riunione fittizia delle donazioni ; quote di legittima e riunione fittizia ; collazione e riunione fittizia

Riunione fittizia delle donazioni e quote di legittima: guida completa

La riunione fittizia delle donazioni è l’operazione che serve a stabilire la quota di legittima spettante ad ogni legittimario.

La quota di legittima costituisce la porzione di eredità che la legge riserva ai parenti più stretti del defunto (c.d. legittimari), a prescindere dalla volontà del defunto.

Per calcolare la quota di legittima, si deve ricostruire il patrimonio del de cuius tenendo conto non solo dei beni lasciati al momento della morte (c.d. relictum) ed i debiti, ma anche delle donazioni, dirette ed indirette, effettuate in vita.

In questo articolo vedremo quali sono i principi che regolano la riunione fittizia delle donazioni ed i suoi effetti ai fini del calcolo delle quote di legittima.

Indice dei contenuti:

Cos’è la riunione fittizia delle donazioni

Come anticipato, la riunione fittizia delle donazioni è un’operazione che consiste nell’aggiungere al valore del patrimonio del defunto (relictum), detratto dall’importo degli eventuali debiti, il valore dei beni di cui il de cuius abbia disposto durante la sua vita tramite donazioni o liberalità indirette.

Questa operazione è necessaria per calcolare effettivamente la quota di riserva che spetta a ogni legittimario.

La riunione fittizia delle donazioni, pertanto, è finalizzata ad evitare che il testatore eluda le disposizioni dettate a favore dei legittimari, svuotando il proprio patrimonio con delle donazioni.

Caratteristica fondamentale della riunione fittizia delle donazioni, che la distingue nettamente dall’istituto della collazione, è data dal fatto che si tratta di una mera operazione contabile (per questo “fittizia”).

I beni donati, infatti, non rientrano materialmente nell’asse ereditario, ma il loro valore viene computato esclusivamente ai fini del calcolo della quota di legittima.

In sintesi, l’operazione di riunione fittizia delle donazione si spiega nelle seguenti fasi:

  • Si considerano tutte le donazioni, dirette o indirette, fatte dal defunto (salve alcune eccezioni).
  • Si calcola il valore dei beni donati alla data di apertura della successione, non a quella della donazione. Mentre, qualora il bene donato sia stato alienato o distrutto, il valore rilevante sarà quello al momento dell’alienazione / distruzione.
  • Si somma il valore delle donazioni al patrimonio ereditario (relictum – debiti)
  • Dal valore così ottenuto si calcolano le quote di legittima e la quota di disponibile, in funzione del numero e qualità dei legittimari

Come si calcola il valore dei beni donati

Il calcolo del valore dei beni donati segue le regole stabilite per la collazione, come indicato negli articoli 747-750 del codice civile:

  1. Valore del bene al tempo dell’inizio della successione: il valore del bene donato viene considerato al tempo dell’apertura della successione. Questo vale sia per i beni immobili (art. 747 c.c.) che per i beni mobili (art. 750 c.c.).
  2. Miglioramenti e spese: dal valore del bene donato si deve sottrarre il valore dei miglioramenti effettuati dal donatario e le spese che ha versato (art. 748 c.c.). Pertanto, se il donatario ha apportato miglioramenti al fondo o ha sostenuto spese straordinarie per la conservazione della cosa devono essere detratti dal valore del bene.
  3. Dannialla cosa: il donatario è tenuto a risarcire i danni che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile (art. 748 c.c., comma 3).

È importante ribadire che la riunione fittizia delle donazioni costituisce un mero calcolo contabile e non comporta un mutamento della proprietà dei beni già donati.

I beni donati rimangono di proprietà dei donatari. Tuttavia possono tornare a far parte dell’eredità a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.

Gli effetti della riunione fittizia delle donazioni

La riunione fittizia delle donazioni serve a stabilire il patrimonio su cui calcolare le quote di riserva spettanti a ciascun legittimario e, per differenza, la quota disponibile.

