tale momento risalgono gli effetti dell’acquisto, che non retroagiscono alla morte del testatore; in condizione è, dunque, dedotto un duplice evento: la premorienza dell’incapace al sostituito e, inoltre, la circostanza che il sostituito abbia avuto cura dell’istituito (cfr. artt. 696, comma 2 e comma 4, c.c.).

Pertanto, l’incapace che ha accettato l’eredità è erede sin dall’apertura della successione del de cuius (secondo la regola generale dettata dall’art. 459 c.c., per cui: «L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione») ma i diritti da lui acquistati per successione al de cuius possono venir meno, con efficacia ex nunc (ossia a decorrere dalla morte dell’istituito e non a decorrere dalla data in cui si è aperta la successione del testatore), se si verificano i presupposti della sostituzione fedecommissaria.

I Diritti dell’Istituito

L’istituito è chiamato alla successione fin dalla morte del testatore (salvo il particolare caso in cui egli sia, a sua volta, beneficiario di un’attribuzione condizionata e, pertanto, egli può accettare o rinunciare all’eredità e, medio tempore, può esercitare i poteri di amministrazione temporanea e di vigilanza che spettano al chiamato prima dell’accettazione, ai sensi dell’art. 460 c.c.

Dopo l’accettazione, egli è un erede a tutti gli effetti; ai sensi dell’art. 693, comma 1, c.c.: «L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione e […] può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni»; tuttavia, deve notarsi come i diritti acquistati dall’istituito siano limitati dalla natura risolubile del suo diritto, essendo tale acquisto sottoposto alla possibilità di un evento risolutorio, e dunque non sono nella piena disponibilità dell’incapace: l’istituito, infatti, non può disporre dei beni ereditari liberamente, dovendosi altresì tutelare l’aspettativa del sostituito di divenire titolare degli stessi beni.

Come si è già potuto osservare, l’art. 693, comma 2, c.c., prevede che l’istituito possa godere e amministrare i beni oggetto della sostituzione, secondo le norme che disciplinano i poteri dell’usufruttuario, in quanto compatibili, mentre non può alienarli (proprio perché essi sono destinati al sostituito), salvo che vi sia un’utilità evidente riconosciuta in una autorizzazione giudiziaria, la quale provvede anche sul reimpiego del ricavato dalla alienazione; l’art. 694, c.c., infatti, dispone:

«L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d’ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie» (nel caso in cui sussista una utilità evidente e l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, dunque, l’istituito può disporre della piena proprietà dei beni, e non della sola proprietà risolubile).

Appare possibile, peraltro, procedere all’alienazione della piena proprietà dei beni ereditari anche in mancanza di tali presupposti, ma assoggettandola alla condizione sospensiva che la sostituzione non si verifichi: l’alienazione, in questo caso, produce effetto a decorrere dalla morte dell’istituito, nel caso in cui il sostituito non ne abbia avuto cura.

Deve ritenersi, pertanto, che l’istituito amministri:

a) la proprietà risolubile, nel proprio interesse;
b) la piena proprietà, nell’interesse proprio e del sostituito, il quale vanta l’aspettativa di divenire titolare dei beni ereditari al verificarsi degli eventi dedotti in condizione sospensiva, ossia la premorienza dell’istituito e la prestazione, in modo continuativo, delle dovute cure.

Stante quanto sopra illustrato, la natura giuridica del potere di amministrazione dei beni lasciati all’istituito è quelle di un “ufficio di diritto privato”, cioè di un potere esercitato nell’interesse dell’istituito e in esecuzione di un dovere di legge: l’istituito, infatti, ha il potere e il dovere di amministrare diligentemente il patrimonio ereditario, in nome proprio ma anche nell’interesse altrui.

