La responsabilità precontrattuale disciplina la condotta delle parti durante la fase delle trattative, imponendo obblighi precisi di trasparenza e lealtà prima della conclusione definitiva di un accordo.
Ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., chiunque intraprenda una trattativa ha il dovere giuridico di comportarsi secondo buona fede e correttezza.
La violazione di tali precetti integra la fattispecie della culpa in contrahendo, la quale obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno subito dall’altra, sia nelle ipotesi di rottura ingiustificata del negoziato, sia in caso di stipulazione di contratti invalidi o economicamente svantaggiosi a causa di una condotta sleale.
Indice dei contenuti:
- La natura giuridica della responsabilità precontrattuale
- La tesi tradizionale della natura aquiliana o extracontrattuale
- L’orientamento sulla natura contrattuale e i termini di prescrizione
- La determinazione del danno risarcibile
- La distinzione tra interesse positivo e interesse negativo
- Analisi delle componenti del danno: emergente e lucro cessante
- Il risarcimento in caso di contratto non conveniente
- FAQ sulla responsabilità precontrattuale
- Tabella comparativa tra fonte di responsabilità e risarcimento
La natura giuridica della responsabilità precontrattuale
Il dibattito sulla natura giuridica della responsabilità precontrattuale è fondamentale per determinare il regime normativo applicabile in sede di giudizio.
La qualificazione della fattispecie incide direttamente su aspetti processuali e sostanziali di primaria importanza, quali la distribuzione dell‘onere probatorio e la durata del tempo utile per agire in giudizio.
La giurisprudenza e la dottrina si sono confrontate per decenni su due visioni antitetiche.
La tesi tradizionale della natura aquiliana o extracontrattuale
Secondo una tradizionale posizione della giurisprudenza, la culpa in contrahendo è di natura aquiliana o extracontrattuale.
I punti cardine di questa tesi sono i seguenti:
- Violazione del principio del neminem laedere: La condotta scorretta durante le trattative trova fondamento nella violazione del generale principio di non recare danno ad altri. La condotta è ritenuta illecita e lesiva degli interessi, giuridicamente protetti, dell’altra parte (v. Cass., sez. un., 16 luglio 2001, n. 9645).
- Illeceità della condotta: Il comportamento sleale è considerato un fatto illecito che lede la libertà negoziale altrui.
- Inquadramento internazionale: Anche il Regolamento Roma II, all’art. 12, qualifica come extracontrattuali le obbligazioni derivanti dalla violazione dei doveri di condotta in fase di trattativa.
L’orientamento sulla natura contrattuale e i termini di prescrizione
Su altro fronte, una parte consistente della dottrina ha sottoposto a critica la qualificazione aquiliana, ritenendo che la responsabilità precontrattuale abbia diversa natura.
In particolare, si sostiene che si tratti di responsabilità per inadempimento di un’obbligazione avente fonte legale e dunque soggetta alle regole di cui agli artt. 1218 ss. c.c.
I pilastri di questa teoria includono:
- Fonte dell’obbligazione: Gli artt. 1337 e 1338 c.c. sono ritenuti idonei a costituire fonte di obbligazione ai sensi dell’art. 1173 c.c.
- Obbligo di buona fede: Esiste un obbligo giuridico specifico tra le parti di comportarsi in modo corretto e conforme a buona fede per tutto lo svolgimento delle trattative. Una condotta scorretta costituisce inadempimento di tale obbligo.
- Prescrizione decennale: Questa prospettiva è stata accolta dalla Suprema Corte (Cass. 12 luglio 2016, n. 14188). La conseguenza pratica è che la prescrizione dell’azione di risarcimento matura nel termine ordinario di dieci anni, anziché nei cinque anni previsti per il fatto illecito.
La determinazione del danno risarcibile
È opportuno richiamare l’attenzione sulla tipologia dei danni risarcibili nel caso di culpa in contrahendo. Essa è differente dai danni dovuti nell’ipotesi d’inadempimento di un contratto già concluso.
La differenza si pone in relazione all’interesse giuridicamente protetto, la cui lesione determina l’obbligo di risarcimento.
La distinzione tra interesse positivo e interesse negativo
Per comprendere il perimetro del risarcimento nella responsabilità precontrattuale, è necessario distinguere tra due categorie di interessi:
- Interesse Positivo: Nel caso di inadempimento contrattuale, viene leso l’interesse all’esecuzione della prestazione. Il risarcimento comprende sia le perdite subite dal contraente sia l’utile che il creditore avrebbe tratto se l’altra parte avesse regolarmente eseguito la propria prestazione.
