Servitù di passaggio Usucapione | Requisiti

L’acquisizione di una servitù di passaggio per usucapione, ai sensi dell’art. 1061 c.c., richiede la presenza di opere stabili e visibili, tali da rendere non solo riconoscibile il passaggio, ma anche da far comprendere ai terzi, per l’intero periodo necessario all’usucapione, che quel passaggio grava effettivamente sul fondo servente a beneficio del fondo dominante.

In questo articolo analizziamo approfonditamente i requisiti per l’usucapione della servitù di passaggio, con riferimento alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 27344 del 22 ottobre 2024, che ha ribadito i criteri applicabili al caso concreto.

Indice dei contenuti:

  • Requisiti per l’usucapione della servitù di passaggio secondo l’art. 1061 c.c.
  • Il concetto di opere visibili e permanenti: la nozione di “quid pluris”
  • Il caso portato al vaglio della Cassazione
  • La decisione della Cassazione n. 27344/2024: il rigore nell’accertamento dell’usucapione
  • La giurisprudenza consolidata in tema di apparenza della servitù
  • Differenza tra esistenza del passaggio e manifestazione esteriore del peso
  • Onere probatorio e importanza della specificazione temporale del passaggio

Requisiti per l’usucapione della servitù di passaggio secondo l’art. 1061 c.c.

L’art. 1061 del codice civile disciplina l’usucapione delle servitù prediali non apparenti, escludendone la possibilità.

Ne consegue che, affinché sia possibile usucapire una servitù di passaggio, è necessario che questa presenti il requisito dell’apparenza.

Il primo comma della norma prevede infatti che:

“le servitù non apparenti non si acquistano per usucapione né per destinazione del padre di famiglia”.

Tale disposizione è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che l’acquisto della servitù per usucapione richiede l’esistenza di opere visibili e permanenti idonee a rendere manifesta, per tutta la durata del termine ventennale, l’esistenza di un peso a carico del fondo servente e a favore del fondo dominante.

Il concetto di opere visibili e permanenti: la nozione di “quid pluris”

Secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione, ribadito anche dalla sentenza n. 27344/2024, il requisito dell’apparenza deve essere inteso come presenza di opere permanenti e visibili, oggettivamente destinate all’esercizio della servitù. Tali opere devono rivelare, in modo inequivoco, l’esistenza di un onere reale gravante sul fondo servente.

Non è sufficiente la semplice presenza di una strada o di un passaggio, né la prova dell’effettivo utilizzo di un tragitto per un periodo prolungato. È invece necessario un quid pluris: opere che dimostrino in maniera chiara e percepibile da terzi l’esistenza di un diritto reale di passaggio e non di un uso precario o tollerato.

Solo in presenza di tale manifestazione esteriore, l’usucapione della servitù può dirsi perfezionata ai sensi dell’art. 1061 c.c.

Il caso portato al vaglio della Cassazione

Nel caso analizzato dalla sentenza n. 27344/2024, T.S.I., proprietaria di fondi in agro di Ostuni, ha convenuto in giudizio S.F. e S.M., contestando la realizzazione da parte loro di un passaggio carrabile non autorizzato che attraversava la sua particella 72 per collegare la strada complanare della S.S. 379 ai fondi agricoli dei convenuti.

L’attrice ha agito ai sensi dell’art. 949 c.c. con actio negatoria servitutis, chiedendo la rimozione dei manufatti, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno domandato in via riconvenzionale il riconoscimento dell’avvenuta usucapione della servitù di passaggio o, in subordine, la costituzione coattiva della stessa per interclusione dei fondi.

In primo grado, il Tribunale ha accolto l’actio negatoria e respinto le domande riconvenzionali. In appello, invece, la Corte d’Appello di Lecce ha ribaltato la decisione, riconoscendo ai S. l’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio carrabile.

La decisione della Cassazione n. 27344/2024: il rigore nell’accertamento dell’usucapione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27344/2024, ha accolto il ricorso proposto da T.S.I., cassando con rinvio la decisione della Corte d’Appello.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici del merito abbiano erroneamente omesso di accertare la presenza del requisito fondamentale delle opere visibili e permanenti, previsto dall’art. 1061 c.c., per l’intero periodo utile all’usucapione.