Gli Obblighi dell’Istituito

Il legislatore non ha espressamente disciplinato gli obblighi che gravano sull’istituito, limitandosi a rinviare alle norme relative all’usufrutto; relativamente agli obblighi incombenti sull’istituito, pertanto, anche in base alla normativa in tema di usufrutto richiamata dall’art. 693, comma 2, c.c., deve ritenersi che egli sia tenuto:
a) a redigere l’inventario (che peraltro – nel caso in cui l’attribuzione sia effettuata a titolo di eredità – è comunque obbligatorio ai sensi dell’art. 471 c.c., trattandosi di un’eredità lasciata a favore di un incapace che, come tale, deve essere accettata con il beneficio di inventario);
b) alla prestazione di un’idonea garanzia (ai sensi dell’art. 1002, commi 2 e 3, c.c.);
c) ad amministrare i beni dell’eredità secondo la diligenza del buon padre di famiglia (precisato che le spese e le riparazioni straordinarie sono regolate dagli artt. 1004 e 1005 c.c.);
d) a conservare il patrimonio ereditario al fine di restituirlo al sostituito, comprensivo anche della quota di legittima.

L’istituito, infine, risponde dei debiti ereditari secondo le norme ordinarie vigenti in materia, e non trovando applicazione l’art. 1010 c.c., dettato con riferimento alla responsabilità per i debiti dell’usufruttuario dell’eredità.

L’istituito, invero, è pur sempre proprietario (benché si tratti di una proprietà risolubile), mentre il sostituito non può essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari, vantando egli una mera aspettativa; in ogni caso, la responsabilità dell’istituito è limitata al valore dell’attivo ereditario, trattandosi di un’eredità che, come detto, deve essere necessariamente accettata con il beneficio di inventario.

Il Sostituito

Il sostituito è il soggetto (cioè la persona fisica o l’ente) che, alla morte dell’istituito, subentra nel lascito oggetto del fedecommesso avendo assunto, sotto la vigilanza del tutore, la cura dell’istituito incapace, ai sensi del citato art. 692 c.c.; se dell’istituito hanno avuto cura una pluralità di soggetti, poi, il patrimonio ereditario è loro attribuito «proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto» (ai sensi dell’art. 692, comma 3, c.c.).

Si discute se il testatore possa nominare quale sostituito, il tutore dell’istituito: come si è visto, infatti, la cura dell’istituito deve avvenire sotto la vigilanza del tutore e, quindi, questi non può essere tanto il controllato quanto il controllore; si ritiene, tuttavia, che anche il tutore possa essere designato dal testatore come sostituito e, poiché sorge un conflitto di interessi in capo al tutore, la vigilanza è esercitata dal protutore, in base al disposto dell’art. 360, comma 1, c.c. (il quale dispone, per l’appunto, che: «Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore»).

La designazione del sostituito ad opera del testatore può essere specifica (cioè egli può indicare un dato soggetto, ad esempio mediante una simile disposizione: «istituisco mio erede Marco e gli sostituisco Flavio, sotto la condizione sospensiva che Marco gli premuoia e Flavio abbia avuto cura di lui in modo continuativo per tutta la sua vita») ovvero può avvenire mediante una disposizione in incertam personam (ossia a favore di un soggetto non determinato, ma determinabile: colui che avrà cura dell’interdetto), in forza della quale il sostituito venga individuato a posteriori, e cioè in quel soggetto che effettivamente abbia avuto cura dell’incapace istituito.

I Diritti del Sostituito

Il sostituito è chiamato alla successione solamente al verificarsi degli eventi dedotti in condizione sospensiva, ossia la premorienza dell’istituito e le prestate cure, da parte del sostituito, a favore dell’istituito; al tempo dell’apertura della successione, pertanto, il sostituito, pur essendo vocato (ossia è individuato come successibile del testatore), non è, immediatamente delato (e dunque non gli è attribuito il diritto di accettare o rinunziare all’eredità in oggetto), vantando una mera aspettativa di delazione: la delazione di quest’ultimo, infatti, diventa attuale solamente a seguito della morte dell’istituito e al verificarsi dei suddetti fatti condizionanti.