- Interesse Negativo (id quod interest contractum initum non fuisse): Se non vengono osservati i doveri durante le trattative, si lede l’interesse a non iniziare trattative che hanno fatto perdere tempo e procurato spese risultate inutili. Tale interesse sarebbe divenuto “positivo” solo se il contratto fosse stato concluso, acquisendo il diritto alla prestazione. In caso di abusiva interruzione o contratto invalido, la vittima può lamentare solo la lesione di questo interesse negativo.
Analisi delle componenti del danno: emergente e lucro cessante
Il risarcimento dovuto deve essere determinato in relazione a due direttrici principali, che richiedono prove specifiche:
- Danno Emergente: comprende le spese e le perdite strettamente dipendenti dalle trattative. Occorrerà dimostrare i costi sostenuti, quali:
- Spese di viaggio e trasferta.
- Studi preparatori e progetti.
- Onorari pagati a consulenti incaricati dell’assistenza nella trattativa.
- Costi di corrispondenza.
- Lucro Cessante: chi è vittima di scorrettezza ha diritto al ristoro del mancato guadagno, ma correttamente individuato. Non si ha diritto all’utile del contratto non concluso, ma alla perdita del vantaggio derivante dal non aver coltivato altri affari.
- Occorre dimostrare il lucro che la parte avrebbe ottenuto da altri potenziali affari, oggetto di specifiche trattative abbandonate per seguire quella fallita per colpa altrui.
- Esempio pratico (Cass. 4718/2016): Tizio acquista un bene a 100. Ha una trattativa con Caio per venderlo a 120 e, per questo, rifiuta un’offerta di Sempronio a 110. Se Caio rompe la trattativa, il danno da lucro cessante non è 20 (profitto con Caio), ma 10 (il profitto perso non vendendo a Sempronio).
Il risarcimento in caso di contratto non conveniente
Il danno si atteggia in modo diverso nel caso in cui la mala fede abbia condotto alla stipulazione di un contratto non conveniente per la parte lesa.
- Parametro del danno: Il risarcimento non è limitato all’interesse negativo in senso stretto, ma deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale (cfr. art. 1440 c.c.).
- Caso degli intermediari finanziari: Secondo la giurisprudenza, se un intermediario omette informazioni dovute inducendo il cliente a un investimento rovinoso, il danno è correlato alla perdita subita a causa dell’esito infausto dell’investimento stesso.
FAQ sulla responsabilità precontrattuale
Cosa si intende per “interesse negativo”?
È l’interesse a non essere coinvolti in trattative inutili. Comprende le spese sostenute e le occasioni perdute a causa di una trattativa fallita per scorrettezza della controparte.
Qual è il termine di prescrizione secondo l’orientamento più recente?
La Cassazione (sent. 14188/2016) ha stabilito che la responsabilità precontrattuale è di natura contrattuale, con un termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
Si può ottenere il risarcimento per l’utile che avrei fatto con il contratto non concluso?
No. Il risarcimento non copre l’interesse positivo (l’esecuzione del contratto), ma solo l’interesse negativo (spese e perdite per altre occasioni mancate).
Cosa succede se il contratto è stato firmato ma è svantaggioso?
In caso di dolo incidente o violazione dei doveri informativi, si ha diritto al risarcimento del danno pari al maggior aggravio economico subito, cioè alla differenza tra le condizioni pattuite e quelle che si sarebbero ottenute senza la condotta sleale.
Tabella comparativa tra fonte di responsabilità e risarcimento
| Tipologia Responsabilità | Interesse Protetto | Voci di Danno Risarcibili | Termine Prescrizione (Orient. Recente) |
| Contrattuale (Inadempimento) | Interesse Positivo | Perdita subita + Utile derivante dalla prestazione non ricevuta | 10 anni |
| Precontrattuale (Rottura trattative) | Interesse Negativo | Danno emergente (spese) + Lucro cessante (altri affari persi) | 10 anni |
| Precontrattuale (Contratto non conveniente) | Integrità patrimoniale | Minor vantaggio o maggiore aggravio economico (art. 1440 c.c.) | 10 anni |
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