L’eventualità di trovarsi di fronte a una successione gravata da passività significative può rendere l’accettazione dell’eredità una scelta non vantaggiosa. In tali circostanze, può sorgere la necessità di procedere alla rinuncia.
Tuttavia, quando sono coinvolti soggetti minori, l’iter per la rinuncia eredità per minorenni è soggetto a specifiche normative e al controllo dell’Autorità Giudiziaria per tutelare l’interesse del minore.
Indice dei contenuti
- Rinuncia eredità per minorenni | La rappresentazione e il subentro
- Rinuncia eredità per minorenni | L’autorizzazione del giudice tutelare
- Rinuncia eredità per minorenni | Dove e come si effettua la rinuncia
- Rinuncia eredità per minorenni | Documentazione e adempimenti
- Rinuncia eredità per minorenni | Termini e presupposti
- Rinuncia eredità per minorenni | Effetti e Revoca
- Rinuncia eredità per minorenni | L’alternativa dell’accettazione con beneficio d’inventario
- Rinuncia eredità per minorenni | FAQ riassuntive: modalità, termini e costi
- Rinuncia eredità per minorenni | L’importanza dell’assistenza legale
Rinuncia eredità per minorenni | La rappresentazione e il subentro
Quando un chiamato all’eredità decide di rinunciare, è importante considerare l’istituto della rappresentazione, in forza al quale i suoi discendenti (rappresentanti) subentrano nella quota ereditaria che sarebbe spettata all’ascendente (rappresentato).
Questo subentro implica che i discendenti, e quindi i figli, acquistano la vocazione ereditaria che era devoluta al loro genitore, il quale non ha voluto o potuto accettare.
La ratio della rappresentazione è evitare che i figli perdano i beni che sarebbero loro pervenuti in via ereditaria per effetto della rinuncia del genitore.
Di conseguenza, nel momento in cui il genitore rinuncia, i figli sono a loro volta chiamati a succedere al de cuius.
Se tali figli sono minorenni, non avendo la capacità di agire, non possono esprimere autonomamente la volontà di accettare o rinunciare all’eredità.
Tale decisione ricade sui genitori o sul tutore, in quanto legali rappresentanti del minore.
Rinuncia eredità per minorenni | L’autorizzazione del giudice tutelare
La gestione del patrimonio del minore da parte dei genitori è disciplinata dall’art. 320 del Codice Civile.
Tale norma stabilisce che, di regola, i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale e possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione in nome e per conto dei figli.
Tuttavia, l’articolo in questione pone precise limitazioni alle facoltà dei genitori riguardo gli atti di straordinaria amministrazione che incidono sulla sfera giuridica e patrimoniale del minore.
I genitori, infatti, non possono tra l’altro:
“accettare o rinunziare ad eredità o legati […] o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne’ promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare“.
Pertanto, la rinuncia eredità per minorenni non è un atto liberamente esercitabile dai genitori. La legge impone che la rinuncia avvenga solo per necessità o utilità evidente del minore, condizione che deve essere verificata e accertata dal giudice tutelare competente.
Questa misura di controllo è necessaria per salvaguardare gli interessi del minore.
La necessità o l’utilità evidente si configura tipicamente in presenza di un asse ereditario fortemente passivo, dove l’eredità sia gravata da debiti tali da superare l’attivo, come accade spesso in presenza di creditori del defunto.
Rinuncia eredità per minorenni | Dove e come si effettua la rinuncia
La rinuncia all’eredità deve essere formalizzata mediante una dichiarazione solenne, ricevuta dal notaio su tutto il territorio dello Stato o dal Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ovvero l’ultimo domicilio del defunto). L’osservanza della forma prescritta è ad substantiam e, se non rispettata, la rinuncia è priva di effetto, come stabilito dall’art. 519 c.c.
Per i rinuncianti maggiorenni è richiesta la presenza personale per la sottoscrizione dell’atto. Nel caso di minorenni, come pure per gli interdetti e gli inabilitati, l’atto è sottoscritto in loro rappresentanza. Specificamente, per i minori, si devono presentare entrambi i genitori in qualità di legali rappresentanti.
È fondamentale che, nel caso di minori, interdetti o inabilitati, il tutore o il genitore richieda e ottenga l’autorizzazione per la rinuncia al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore, prima di procedere alla formalizzazione della rinuncia stessa.