Solo con la morte dell’istituito, pertanto, diviene efficace la delazione in favore del sostituito, essendosi verificata la condizione sospensiva a cui essa era sottoposta: ai sensi dell’art. 696, comma 1, c.c., infatti, «L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito» e da questo momento il sostituito – delato può accettare o rinunciare all’eredità e può esercitare i poteri di amministrazione che spettano al chiamato prima dell’accettazione, ai sensi dell’art. 460 c.c., succitato.

Pertanto, appare preferibile ritenere che, prima di questo evento, il sostituito non possa:

a) né accettare l’eredità, in quanto, come detto, non vi è una efficace delazione in suo favore fino alla morte dell’istituito;
b) né trasferire ad altri la sua situazione giuridica soggettiva, poiché tale atto sarebbe in contrasto con il divieto di patti successori, ai sensi dell’art. 458 c.c., essendo relativo ad una successione non ancora aperta. Alla morte dell’incapace, pertanto, l’eredità si devolve al sostituito, verificandosi con ciò una delazione successiva: egli, infatti, è erede del primo de cuius ma successore dell’istituito, giacché – si ribadisce – l’acquisto del sostituito retroagisce solamente alla data della morte dell’istituito e non alla morte del testatore.

Ed invero, il sostituito:
a) è erede (o legatario) del testatore, dovendo essere capace e degno rispetto a quest’ultimo;
b) è successore dell’incapace, subentrando nel patrimonio ereditario solo alla sua morte e nella consistenza che esso ha in tale data, in conseguenza della amministrazione svolta dall’istituito.

Gli Obblighi del Sostituito

Il legislatore ha previsto l’obbligo, a carico del sostituito, di prendersi cura dell’incapace, come emerge dall’art. 692, comma 4, c.c., ai sensi del quale la sostituzione è «priva di effetto […] rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza»: in realtà, nonostante, la norma preveda un “obbligo” di cura, pare più corretto qualificare tale comportamento come un onere, giacché il sostituito non può essere obbligato a prestare la cura, bensì deve assistere l’incapace solo se intende ricevere il beneficio derivante dalla sostituzione, potendo in essere un comportamento spontaneo e senza esservi “obbligato” in senso tecnico.

Ad ogni modo, deve ritenersi che nel concetto di cura sia ricompresa ogni forma di assistenza, materiale, morale e spirituale, da prestarsi personalmente o anche a mezzo di altre persone: si immagini, ad esempio, che il sostituito si premuri di far ricoverare l’incapace in una casa di cura privata, dove riceva la migliore assistenza, pur facendogli regolari visite e accertandosi che abbia ogni cosa di cui possa avere bisogno.

Appare evidente, in ogni caso, che non possa considerarsi “sostituito” chi svolge l’attività di assistenza per scopo di lucro, come ad esempio la badante che svolga le attività indicate nel suo contratto di lavoro dietro regolare stipendio, pur ammettendosi che il sostituito possa conseguire un rimborso per le spese sostenute.

Il Sostituito che non subentra all’Istituito

Ai sensi dell’art. 696, comma 2, c.c., nel caso in cui il sostituito sia premorto all’istituito, il patrimonio ereditario deve essere offerto agli eredi legittimi dell’incapace; dispone, infatti, tale norma:

«Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione del beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace».

La norma in questione fa riferimento solo agli “eredi legittimi”, ma a costoro sono preferiti gli eventuali eredi testamentari che l’istituito abbia designato nel proprio testamento (ovviamente redatto prima di esser dichiarato interdetto); si prevede, infatti, che il patrimonio ereditario sia devoluto a favore dei “successori legittimi dell’incapace” sul presupposto che costui, essendo interdetto, non possa disporre dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere con un testamento, ma nulla vieta che costui possa avere disposto di tutto il suo patrimonio – ivi compresi i beni sopravvenuti – prima di divenire incapace.

La norma, inoltre, considera solamente il caso della premorienza o dell’estinzione del sostituito prima dell’istituito: a questa ipotesi deve essere equiparata la scomparsa, l’assenza e la morte presunta del sostituito, l’incapacità del sostituito a succedere al testatore, la sua indegnità rispetto al testatore, la sua rinuncia all’eredità e l’inefficacia della disposta sostituzione derivante dalla violazione degli obblighi di cura.

