Chi subisce dei danni mentre era traportato a bordo di un veicolo convolto in un incidente stradale, gode di una particolare forma di tutela che punta a semplificare la procedura di risarcimento dei danni subiti.
La speciale procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni Private.
L’art. 141 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) disciplina una particolare forma di tutela per il passeggero (terzo trasportato) che abbia patito un danno a seguito di un incidente stradale.
In particolare, è previsto che, salva l’ipotesi del sinistro verificatosi per “caso fortuito”, il passeggero (terzo trasportato) ha diritto ad essere risarcito direttamente dalla Compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento dell’incidente (nei limiti del massimale minimo di legge), a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Dato il limite quantitativo appena citato (“nei limiti del massimale mino di legge”), lo stesso articolo 141 mantiene fermo il diritto del danneggiato a richiedere l’eventuale maggior danno che superi la predetta soglia nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile. Facciamo un esempio: supponiamo che il massimale minimo di legge sia al momento dell’incidente pari a 100 ed il passeggero abbia subito un danno valutabile in 150, lo stesso potrà ottenere 100 direttamente dall’assicurazione del veicolo sul quale era trasportato (a prescindere dalle responsabilità nella causazione del sinistro), mentre la restante parte (quindi 50) dovrà essere richiesta alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro (sempre che la stessa preveda, nel caso concreto, un massimale superiore al minimo legale).
Il procedimento.
Il terzo trasportato per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’assicurazione del vettore dovrà seguire il procedimento disciplinato dall’art.148 CdA. Secondo questo articolo, in particolare è previsto che:
Anche per l’ipotesi in esame si applica la condizione di procedibilità di cui all’art. 145 CdA. Pertanto, il danneggiato potrà agire in giudizio nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale era trasportato soltanto dopo che siano trascorsi 90 giorni dal giorno della richiesta di risarcimento del danno formulata all’impresa di assicurazione tramite lettera raccomandata A/R ovvero con altro mezzo ad essa equiparato (ad esempio tramite posta elettronica certificata).
Le altre azioni a disposizione del terzo trasportato per richiedere il risarcimento del danno.
La peculiare forma di tutela garantita al terzo trasportato dall’art.141 CdA non elimina la possibilità per quest’ultimo di procedere nella richiesta di risarcimento dei danni usufruendo dell’azione giudiziaria ordinaria nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel sinistro, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c. e dell’art. 144 CdA. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, quindi, il terzo traportato non è obbligato ad utilizzare la procedura ex art.141 CdA.
Pertanto, anche nel sinistro stradale che vede coinvolti terzi trasportati in qualità di danneggiati si applica la previsione di cui all’art.2054 c.c. secondo cui:
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
[…]”.
Da ciò deriva che il trasportato-danneggiato potrà giovarsi sia della presunzione di responsabilità di cui al secondo comma nei confronti del conducente, sia della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del comma terzo.
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