La formazione dell’atto avverrà il giorno stesso dell’appuntamento fissato presso gli uffici competenti.
Rinuncia eredità per minorenni | Documentazione e adempimenti
Per poter fissare l’appuntamento e formalizzare l’atto di rinuncia sono necessari i seguenti documenti:
- Certificato di morte del de cuius in carta semplice (coniuge, ascendenti e discendenti possono avvalersi anche della dichiarazione sostitutiva di certificazione).
- Certificato di ultima residenza del defunto.
- Copia del codice fiscale del rinunciante e del defunto.
- Copia del documento d’identità del rinunciante e del defunto.
- Autorizzazione del Giudice Tutelare (indispensabile per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati).
La documentazione iniziale può essere presentata anche solo da un erede. Tuttavia, per la formalizzazione e la firma dell’atto di rinuncia è richiesta la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare; è possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (ad esempio, tutti i fratelli insieme). Nel caso di impossibilità a comparire, può essere conferita procura notarile a uno dei rinuncianti. È essenziale, inoltre, che chi intenda rinunciare non abbia compiuto atti che costituiscano accettazione tacita dell’eredità, come aver disposto, venduto o donato beni appartenenti al defunto.
Il giorno della firma dell’atto presso il Tribunale è richiesto:
- Presentare una marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’originale dell’atto.
- Effettuare il versamento dell’imposta di registro per ogni rinunciante presso banca o posta, a favore dell’Agenzia delle Entrate. Il Cancelliere rilascerà un fac-simile per il versamento munito del numero di iscrizione a ruolo, la cui ricevuta dovrà essere consegnata in Cancelleria inderogabilmente il giorno stesso dell’atto.
Dopo circa dieci giorni dalla firma dell’atto, è possibile ritirare la copia conforme all’originale della rinunzia, presentando allo sportello della Cancelleria una marca da bollo da € 16,00 e i diritti di copia.
Rinuncia eredità per minorenni | Termini e presupposti
I termini entro i quali esercitare la facoltà di rinuncia sono:
- Se l’erede è in possesso di beni ereditari: il termine è di tre mesi dal decesso (art. 458 Codice Civile).
- Se l’erede non è in possesso di beni ereditari: la rinuncia può essere effettuata fino al termine di prescrizione del diritto, ovvero dieci anni dal giorno dell’apertura della successione.
È consigliabile formalizzare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di procedere alla divisione dell’eredità.
Chiunque vi abbia interesse (ad esempio i creditori del defunto o altri chiamati) può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine (ai sensi dell’art. 749 cod. proc. civ.) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità (Actio Interrogatoria).
Se tale termine decorre senza che il chiamato abbia espresso alcuna dichiarazione, egli perde il diritto di accettare.
Rinuncia eredità per minorenni | Effetti e Revoca
La rinuncia, una volta formalizzata, produce l’effetto di far considerare il rinunciante come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.
Tuttavia, l’art. 2900 Codice Civile prevede la possibilità per i creditori del chiamato all’eredità (il rinunciante) di farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante, qualora ritengano di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia.
Tale azione surrogatoria è esperibile al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti, senza che il rinunciante acquisti la qualità di erede.
La rinuncia può essere revocata dal rinunciante, a condizione che non sia già intervenuta l’accettazione da parte di un altro chiamato all’eredità.
La revoca deve avvenire osservando le stesse formalità previste per la rinuncia (dichiarazione ricevuta dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale competente), allegando anche il verbale di rinuncia all’eredità precedentemente sottoscritto.
Rinuncia eredità per minorenni | L’alternativa dell’accettazione con beneficio d’inventario
Quando l’autorizzazione alla rinuncia eredità per minorenni non viene concessa, l’ordinamento prevede la tutela del minore attraverso l’istituto dell’accettazione con beneficio d’inventario.
Se il genitore o legale rappresentante accetta l’eredità senza redigere l’inventario, l’art. 489 c.c. non consente al minore di rinunciare al raggiungimento della maggiore età, ma gli concede la possibilità di redigere l’inventario entro l’anno successivo al compimento della maggiore età.