Ovviamente, nulla vieta che il testatore disponga diversamente, prevedendo una sostituzione rispetto alla sostituzione fedecommissaria: si immagini, ad esempio, che Mario disponga: «istituisco erede mia moglie Clara e le sostituisco Roberto, ai sensi dell’art. 692 c.c.; per il caso in cui questi non possa venire alla successione, a Roberto sostituisco Marco»; anche tale sostituzione della sostituzione fedecommissaria, in ogni caso, deve rispondere ai medesimi presupposti (e dunque Marco può venire alla successione al posto di Roberto purché abbia avuto cura dell’incapace).

L’art. 696 c.c., infatti, detta una regola suppletiva, destinata a trovare applicazione solamente nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia previsto una sostituzione.

Oggetto e Ammissibilità della Sostituzione Fedecommissaria su Legittima e Legati

L’oggetto della sostituzione fedecommissaria può essere:
a) l’intero asse ereditario o in una sua quota;
b) un legato, dunque uno o più beni facenti parte dell’asse ereditario.

Ne consegue che le due delazioni successive possono consistere in due istituzioni di erede, in una istituzione di erede e in un legato, oppure anche in due legati.

Fedecommesso e Legittima

Per espressa previsione normativa, nella sostituzione fedecommissaria può essere ricompresa anche la quota di riserva spettante all’istituito: si immagini, ad esempio, che Tizio istituisca erede sua moglie Caia, interdetta, nella sola quota di legittima a essa spettante per legge e il figlio Filano nel residuo, prevedendo che l’amico Sempronio sia sostituito a Caia, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 692 c.c.

Pur costituendo un peso sulla legittima, infatti, la disposizione in esame ha lo scopo di garantire la tutela dell’interdetto, fornendogli una tutela morale e materiale, e questo interesse è prevalente rispetto a quello di far sì che l’interdetto possa disporre liberamente di quanto ereditato.

Fedecommesso de Residuo e Legati

Il testatore può anche disporre di un fedecommesso de residuo, (cioè di una sostituzione fedecommissaria con cui il testatore impone, a carico del primo istituito, il solo obbligo di restituire a favore del sostituito quanto residui alla data della sua morte, e non anche l’obbligo di conservare quanto ricevuto dal testatore: in questo caso, il primo istituito può disporre liberamente di quanto ricevuto, non essendo obbligato a conservare il patrimonio ereditario ma avendo, pur sempre, l’obbligo di restituire quanto residui.

Oggetto delle due disposizioni, in ogni caso, può essere qualsiasi diritto compatibile con l’istituto in esame, e dunque la titolarità di beni immobili, mobili, registrati e non, e anche diritti di credito, mentre non può trattarsi di un diritto vitalizio, come ad esempio l’usufrutto, che cessa alla morte del primo istituito.

La disciplina dettata in materia di sostituzione fedecommissaria si applica anche ai legati, ai sensi dell’art. 697 c.c., che afferma: «Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati»; anche con riferimento alle attribuzioni a titolo di legato, pertanto, il testatore può effettuare due disposizioni in ordine successivo, solamente ove ricorrano finalità assistenziali.

Al di fuori dai presupposti sanciti dalla legge in materia di sostituzione fedecommissaria sopra illustrati, si reputano inoltre inammissibili alcune particolari ipotesi, nelle quali è riscontrabile l’ordine successivo tipico della sostituzione fedecommissaria, e precisamente:

a) la disposizione con la quale il testatore istituisce erede un soggetto (al quale attribuisce tutto il suo patrimonio) e dispone un legato, a favore di altro soggetto, avente ad oggetto un bene ereditario, con termine iniziale coincidente con la morte dell’onerato;
b) la disposizione con la quale il testatore attribuisce un primo legato sottoposto al termine finale coincidente con la sua morte, e un secondo legato a favore di un’altra persona, avente ad oggetto lo stesso bene, sottoposto al termine iniziale della morte del primo legatario; facendo coincidere il termine finale e il termine iniziale apposti ai legati con la morte del primo legatario, infatti, si realizza lo stesso risultato vietato dall’istituto in esame.

