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Separazione e casa coniugale: guida rapida

Al momento della rottura del legame con il proprio coniuge è molto probabile che ci si chieda quali siano i rapporti tra la separazione e casa coniugale.

I dubbi al riguardo possono essere molteplici: quali sono i criteri di assegnazione della casa coniugale? Se è di proprietà esclusiva di un coniuge? Se è di proprietà di un terzo?

L’articolo fornirà una sintesi dei principi giuridici e delle implicazioni pratiche legate alla separazione e la casa coniugale.

Indice:

Cosa significa casa coniugale

La casa coniugale, o meglio la casa familiare, è l’abitazione in cui la famiglia in costanza di matrimonio ha fissato la propria residenza e domicilio.

Secondo la nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (…) la casa coniugale si definisce più precisamente: “il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare”.

Separazione e casa coniugale: assegnazione in caso di figli

Per uniformare la normativa in materia di filiazione e rapporti tra genitori e figli, il legislatore ha introdotto, tramite il d.lgs. 154/2013, un corpus normativo integrato.

Gli articoli dal 337-bis al 337-octies del codice civile rappresentano ora la base legale per tutte le questioni legate all’esercizio della responsabilità genitoriale, comprese le controversie su separazione, divorzio e fine della convivenza per coppie non sposate.

Quando si tratta dell’assegnazione della casa coniugale, l’intento principale è proteggere l’interesse dei figli.

Le norme sull’assegnazione della casa stabiliscono che, in presenza di figli, la priorità sia data alla tutela dei loro diritti e del loro benessere.

Tale principio è cristallizzato nell’art. 337-sexies, co. 1 c.c., il quale sancisce che:

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”.

Separazione e casa coniugale: assegnazione in mancanza di figli

Se invece la coppia non ha figli o essi sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti (es. sono già andati a vivere da soli o hanno costituito un proprio nucleo familiare) l’assegnazione della casa familiare in caso di separazione sarà regolata dal diritto di proprietà.

Pertanto i possibili scenari sono:

  • Casa familiare di proprietà esclusiva di un coniuge: sarà assegnata al coniuge proprietario
  • Casa familiare in comproprietà: i separandi dovranno trovare un accordo (es. riscatto della quota da parte di un coniuge) oppure si dovrà procedere alla divisione.

Separazione e casa coniugale: cosa succedere se la proprietà è di un terzo?

Non di rado accade che la famiglia abbia fissato la propria casa coniugale in una abitazione che non è di proprietà dei coniugi.

Ad esempio un parente potrebbe ha messo a disposizione una propria abitazione a titolo gratuito (comodato) oppure la famiglia ha sempre vissuto in un appartamento in locazione, pagando il canone di affitto.

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Anche in questi casi, la giurisprudenza ritiene che il principio fondamentale della tutela dei minori non possa essere derogato.

Pertanto, anche in caso di appartamento in comodato o in locazione, l’assegnazione della casa coniugale sarà effettuata dal giudice tenendo conto l’interesse primario dei figli minori.

Dunque, il contratto di locazione viene trasferito al genitore presso il quale i figli rimangono a vivere.

L’altro coniuge dovrà fornire un contributo di mantenimento proporzionato alla sua capacità economica e alle necessità dell’ex partner.

Il mantenimento per i figli dovrà garantire loro un livello di vita equivalente a quello goduto quando la famiglia era ancora unita.

Non è previsto che il coniuge obbligato paghi anche una quota specifica per l’affitto a favore dell’ex partner. I costi relativi all’affitto, al condominio e alle utenze sono inclusi nell’assegno di mantenimento.

Tuttavia, in base all’entità del canone di locazione, il giudice può decidere di aumentare l’assegno per permettere ai figli di rimanere nella stessa casa senza doversi trasferire, tenendo altresì conto delle nuove spese che il coniuge non assegnatario dovrà affrontare per trovare una nuova sistemazione.

Avvocato della Famiglia – Studio legale Paccosi

In questo articolo abbiamo affrontato sinteticamente i principali aspetti della disciplina che regola il rapporto tra separazione e casa coniugale.

Se ha bisogno di una consulenza sul tema di assegnazione della casa coniugale o per assistenza i un procedimento di separazione o divorzio, è possibile contattare lo studio ai seguenti recapiti:

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