Come già ricordato, la quota di riserva è la porzione di patrimonio che la legge riserva ai familiari più stretti, c.d. legittimari, e che non può essere elusa dal testatore.

La quota di riserva varia a seconda del numero e qualità dei legittimari chiamati alla successione.

Il rapporto tra quota di legittima e quota disponibile è disciplinato dalle norme del Codice civile.

Le quote di legittima e quota disponibile

Di seguito uno schema per punti che riassume quanto disposto dal Codice civile in merito al rapporto tra quote di legittima e quota disponibile, a seconda del numero e della tipologia dei legittimari.

A) Quote di legittima coniuge ed un figlio

Se il defunto lascia il coniuge ed uno solo figlio, le quote di legittima e la quota disponibile sono così ripartite:

  • quota di legittima al coniuge pari ad 1/3;
  • quota di legittima al figlio corrisponde a 1/3;
  • quota disponibile è pari al restante 1/3;

B) Quote di legittima coniuge e più figli

Se il de cuius lascia a sé il coniuge e più figli, le quote di legittima e disponibile sono ripartite nel seguente modo:

  • la quota di legittima del coniuge è pari ad 1/4 del patrimonio;
  • la quota di legittima spettante ai figli, complessivamente, è pari alla metà del patrimonio (2/4);
  • la quota disponibile corrisponde al restante 1/4;

C) Quote di legittima con solamente un figlio

se il defunto lascia a sé solamente un figlio:

  • al figlio spetta una quota di legittima pari alla metà del patrimonio
  • la quota disponibile corrisponde all’ulteriore metà

D) Quote di legittima con solamente più figli

Se il defunto, senza coniuge, lascia a sé esclusivamente più di un figlio:

  • ai figli spetta, complessivamente e in parti uguali, un quota di legittima pari a 2/3 del patrimonio;
  • la quota disponibile corrisponde ad 1/3 del patrimonio;

E) Quote di legittima ascendenti

Se il defunto, senza coniuge e figli, lascia a sé soltanto ascendenti:

  • agli ascendenti spetta una quota di legittima pari ad 1/3 del patrimonio;
  • la quota disponibile è pari ai 2/3 del patrimonio;

F) Quote di legittima coniuge e ascendenti

Qualora il de cuius lasci a sé il coniuge ed ascendenti, le quote sono ripartite nel seguente modo:

  • al coniuge spetta una quota di legittima pari alla metà (1/2) del patrimonio;
  • agli ascendenti spetta una quota di legittima pari ad 1/4;
  • la quota disponibile corrisponde ad 1/4;

La quota disponibile è la porzione di patrimonio di cui il testatore può disporre liberamente.

Se il testatore ha disposto dei propri beni, tramite testamento o donazioni, in modo da ledere la quota di riserva, i legittimari lesi possono agire tramite azione di riduzione per reintegrare la propria quota di legittima.

La riduzione delle donazioni per lesione della legittima

Secondo l’art. 555 c.c. le donazioni il cui valore abbia superato la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota stessa.

Tuttavia, le donazioni si riducono soltanto qualora la riduzione delle disposizioni testamentaria non sia stata sufficiente a reintegrare la quota di legittima lesa.

In altre parole, se il testatore ha donato in vita dei beni che superano la quota disponibile, i legittimari possono chiedere la riduzione delle donazioni lesive soltanto se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente a reintegrare la quota di legittima.

Vediamo un esempio: immaginiamo che Tizio, vedovo e con 2 figli Primo e Secondo, lascia beni ereditari per il valore di 50.000 euro e debiti per 100.000 euro. Supponiamo inoltre che Tizio durante la sua vita abbia donato al nipote ex fratre, Mevio, la proprietà di un immobile del valore di 150.000 euro.

I due figli Primo e Secondo possono chiedere la riduzione della donazione fatta a Mevio in quanto lesiva della legittima ad essi spettante e non è possibile reintegrare la quota di riserva tramite la riduzione delle disposizioni testamentarie.

