Risoluzione per eccessiva onerosità: disciplina e requisiti

La risoluzione per eccessiva onerosità è uno strumento previsto dal codice civile che consente di sciogliere un contratto quando, a causa di eventi straordinari e imprevedibili, la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente gravosa.

In questo articolo analizziamo la disciplina della risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, soffermandoci sui presupposti legali, sulle esclusioni e sui rimedi alternativi, con un focus sulle norme codicistiche applicabili, come gli articoli 1467, 1468 e 1469 c.c.

Indice dei contenuti

  • Rebus sic stantibus e squilibrio contrattuale
  • I presupposti della risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.)
    • Contratti a esecuzione differita, continuata o periodica
    • Onerosità sopravvenuta e grave squilibrio economico
    • Eventi straordinari e imprevedibili
  • Il concetto di alea normale e i limiti della risoluzione
  • Contratti aleatori e inapplicabilità della risoluzione (art. 1469 c.c.)
  • Riduzione ad equità e possibilità di evitare la risoluzione (art. 1467, co. 3, c.c.)
  • Contratti con obbligazioni a carico di una sola parte (art. 1468 c.c.)

Rebus sic stantibus e squilibrio contrattuale

Nel diritto civile, la regola generale è quella della vincolatività del contratto: una volta concluso, esso deve essere eseguito secondo i termini pattuiti. Tuttavia, l’ordinamento ammette un’eccezione a questo principio nei casi in cui si verifichi un grave squilibrio tra le prestazioni, causato da eventi imprevedibili e straordinari.

In tali ipotesi entra in gioco la clausola rebus sic stantibus, secondo cui il contratto resta vincolante solo finché persistono le condizioni originarie che ne hanno giustificato la conclusione.

L’art. 1467 c.c. recepisce questo principio, permettendo la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, al fine di tutelare l’equilibrio dello scambio e impedire che una parte sia costretta a un sacrificio economico sproporzionato rispetto al vantaggio dell’altra.

I presupposti della risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.)

Contratti a esecuzione differita, continuata o periodica

La risoluzione per eccessiva onerosità è ammessa solo in relazione a contratti che prevedono un intervallo temporale tra la stipula e l’esecuzione delle obbligazioni. Si tratta, in particolare, di:

  • contratti ad esecuzione continuata o periodica (es. somministrazione);
  • contratti ad esecuzione differita (es. vendita a termine di cose fungibili).

Sono invece esclusi i contratti a esecuzione istantanea, come ad esempio la vendita di cosa specifica, anche se la consegna è differita: in tal caso, la proprietà si trasferisce con il solo consenso, e l’esecuzione è considerata già avvenuta.

Onerosità sopravvenuta e grave squilibrio economico

Il secondo presupposto richiesto è che si verifichi una onerosità sopravvenuta per una delle parti. Questa condizione implica:

  • che l’onerosità emerga dopo la conclusione del contratto;
  • che il contraente non sia in mora al momento dell’evento (art. 1221 c.c.);
  • che vi sia un grave squilibrio economico, tale da rendere la prestazione eccessivamente onerosa rispetto alla controprestazione.

È il giudice, caso per caso, a valutare la gravità dell’onerosità, tenendo conto dell’equilibrio originario del contratto e dell’entità del sacrificio sopportato dalla parte svantaggiata.

Eventi straordinari e imprevedibili

Il terzo requisito richiesto dall’art. 1467 c.c. è che la causa dell’onerosità sia rappresentata da eventi straordinari e imprevedibili. Tra gli esempi più ricorrenti rientrano:

  • guerre;
  • crisi internazionali o nazionali;
  • scioperi prolungati;
  • improvvisi e anomali aumenti dei costi delle materie prime.

La prevedibilità va valutata in base al giudizio di un “uomo medio” al momento della stipula del contratto. L’evento deve quindi essere imprevedibile ex ante, cioè non considerabile verosimile da chiunque stipuli un contratto con normale diligenza.

Il concetto di alea normale e i limiti della risoluzione

L’art. 1467, comma 2, c.c. pone un limite importante all’applicazione della risoluzione per eccessiva onerosità: il rischio normale dell’attività economica (alea normale) non giustifica la risoluzione. Ciò significa che:

  • oscillazioni fisiologiche dei costi o dei prezzi non rilevano;
  • l’imprenditore deve farsi carico del rischio tipico dell’attività svolta.

Per esempio, un aumento dei costi di produzione dovuto a variazioni di mercato è parte dell’alea ordinaria. Solo eventi che vanno oltre le normali fluttuazioni economiche possono fondare la richiesta di risoluzione. Così ha statuito, ad esempio, Cass. 11 aprile 2017, n. 9314, escludendo la risoluzione in un caso di aumento del valore di un immobile e di svalutazione monetaria, considerati eventi rientranti nell’alea normale.

Contratti aleatori e inapplicabilità della risoluzione (art. 1469 c.c.)

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta non si applica ai contratti aleatori, come previsto dall’art. 1469 c.c. In questi contratti, l’alea è strutturale e accettata consapevolmente dalle parti. Tra gli esempi più comuni rientrano:

  • il contratto di assicurazione, dove non è certo se l’indennizzo dovrà mai essere pagato;
  • il contratto di rendita vitalizia, in cui non è noto per quanto tempo il debitore dovrà effettuare i pagamenti.

In tali ipotesi, il rischio è già incorporato nel contratto, e quindi non può essere oggetto di riequilibrio.

Riduzione ad equità e possibilità di evitare la risoluzione (art. 1467, co. 3, c.c.)

L’art. 1467, comma 3, c.c. introduce una possibilità alternativa alla risoluzione: la riduzione ad equità del contratto.

Il contraente che intende opporsi alla risoluzione può offrire una modifica equa delle condizioni, in modo da ricondurre il contratto nei limiti dell’alea normale.

Esempi pratici possono essere:

  • l’adeguamento del prezzo;
  • la ridefinizione delle modalità di esecuzione;
  • la sospensione temporanea della prestazione.

Se l’altra parte accetta tale proposta, non si verifica la risoluzione, ma si procede a una revisione del contratto, simile a quella prevista in materia di appalto dall’art. 1664 c.c.

Contratti con obbligazioni a carico di una sola parte (art. 1468 c.c.)

Nel caso in cui il contratto preveda obbligazioni solo per una delle parti (come nella donazione a esecuzione differita), la parte obbligata non può chiedere la risoluzione, ma solo una modifica della prestazione.

L’art. 1468 c.c. consente in questi casi di ottenere:

  • una riduzione della prestazione;
  • una modifica nelle modalità esecutive della stessa.

Anche in questo caso, lo scopo è ricondurre il contratto a equità, senza però incidere sulla validità dell’accordo.

Si tratta di una forma di tutela più attenuata rispetto alla risoluzione, giustificata dal fatto che il contratto non prevede uno scambio bilaterale di prestazioni.

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