Rinuncia eredità e impugnazione dei creditori (Cass. Civile Ord. n. 7557/2022)

Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7557 del 08/03/2022 – Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 27/01/2021

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – RINUNZIA ALL’EREDITA’ FORMA – GRATUITA’ – Rinuncia all’eredità – Impugnazione dei creditori – Esigibilità e liquidità del credito – Necessita – Esclusione.

L’azione per ottenere l’autorizzazione ad accettare l’eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell’esigibilità e della liquidità, ma é sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l’azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.

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