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Separazione consensuale avvocato unico: una guida rapida

La separazione consensuale avvocato unico è ammessa dal nostro ordinamento. Più in particolare, si tratta di un procedimento di separazione consensuale dei coniugi che si incardina mediante ricorso sottoscritto da entrambe le parti, oltre che dal proprio difensore.

In questo articolo di approfondimento, vedremo gli aspetti più importanti della procedura in esame, anche alla luce della recente riforma Cartabia.

Indice dei contenuti:

Separazione consensuale avvocato unico: quando è possibile

La separazione consensuale con l’assistenza di un unico avvocato è possibile in tutti i casi in cui i coniugi siano pronti a trovare un accordo consensuale in relazione a tutte le condizioni della separazione e, pertanto, sia sugli aspetti patrimoniali (es. assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale ecc.) sia con riferimento all’affidamento dei figli minori o non autosufficienti.

Separazione consensuale avvocato unico: quando non è possibile

Al contrario, la separazione consensuale avvocato unico non è possibile in tutti i casi in cui i coniugi non riescano a trovare un accordo sulle condizioni della separazione e quindi sia necessario procedere con una separazione giudiziale contenziosa.

Allo stesso modo, pur restando nell’ambito della separazione consensuale (per una analisi completa della separazione consensuale ti invito a leggere anche questo articolo), la legge non ammette la possibilità di raggiungere un accordo tra i coniugi mediante la procedura stragiudiziale di negoziazione assistita con un unico avvocato.

L’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (conv., con mod., dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) è chiaro nell’affermare che: “La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale […] ”.

Il procedimento di separazione consensuale con avvocato unico

A seguito dell’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), il procedimento di separazione consensuale dei coniugi con avvocato unico è disciplinato principalmente dall’art. 473-bis.53 c.p.c., rubricato “Procedimento su domanda congiunta”.

Atto introduttivo e contenuto

Il procedimento di separazione consensuale su domanda congiunta si introduce attraverso un ricorso da depositare presso il Tribunale territorialmente competente, individuato sulla base della residenza o del domicilio di uno dei due coniugi.

Il ricorso, oltre alla sottoscrizione dell’avvocato unico (o di un avvocato per parte) deve recare la sottoscrizione dei coniugi separandi.

Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale delle parti, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
  • il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
  • la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
  • l’indicazione circa l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse
  • le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

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Fissazione udienza da parte del Presidente

A seguito del deposito del ricorso, il Presidente fissa udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore (ex udienza presidenziale) e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale esprime il proprio parere entro 3 giorni prima della data dell’udienza.

L’udienza di comparizione può essere sostituita, subordinatamente alla espressa richiesta effettuata dalle parti all’interno del ricorso introduttivo, alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed ai documenti ex art. 473-bis.12, co. 33, con il deposito di note scritte.

Ciò significa che, in determinati casi, la separazione consensuale con avvocato unico può concludersi senza la necessità di andare in Tribunale.

Prima udienza

All’udienza fissata dal Presidente, il Giudice Relatore, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione al Collegio.

É sempre possibile per il giudice richiedere i chiarimenti necessari ed invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, 3° comma.

Sentenza di omologazione della separazione consensuale

Dopo la rimessione della causa in decisione, il Collegio provvede con sentenza con la quale “omologa” (in presenza di figli minori) o “prende atto” degli accordi intervenuti tra le parti.

Se, invece, rileva che gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, il Collegio convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta la domanda di separazione congiunta.

Dopo l’emissione della sentenza, il Tribunale trasmetterà la sentenza al Comune di celebrazione del matrimonio per l’annotazione dell’avvenuta separazione nell’atto di matrimonio.

Costi della separazione consensuale con avvocato unico

La separazione consensuale mediante il procedimento sopra illustrato comporta da parte dei coniugi separandi il dover sostenere alcuni costi, che possiamo dividere in due categorie: spese di processuali-fiscali e parcella dell’avvocato unico.

Spese di giustizia-fiscali

In primo luogo è bene evidenziare che ai sensi dell’art. 19, L. 74/1987 e delle successive pronunce della Corte Costituzionale, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Si tratta di un evidente risparmio riconosciuto dal Legislatore.

Quanto alle spese processuali (vale a dire quelle necessarie per iniziare un procedimento) è prevista la corresponsione di un Contributo Unificato in misura ridotta di euro 43,00 in quanto trattasi di separazione consensuale. Non è previsto il versamento della ulteriore marca da bollo di euro 27,00.

Parcella dell’avvocato unico

La separazione consensuale con unico avvocato, oltre agli evidenti vantaggi in termini di risparmio di tempo, consente alle parti di contenere anche le spese per l’assistenza legale in quanto si dovranno rivolgere ad un unico professionista.

È bene evidenziare che non è possibile stabilire il costo dell’avvocato senza che il professionista abbia esaminato attentamente la questione concreta. Sono infatti molteplici le variabili che possono influenzare la parcella del legale.

In linea di massima si può ipotizzare che il costo di una separazione consensuale con unico avvocato che non comporti particolari complessità e conflittualità da appianare possa essere nell’ordine di complessivi 1.000,00 euro (500,00 euro a coniuge).

Avvocato separazione – Studio Legale Paccosi

Lo Studio legale dell’avvocato divorzista Alessandro Paccosi si occupa di tutte le questioni relative al diritto di famiglia e, in particolare per quanto riguarda separazioni consensuali, giudiziali e divorzi.

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