Infatti, secondo le regole viste sopra, ai due figli Primo e Secondo spetta una quota di legittima pari a 2/3 del patrimonio del proprio genitore ovvero 66.666 euro complessivi, mentre la quota disponibile è pari a 1/3, ovvero 33.333 euro.

Poiché il valore dei beni lasciati in eredità è inferiore alla quota di legittima, i legittimari possono pretendere la riduzione della donazione di cui ha beneficiato Mevio fino a ricomporre la quota a loro spettante di diritto.

Se vuoi approfondire il tema ti consiglio anche di leggere l’articolo sul tema delle azioni a tutela dell’eredità.

Quali donazioni sono soggette a riduzione

Per stabilire quali siano le donazioni soggette a riunione fittizia si utilizzano le regole stabilite dagli articoli da 741 a 744 del Codice civile in tema di collazione.

Conseguentemente, in linea di massima sono soggette a riunione fittizia tutte le donazioni, dirette o indirette, con le seguenti precisazioni.

Ad esempio, sono oggetto di riunione fittizia:

  • le assegnazioni fatte per il matrimonio;
  • le assegnazioni fatte per avviare ai discendenti ad una attività produttiva o professionale;
  • le spese per pagare i premi relativi al contratto di assicurazione sulla vita a favore dei discendenti;
  • le spese sostenute per pagare i debiti dei discendenti.

Non sono invece oggetto di riunione fittizia:

  • le spese di mantenimento;
  • le spese ordinarie fatte per le nozze di un discendente e quelle per il corredo nuziale;
  • le liberalità fatte in occasione di servizi resi, in conformità agli usi;
  • gli utili guadagnati con l’attività d’impresa di una società fatta, senza frode, con il defunto;
  • il valore del bene donato, se il bene stesso è andato perduto per causa non imputabile al donatario, in data anteriore alla successione.

Le donazioni indirette

Come già anticipato, anche le donazioni indirette sono oggetto di riunione fittizia.

Le donazioni indirette sono costituite dagli atti, diversi dalle donazioni in senso tecnico, che un soggetto compie con l’obiettivo finale di arricchire un altro soggetto.

Questi atti sono soggetti alle stesse norme sostanziali relative alla donazione, come previsto dall’art. 809 c.c.

Alcuni esempi di donazioni indirette sono:

  • la rinuncia a un diritto senza corrispettivo a favore di un terzo;
  • la vendita di un bene a un prezzo inferiore al suo valore, a favore di un terzo;
  • la costituzione di un diritto reale di garanzia a titolo gratuito su un proprio bene, a favore di un terzo;
  • la liberazione di un debitore senza corrispettivo.

Sintesi della riunione fittizia delle donazioni

La riunione fittizia delle donazioni è una operazione contabile legata al calcolo delle quote di legittima ed all’eventuale esperimento dell’azione di riduzione.

A differenza della collazione, la riunione fittizia delle donazioni non comporta un incremento materiale della massa ereditaria.

Salve alcune eccezioni, tutte le donazioni, dirette o indirette, sono oggetto di riunione fittizia.

Il valore dei beni donati si considera al momento dell’apertura della successione e non al momento in cui i beni sono stati donati.

In caso di lesione della quota di riserva del legittimari, la riduzione delle donazioni si effettua soltanto qualora il patrimonio ereditario non sia sufficiente a reintegrare la quota di legittima.

Se ti interessa approfondire alcuni temi legati alle successioni ereditarie, ti consiglio di leggere anche i seguenti articoli:

Ultimi articoli

Telefono:
+39 351 9742370

E-mail:

info@avvocatoalessandropaccosi.it

Indirizzo:
Via Monte Bianco, 113, 00141 Roma (RM)

Orari:
Lo studio è a disposizione h24

7 giorni su 7

Si riceve in sede previo appuntamento