Separazione diritti moglie casalinga

Separazione: quali sono i diritti della moglie casalinga?

La separazione tra coniugi è un momento delicato per qualsiasi coppia, in cui ci si trova a dover riorganizzare la propria esistenza, modificare le abitudini quotidiane e rivedere le proprie convinzioni personali ma lo è ancor di più per una moglie casalinga che ha dedicato la sua vita alla cura della casa e della famiglia.

Quali sono i diritti della moglie casalinga in caso di separazione? Questo articolo affronta le principali tematiche legate ai diritti della moglie casalinga, dalle questioni economiche all’affidamento dei figli.

Indice dei contenuti:

Assegno di mantenimento: cosa spetta alla moglie casalinga?

Uno dei temi più comuni nei contenziosi di separazione riguarda l’assegno di mantenimento richiesto dal coniuge disoccupato, spesso una moglie casalinga.

Le motivazioni possono variare: in alcuni casi, la moglie casalinga ha perso il lavoro, mentre in altri la famiglia ha deciso che uno dei coniugi si dedicasse completamente alla cura della casa e dei figli, rinunciando così a svolgere un’attività lavorativa.

L’assegno di mantenimento a seguito di separazione ha l’obiettivo di garantire al coniuge economicamente più fragile, spesso una moglie casalinga, la possibilità di continuare a vivere con lo stesso “tenore di vita” che aveva durante il matrimonio.

L’attribuzione dell’assegno avviene solo su richiesta della parte interessata, poiché il giudice non può riconoscerlo d’ufficio.

Al contrario, il giudice ha il potere di adottare senza previa richiesta i provvedimenti per proteggere gli interessi economici e morali dei figli, compresa la determinazione di un contributo per il loro mantenimento.

L’assenza di un reddito proprio della moglie casalinga può diventare un elemento determinante per ottenere un assegno di mantenimento.

Tuttavia, per stabilire l’importo il giudice può anche valutare altri fattori, come le potenzialità di reinserimento lavorativo del coniuge richiedente.

Un interessante spunto per ricostruire i principi che regolano il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della coniuge casalinga, o comunque disoccupata, è offerto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18820/2022.

Secondo la Suprema Corte, i doveri ed i diritti della moglie casalinga relativamente all’assegno di mantenimento a seguito di separazione possono essere così riassunti:

  • l’assegno di mantenimento in favore della moglie casalinga è riconosciuto al fine di riequilibrare lo squilibrio reddituale dei coniugi in costanza di matrimonio, tenendo conto della rinuncia al lavoro ed al contributo quotidiano alla vita familiare;
  • tuttavia, alla luce della situazione effettiva e delle condizioni in concreto, deve altresì tenersi conto dell’impegno profuso dalla la moglie casalinga o disoccupata, anche dopo la separazione, alla ricerca di una attività lavorativa;

A tal proposito la Cassazione n. 18820/2022 afferma:

va osservato che, in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 5817 del 2018)”.

Quanto all’onere della prova, la Cassazione ha altresì chiarito che, in materia di separazione personale dei coniugi,

grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 20866 del 2021)”.

Hai bisogno di una consulenza in materia di separazione o divorzio?

CONTATTA LO STUDIO COME PREFERISCI

Affidamento dei figli

La domanda cruciale è: chi si occupa del mantenimento dei figli quando la moglie casalinga è senza occupazione?

La Cassazione, come illustrato dalla sentenza n. 24424 del 2013, chiarisce che né il mantenimento né l’affidamento devono essere necessariamente legati alla capacità di produrre reddito.

Questo principio è fondamentale per garantire i diritti della moglie casalinga, che non viene esclusa automaticamente dall’affidamento dei figli solo per la mancanza di un reddito.

La Corte Suprema ha stabilito che la mancanza temporanea di reddito non è una condizione definitiva che impedisce a un genitore, anche se attualmente disoccupato, di partecipare al mantenimento dei figli.

In effetti, la capacità lavorativa potenziale, anche se non tradotta in un reddito immediato, è sufficiente per attribuire al coniuge, come una moglie casalinga, la responsabilità di contribuire al sostentamento dei figli.

Questo principio serve a prevenire squilibri economici tra i genitori, evitando che uno di essi possa sottrarsi ai suoi obblighi dichiarando un’assenza di reddito, che potrebbe essere solo temporanea o non completamente rappresentativa.

Pertanto, anche i lavori occasionali o i redditi non stabili devono essere considerati per garantire un’equa partecipazione al mantenimento dei figli, rispettando così i diritti della moglie casalinga e assicurando che entrambi i genitori contribuiscano equamente alle esigenze dei minori.

Assegnazione casa coniugale alla moglie casalinga

Nell’ambito della separazione dei coniugi, un ulteriore tema oggetto di discussione è certamente l’assegnazione della casa coniugale o familiare.

L’ordinamento italiano pone al centro la tutela degli interessi dei figli e, conseguentemente, ciò influenza anche i criteri che regolano l’assegnazione della casa coniugale.

L’art. 337 sexies del Codice civile , dispone invero che:

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.

In altri termini, in presenza di figli minori o comunque non ancora economicamente autosufficienti, l’assegnazione della casa coniugale verrà effettuata in considerazione del coniuge con cui gli stessi saranno prevalentemente collocati, a prescindere quindi dalla titolarità della proprietà e dei redditi.

Pertanto in tale situazione anche la moglie casalinga priva di redditi, se sarà collocataria prevalente dei figli, avrà diritto all’assegnazione della casa familiare pur se di proprietà esclusiva del marito.

Di ciò, tuttavia, ne verrà tenuto conto in ordine alla quantificazione dell’eventuale assegno di mantenimento in favore della moglie casalinga.

Il discorso si fa totalmente diverso, invece, qualora lo coppia che intende separarsi non abbia figli o essi sono economicamente autonomi.

In tal caso l’assegnazione della casa coniugale avverrà secondo il diritto di proprietà, quindi se appartiene solamente ad uno dei coniugi verrà assegnata all’effettivo titolare.

Se i coniugi sono comproprietari dovranno necessariamente trovare un accordo. Ad esempio uno dei coniugi potrebbe acquistare la quota dell’altro.

Se desideri approfondire il tema dell’assegnazione della casa coniugale, ti consiglio di leggere anche il seguente articolo:
Separazione e casa coniugale: guida rapida

Avvocato Divorzista – Studio Legale Paccosi

Lo Studio legale dell’avvocato Alessandro Paccosi si occupa di tutte le questioni relative al diritto di famiglia e, in particolare per quanto riguarda separazioni consensuali, giudiziali e divorzi.

Se ha bisogno di assistenza legale in materia di separazione o divorzio può contattare lo studio tramite:

Ultimi articoli

Telefono:
+39 351 9742370

E-mail:

info@avvocatoalessandropaccosi.it

Indirizzo:
Via Monte Bianco, 113, 00141 Roma (RM)

Orari:
Lo studio è a disposizione h24

7 giorni su 7

Si riceve in sede previo appuntamento