Viceversa, è ben possibile disporre un legato con un termine differente, non coincidente con la morte dell’istituito (ossia con un termine determinato, come ad esempio dieci anni dall’apertura della successione del testatore, o parametrato alla vita di un terzo, estraneo alla disposizione testamentaria), mancando l’ordo successivus tipico del fedecommesso (ossia l’attribuzione per tutta la durata della vita del primo istituito e, solo dopo la sua morte, a favore di un altro soggetto); è, inoltre, valida la disposizione testamentaria che obbliga il legatario a trasferire, con effetto dalla sua morte, in favore di un dato beneficiario, una cosa determinata non compresa nell’asse ereditario del primo de cuius, come ad esempio nel caso in cui Tizio leghi la proprietà della sua casa in Milano a Caio e leghi, a favore di Filano e a carico di Caio, la somma di 200.000 euro, sottoponendo questo secondo legato al termine iniziale coincidente con la morte dell’onerato, giacché manca in tale fattispecie l’obbligo di conservare previsto dall’art. 692, primo comma, c.c.

Sostituzione Fedecommissaria Vietata e Sostituzione Ordinaria Implicita

Come già osservato, la sostituzione fedecommissaria disposta in assenza dei presupposti suindicati è nulla; il legislatore, infatti, detta una norma di chiusura la quale dispone espressamente la nullità della sostituzione fedecommissaria in mancanza degli stringenti presupposti disposti dalla legge; l’art. 692, ultimo comma, c.c., infatti, dispone che: «In ogni altro caso, la sostituzione è nulla».

La sanzione di nullità suddetta colpisce esclusivamente la sostituzione e non l’istituzione, la quale pertanto è pienamente valida; ciò è ricavabile dallo stesso dato normativo, che sancisce chiaramente che solo «la sostituzione [e dunque non l’istituzione] è nulla»; è nulla, pertanto, la disposizione con la quale il testatore Tizio voglia beneficiare Filano dopo Caia, in ordine successivo, ma senza che ricorrano finalità assistenziali: in questo caso, essendo nulla la sola sostituzione, solo la prima istituita [rimane erede definitiva].

FAQ sulla Sostituzione Fedecommissaria

Domanda FrequenteRisposta Legale
Cos’è la sostituzione fedecommissaria?È l’istituto (artt. 692 e ss. c.c.) mediante cui il testatore realizza una duplice istituzione, prima a favore dell’istituito e poi, alla morte di questi, a favore del sostituito, con l’obbligo del primo di conservare e restituire.
Quando è ammissibile la sostituzione fedecommissaria?È ammissibile solo in funzione assistenziale: quando l’istituito è un interdetto (o minore gravemente incapace) discendente, figlio o coniuge del testatore, e il sostituito è chi ne ha avuto cura.
L’istituito può vendere i beni ereditari?No, l’istituito non può disporre dei beni liberamente. Può alienarli solo in caso di utilità evidente e previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, la quale dispone anche il reimpiego delle somme ricavate (art. 694 c.c.).
Qual è la natura giuridica del diritto dell’istituito?Si tratta di un vero e proprio diritto di proprietà, sottoposto a condizione risolutiva (condicio iuris), priva di carattere retroattivo, poiché gli effetti dell’acquisto del sostituito risalgono solo alla morte dell’istituito.
Cosa accade se la sostituzione fedecommissaria è disposta fuori dai casi di legge?La sostituzione è nulla. Tuttavia, la nullità colpisce solo la sostituzione, lasciando pienamente valida l’istituzione a favore del primo chiamato (istituito).
La sostituzione fedecommissaria si estende anche ai legati?Sì, per espresso rinvio normativo (art. 697 c.c.), le norme stabilite per la sostituzione fedecommissaria si applicano anche alle attribuzioni a titolo di legato, purché ricorrano le finalità assistenziali.

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