In questo modo, il minore potrà limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari entro i limiti dell’attivo ricevuto.
Un’ulteriore considerazione riguarda l’inerzia del legale rappresentante. Ai sensi della giurisprudenza di legittimità (si veda ad es. Cassazione Civile n. 21456 del 15/09/2017), è ammessa la possibilità per il legale rappresentante di “rimanere inerte” e lasciare che sia il minore, una volta divenuto maggiorenne, a decidere se accettare o rinunciare.
Tuttavia, parte della dottrina interpreta in maniera restrittiva l’art. 489 c.c., ammettendo solo l’accettazione con beneficio d’inventario per il minore divenuto maggiorenne in queste circostanze.
È opportuno rammentare che l’estinzione dei debiti del de cuius avviene solo decorsi dieci anni. Pertanto, l’accettazione con beneficio d’inventario rappresenta una garanzia fondamentale per l’erede minorenne, limitando immediatamente la sua esposizione patrimoniale.
L’alternativa alla rinuncia o all’accettazione beneficiata, ove praticabile e in assenza di solleciti da parte dei creditori, è l’attesa del decorso del termine decennale per la prescrizione dei debiti; tuttavia, se la maggiore età sopraggiunge prima, diviene necessario procedere con l’inventario e l’accettazione beneficiata.
Rinuncia eredità per minorenni | FAQ riassuntive: modalità, termini e costi
| Domanda | Risposta sintetica | Riferimenti |
| Chi deve firmare l’atto? | Entrambi i genitori o il tutore in rappresentanza del minore, con presenza personale. | Art. 320 c.c. |
| È sempre possibile rinunciare? | No, è necessaria l’autorizzazione preventiva del Giudice Tutelare che verifica la “necessità o utilità evidente” per il minore. | Art. 320 c.c. |
| Dove si formalizza la rinuncia? | Presso il Cancelliere del Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto o presso un Notaio su tutto il territorio nazionale. | Art. 519 c.c. |
| Quali sono i termini per rinunciare? | 3 mesi dal decesso se si è in possesso di beni ereditari. 10 anni se non si è in possesso. | Art. 458 c.c. |
| Quali sono i costi principali (Tribunale)? | Marca da bollo da € 16,00 (per l’originale dell’atto), Imposta di registro (versamento per ogni rinunciante) e, al momento del ritiro della copia, un’altra marca da bollo da € 16,00 più diritti di copia. | Adempimenti di Cancelleria |
| Cosa succede se il genitore rinuncia senza autorizzazione? | L’atto è inefficace. Se vi sono beni ereditari, il Giudice di solito impone l’accettazione con beneficio d’inventario. | Art. 320, 489 c.c. |
Rinuncia eredità per minorenni | L’importanza dell’assistenza legale
La complessità normativa e procedurale che disciplina la rinuncia eredità per minorenni, con le intersezioni tra l’istituto della rappresentazione, le limitazioni alla potestà genitoriale ex art. 320 c.c. e le disposizioni a tutela del minore come l’accettazione con beneficio d’inventario ex art. 489 c.c., rende cruciale l’intervento di un professionista. Rivolgersi a un avvocato esperto in successioni è indispensabile per valutare attentamente la situazione patrimoniale del de cuius, produrre la documentazione necessaria per il ricorso al Giudice Tutelare e assicurare che la scelta intrapresa sia effettivamente nell’interesse esclusivo del minore, evitando errori procedurali o interpretazioni errate delle disposizioni di legge che potrebbero compromettere la sua posizione futura.
Avvocato successioni Alessandro Paccosi
L’avvocato Alessandro Paccosi offre servizi di consulenza ed assistenza legale per tutte le problematiche riguardanti le successioni ereditarie.
Se desideri ricevere una consulenza legale per eredità e successione puoi esporre il tuo caso e richiedere un preventivo gratuito tramite:
Se sei impossibilitato a recarti presso lo studio in Roma puoi usufruire del servizio AVVOCATO ONLINE pensato appositamente per coloro che preferiscono ricevere una consulenza legale a distanza.
Avvertenza: Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite esclusivamente a scopo divulgativo generale e non costituiscono in alcun modo parere o consulenza legale professionale. Si invita il lettore a rivolgersi al proprio avvocato di fiducia per l’analisi dei casi personali.