La decisione impugnata, infatti, si è basata esclusivamente sulle testimonianze circa l’uso prolungato del passaggio e sull’esistenza di un varco delimitato da paletti e catene, poi sostituiti da una sbarra.

Tuttavia, nessuna delle opere menzionate è stata valutata nella prospettiva del quid pluris, ossia della capacità di rendere manifesta, per venti anni, l’esistenza di un peso permanente sul fondo servente.

La giurisprudenza consolidata in tema di apparenza della servitù

Secondo giurisprudenza costante della Cassazione, l’apparenza della servitù – condizione imprescindibile per l’usucapione – va intesa come presenza di opere idonee a rendere evidente, anche a terzi, l’esistenza di un vincolo reale sul fondo servente.

Non è sufficiente l’utilizzo materiale e prolungato del tracciato, né è decisivo che tale utilizzo sia stato continuo o pacifico.

È invece necessario che le opere siano oggettivamente riconoscibili, non equivoche, destinate in modo specifico all’esercizio della servitù e tali da far presumere la titolarità di un diritto reale. Il passaggio deve manifestarsi in modo stabile e univoco come strumento di accesso del fondo dominante, non potendo essere confuso con un uso di cortesia o tollerato.

Hai bisogno di consulenza in materia immobiliare?

CONTATTA LO STUDIO COME PREFERISCI

Differenza tra esistenza del passaggio e manifestazione esteriore del peso

Un punto essenziale ribadito dalla Corte nella sentenza del 2024 riguarda la distinzione tra esistenza di un percorso e manifestazione esteriore dell’onere reale. Anche in presenza di una strada utilizzata da lungo tempo, non si configura automaticamente l’usucapione della servitù di passaggio se manca la prova dell’apparenza, ovvero della funzione strutturale e visibile del passaggio come servitù.

Nel caso concreto, il percorso era stato oggetto di variazioni nel tempo e il piano di calpestio era stato asfaltato solo dopo il 1994, quindi troppo tardi per coprire l’intero ventennio utile. Inoltre, il fatto che l’accesso fosse delimitato da paletti o sbarre senza continuità o stabilità rafforzava la tesi della mancanza di un vincolo reale visibile e permanente.

Onere probatorio e importanza della specificazione temporale del passaggio

In tema di usucapione, l’onere della prova grava integralmente su chi invoca l’avvenuto acquisto del diritto. Nel caso di servitù di passaggio, ciò implica la dimostrazione puntuale di:

  • esistenza di un tracciato o passaggio specifico e invariato per venti anni;
  • presenza di opere visibili e permanenti sin dall’inizio del periodo utile;
  • funzione obiettiva delle opere come esercizio di servitù a favore di uno specifico fondo dominante;
  • conoscibilità del peso da parte di terzi, in modo non equivoco.

Nel caso T.S.I., tale dimostrazione è risultata mancante. La Cassazione ha osservato come mancasse una precisa identificazione temporale delle opere e del tracciato, evidenziando anzi che il percorso era stato modificato più volte, anche nel materiale del piano stradale. Tali circostanze escludevano la possibilità di ritenere integrati i presupposti dell’usucapione ex art. 1061 c.c

Avvocato Immobiliarista Roma – Assistenza e Consulenza in Diritto Immobiliare

L’avv. Alessandro Paccosi è avvocato immobiliarista a Roma. Offre servizi di consulenza, assistenza (anche online) e rappresentanza legale per tutte le problematiche relative al diritto immobiliare, tra cui: proposta di acquisto, preliminare di compravendita, risarcimento per vizi occulti, locazioni e condominio.

Se hai un quesito o un dubbio in materia di diritto immobiliare puoi contattarci e richiedere una consulenza in sede tramite:

Se sei impossibilitato a recarti presso lo studio in Roma puoi usufruire del servizio AVVOCATO ONLINE pensato appositamente per coloro che preferiscono ricevere una consulenza a distanza.

Ultimi articoli

Telefono:
+39 351 9742370

E-mail:

info@avvocatoalessandropaccosi.it

Indirizzo:
Via Monte Bianco, 113, 00141 Roma (RM)

Orari:
Lo studio è a disposizione h24

7 giorni su 7

Si riceve in sede previo appuntamento