La disciplina giuridica della rinuncia al legato non è completamente regolamentata dal legislatore italiano. Per colmare questa lacuna normativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la rinuncia all’eredità, come sancito dagli articoli 519 e seguenti del codice civile.
Tuttavia, ci sono alcune differenze significative tra i due istituti che è importante analizzare.
Indice dei contenuti:
- Formalità nella rinuncia al legato
- Rinuncia al legato riguardante beni immobili
- Termine per la rinuncia al legato
- Irrevocabilità della rinuncia al legato
- Impugnazione della rinuncia al legato da parte dei creditori
Formalità nella rinuncia al legato
A differenza della rinuncia all’eredità, per la quale l’art. 519 c.c. richiede una dichiarazione formale davanti a un notaio o a un cancelliere del tribunale competente, la rinuncia al legato non è soggetta a tali vincoli formali.
Questo perché il formalismo rappresenta un’eccezione al principio generale della libertà di forma.
La rinuncia al legato può essere tacita, ossia desumibile da un comportamento che dimostri chiaramente la volontà di rinunciare. Non è quindi necessaria una dichiarazione esplicita, purché l’intenzione sia inequivocabile.
Rinuncia al legato riguardante beni immobili
Un’eccezione importante riguarda la rinuncia a un legato avente per oggetto diritti reali su beni immobili.
In questo caso, la rinuncia richiede la forma scritta, come previsto dall’art. 1350 n. 5 c.c., che stabilisce l’obbligo di redigere un atto pubblico o una scrittura privata.
Questa regola si applica a tutti gli atti di rinuncia ai diritti reali immobiliari. Inoltre, è necessaria la trascrizione della rinuncia per garantire la pubblicità dell’atto, poiché la dismissione del diritto deve essere comunicata ufficialmente.
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Termine per la rinuncia al legato
Non esiste un termine specifico entro il quale il legatario debba rinunciare al legato. Si applica dunque il termine di prescrizione decennale, durante il quale il legatario ha il diritto di rinunciare.
Tuttavia, in caso di comportamenti che dimostrino l’intenzione di accettare il legato, il diritto di rinuncia potrebbe essere precluso.
Chiunque abbia un interesse può richiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il legatario debba dichiarare se intende o meno rinunciare.
Se il legatario non si esprime entro tale termine, perde il diritto alla rinuncia e acquisisce definitivamente il legato, come sancito dall’art. 650 c.c.
Irrevocabilità della rinuncia al legato
La rinuncia al legato è considerata un atto irrevocabile. A differenza della rinuncia all’eredità, per la quale l’art. 525 c.c. prevede una possibile revoca, questa norma non si applica alla rinuncia al legato.
La rinuncia è, quindi, definitiva, poiché il legatario dismette un diritto già acquisito al proprio patrimonio.
L’art. 525 c.c., che consente una revoca tardiva della rinuncia all’eredità, è una norma eccezionale e non estendibile analogicamente alla rinuncia al legato.
Impugnazione della rinuncia al legato da parte dei creditori
Infine, si discute se l’art. 524 c.c., che disciplina l’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori personali dell’erede, possa essere applicato anche alla rinuncia al legato.
La posizione prevalente ritiene che i creditori del legatario non possano avvalersi di questo strumento.
Invece, devono ricorrere all’azione revocatoria ordinaria, prevista dall’art. 2901 c.c., per far dichiarare inefficace la rinuncia al legato nel caso in cui questa danneggi i loro interessi.