Restituzione auto difettosa: quali sono i diritti del consumatore

La restituzione dell’auto difettosa è una delle possibili conseguenze giuridiche, che può realizzarsi attraverso la risoluzione del contratto di compravendita.

Quando si acquista un’automobile nuova o usata da un venditore professionale e si scopre successivamente che il veicolo presenta dei difetti di conformità, il consumatore ha diritto a una serie di tutele previste dalla legge.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio i diritti del consumatore, i riferimenti normativi aggiornati e la giurisprudenza più recente sul tema, per comprendere quando e come è possibile ottenere la restituzione dell’autovettura difettosa.

Indice dei contenuti

  • Quando si può parlare di auto difettosa
  • L’importanza della denuncia dei vizi nella restituzione dell’auto difettosa
  • Restituzione auto difettosa: i rimedi previsti dal Codice del Consumo
  • Restituzione auto difettosa e diritto alla risoluzione del contratto
  • La presunzione del vizio entro sei mesi dalla consegna
  • Aggiornamenti normativi: le modifiche del d.lgs. 170/2021 e 173/2021
  • La disciplina civilistica applicabile in via sussidiaria
  • Prova del difetto e ripartizione degli oneri probatori
  • Prodotto difettoso: responsabilità presunta del produttore

Quando si può parlare di auto difettosa

Un’automobile può definirsi difettosa quando non è conforme al contratto di compravendita. La nozione di difetto di conformità comprende tutte quelle situazioni in cui il bene consegnato:

  • non è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  • non è conforme alla descrizione fatta dal venditore o non possiede le qualità presentate;
  • non presenta le caratteristiche promesse in pubblicità o nel contratto;
  • è stato installato in modo errato dal venditore o sotto la sua responsabilità.

L’acquirente-consumatore, se rileva che l’auto presenta uno di questi problemi, ha diritto ad attivarsi per far valere le garanzie previste dalla legge.

L’importanza della denuncia dei vizi nella restituzione dell’auto difettosa

Il primo passo che deve compiere il consumatore è la denunzia del vizio, cioè la segnalazione al venditore del difetto riscontrato. La denunzia può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare che il venditore è stato informato: non è richiesta la forma scritta, anche se consigliata per motivi probatori.

Nella versione precedente alla riforma del Codice del Consumo, l’art. 132 comma 2 prevedeva che la denunzia dovesse avvenire entro due mesi dalla scoperta del difetto. Tale termine è stato eliminato con la riforma attuata dal d.lgs. 170/2021, per i contratti conclusi dopo il 1° gennaio 2022.

Restituzione auto difettosa: i rimedi previsti dal Codice del Consumo

Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) distingue tra rimedi primari e rimedi secondari in caso di difetto di conformità del bene acquistato:

  • Rimedi primari: riparazione o sostituzione del bene, senza spese per il consumatore e in tempi ragionevoli;
  • Rimedi secondari: riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, nei casi in cui il venditore non abbia provveduto alla riparazione o sostituzione entro un termine congruo.

Anche se il difetto è lieve, il consumatore può chiedere la restituzione dell’auto difettosa e la risoluzione del contratto, se il venditore non ha eseguito il rimedio richiesto in tempi congrui.

Restituzione auto difettosa e diritto alla risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto di compravendita comporta la restituzione del veicolo al venditore e il rimborso del prezzo pagato da parte del consumatore.

Questo rimedio è ammesso solo nei seguenti casi:

  • la riparazione o sostituzione del bene è impossibile o eccessivamente onerosa;
  • il venditore non ha eseguito il rimedio primario in modo tempestivo;
  • il consumatore non ha potuto ottenere una soluzione soddisfacente.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3695 del 7 febbraio 2022, ha ribadito che il diritto alla risoluzione è riconosciuto anche quando il vizio non sia grave, ma il venditore non ha comunque provveduto alla riparazione o sostituzione entro un tempo ragionevole.

La presunzione del vizio entro sei mesi dalla consegna

Un aspetto di grande rilievo è la presunzione legale di esistenza del vizio, a favore del consumatore. Se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna dell’auto (ora estesi a un anno con la riforma del 2022), si presume che esistesse già al momento della consegna.

Di conseguenza:

  • il consumatore deve soltanto allegare l’esistenza del difetto;
  • spetta al venditore dimostrare che il veicolo era conforme al momento della consegna.

Questa presunzione alleggerisce l’onere probatorio del consumatore e rafforza la possibilità di ottenere la restituzione dell’auto difettosa.

Aggiornamenti normativi: le modifiche del d.lgs. 170/2021 e 173/2021

Dal 1° gennaio 2022, il Codice del Consumo è stato oggetto di una profonda riforma per recepire la direttiva (UE) 2019/771.

Le modifiche più rilevanti sono:

  • gli articoli da 128 a 135 sono stati completamente riscritti dal d.lgs. 170/2021;
  • sono stati introdotti nuovi articoli dal 135-bis al 135-septies, che disciplinano in modo dettagliato la garanzia legale di conformità;
  • il d.lgs. 173/2021 ha introdotto gli articoli da 135-octies a 135-vicies ter, con riferimento a contenuti digitali.

Queste norme si applicano solo ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022 in poi. Per i contratti precedenti, resta in vigore la disciplina anteriore, come nel caso affrontato dalla Cassazione nel 2022.

La disciplina civilistica applicabile in via sussidiaria

Il Codice del Consumo ha natura speciale e prevale sulla disciplina civilistica generale. Tuttavia, per quanto non espressamente previsto, si applicano in via sussidiaria:

  • le norme del codice civile sulla compravendita (artt. 1490 ss. c.c.);
  • le disposizioni generali sui contratti (art. 1469-bis c.c.).

L’attuale art. 135-septies Cod. Consumo conferma la possibilità di applicare le disposizioni del codice civile ogni volta che la disciplina consumeristica non contenga una specifica previsione.

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Prova del difetto e ripartizione degli oneri probatori

L’onere della prova varia a seconda del tempo in cui si manifesta il difetto:

  • entro 6 mesi (ora 1 anno): si presume che il difetto fosse originario, il consumatore deve solo allegare il difetto;
  • dopo 6 mesi (ora 1 anno): spetta al consumatore dimostrare che il vizio era preesistente alla consegna.

Il venditore, dal canto suo, può fornire la prova contraria, dimostrando che il bene era conforme e che il vizio non era presente alla consegna. In caso di contenzioso, il giudice valuterà se il venditore ha adempiuto agli obblighi previsti dal contratto e dal Codice del Consumo.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il consumatore deve provare l’inesatto adempimento (Cass. 20110/2013), mentre il venditore deve provare la conformità del bene (Cass. 21927/2017).

Prodotto difettoso: responsabilità presunta del produttore

In aggiunta ai rimedi previsti nei rapporti con il venditore, il consumatore può agire anche contro il produttore, nel caso in cui il difetto del veicolo abbia causato un danno.

In tal caso trova applicazione la disciplina della responsabilità da prodotto difettoso prevista dagli articoli 114 e ss. del d.lgs. 206/2005.

Si tratta di una responsabilità presunta, che:

  • non richiede la prova della colpa del produttore,
  • ma richiede la prova del difetto, del danno e del nesso causale tra i due.

Il produttore può liberarsi da responsabilità solo dimostrando, ad esempio, che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato immesso in commercio o che non era riconoscibile con le conoscenze tecniche del momento.

La Cassazione ha confermato questi principi nelle sentenze n. 29828/2018 e 29828/2019, precisando che il nesso causale deve essere dimostrato tra difetto e danno, non tra prodotto e danno.

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