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Rappresentanza senza potere | Falsus Procurator | Disciplina

La rappresentanza senza potere costituisce una fattispecie rilevante del diritto civile, che si verifica laddove un soggetto agisce in nome altrui senza averne la legittimazione.

In tali circostanze, la figura del falsus procurator pone complessi problemi di efficacia del negozio e tutela dell’affidamento, richiedendo un’analisi rigorosa del quadro normativo e dei più recenti orientamenti della Suprema Corte.

Se l’ipotesi fisiologica è quella di chi agisce in base a una procura regolarmente rilasciata dall’interessato, l’ordinamento deve gestire i casi in cui l’attività negoziale non sia preceduta dal conferimento del potere o ne ecceda i limiti.

Indice dei contenuti:

Carenza o eccesso di potere: la fattispecie della rappresentanza senza potere

La rappresentanza senza potere si manifesta quando lo svolgimento di un’attività negoziale in nome altrui non è preceduto dal conferimento del potere di rappresentanza da parte dell’interessato, oppure quando il rappresentante agisce eccedendo i limiti delle facoltà che gli sono state conferite.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui un soggetto ritenga che l’acquisto di una cosa si presenti conveniente per un amico (che, per quanto noto, ne andava in cerca) e la compri facendo presente al venditore che l’acquisto si intende fatto in nome dell’amico stesso.

È un principio cardine del nostro ordinamento che a nessuno sia consentito di incidere con la propria attività nella sfera giuridica altrui senza averne il potere.

Perciò, il negozio compiuto da chi ha agito come rappresentante senza averne il potere (difetto di potere) o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (eccesso di potere) non produce alcun effetto nella sfera giuridica dell’interessato.

L’inefficacia del negozio concluso dal falsus procurator

Il negozio posto in essere dal falsus procurator è qualificato come inefficace. Tale inefficacia presenta caratteristiche peculiari che la distinguono da altre forme di invalidità:

  • Differenza dalla nullità: la nullità postula un vizio intrinseco dell’atto ed opera in maniera definitiva, mentre, secondo l’art. 1399 c.c., l’interessato può ratificare il negozio stipulato per lui.
  • Differenza dall’annullabilità: prima della ratifica, il negozio non produce effetti per l’interessato. Si è infatti deciso che l’azione per far accertare l’inefficacia non soggiace ai termini di prescrizione dell’azione di annullamento, ma è imprescrittibile (Cass. 23 maggio 2016, n. 10600).

Sotto il profilo processuale, la Cass. Sez. Un. 3 giugno 2015, n. 11377, modificando un precedente consolidato orientamento, ha affermato che il difetto di potere rappresentativo è un elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio dall’altro contraente; pertanto, tale carenza può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche se non eccepita dall’interessato.

La ratifica: natura giuridica e presupposti di forma

L’interessato può, con una propria dichiarazione di volontà, approvare ciò che è stato fatto in suo nome da altri senza che egli avesse attribuito il potere di rappresentarlo: tale atto si chiama ratifica.

Secondo l’opinione tradizionale, la ratifica è equiparabile ad una procura successiva: è, cioè, un negozio unilaterale con cui l’interessato fa propri gli atti conclusi in suo nome da chi non aveva potere di rappresentarlo o ha esorbitato dai poteri concessigli (ratihabitio mandato comparatur).

In merito ai requisiti formali, la ratifica può essere espressa o tacita (per fatti concludenti, come nel caso in cui il rappresentato esegua il contratto stipulato in suo nome: Cass. 24 gennaio 2018, n. 1751).

Essa, come la procura (art. 1392 c.c.), deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del negozio (art. 1399 c.c.; v. Cass. 3 febbraio 2011, n. 2572).

Perciò, la ratifica di una vendita immobiliare deve essere fatta per iscritto (artt. 1399, 1350, n. 1, c.c.).

Effetti della ratifica: retroattività e tutela dei terzi

L’istituto della ratifica ha effetto retroattivo: il negozio si considera efficace ab initio, come se fosse stato posto in essere originariamente da persona fornita di procura.

Per esempio: se Tizio, qualificandosi (senza esserlo) procuratore di Caio, ha venduto un immobile a Sempronio che l’ha rivenduto a Mevio, la ratifica di Caio, benché intervenuta successivamente alla vendita a Mevio, rende il primo negozio valido fin dall’inizio e per conseguenza elimina anche il vizio dell’acquisto di Mevio.

Tuttavia, la retroattività della ratifica non può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi (art. 1399, comma 2, c.c.):

se Tizio ha venduto un suo immobile a Caio e poi viene a sapere che Mevio, qualificandosi suo rappresentante senza averne il potere, aveva nel frattempo concluso in suo nome una vendita a migliori condizioni, la ratifica della vendita fatta da Mevio non può toccare la validità del negozio già compiuto con Caio, avendo Tizio perso il potere di disporre ulteriormente dell’immobile.

L’actio interrogatoria e il rifiuto della ratifica

L’art. 1399, comma 4, c.c. prevede che il terzo contraente — al fine di non restare troppo a lungo nell’incertezza — possa invitare l’interessato a chiarire definitivamente se intenda o meno ratificare il negozio stipulato dal5 falsus procurator, assegnandogli un termine entro il quale dovrà pronunziarsi.

Scaduto tale termine, il suo silenzio viene equiparato dal legislatore ad un rifiuto della ratifica.

Se l’interessato non ratifica, l’atto resta inefficace, non potendo produrre i suoi effetti né nei confronti del dominus (che non aveva concesso il potere), né nei confronti del falso rappresentante, dal momento che il terzo non intendeva stipulare un contratto con quest’ultimo (il quale non ha dichiarato di impegnarsi in proprio, ma di agire in nome di altri), bensì con lo pseudo-rappresentato.

Responsabilità del falsus procurator e risarcimento del danno

Se il contratto rimane definitivamente inefficace, il terzo ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni allo pseudo-rappresentante.

L’art. 1398 c.c. subordina tale diritto alla condizione che il terzo abbia «confidato senza sua colpa nella validità del contratto»: se sapeva della carenza di potere o avrebbe potuto accorgersene usando la normale diligenza (es. chiedendo l’esibizione della procura), non può pretendere risarcimento.

L’art. 1398 c.c. limita il risarcimento al solo cosiddetto «interesse negativo»: il terzo potrà chiedere, oltre al rimborso delle spese sostenute, il risarcimento per aver perso eventuali occasioni di stipulare altri contratti alternativi, nonché per l’attività sprecata nella trattativa, in quanto avrebbe potuto essere destinata ad altri fini più redditizi.

La rappresentanza apparente e l’affidamento incolpevole

Si parla di rappresentanza apparente nei casi in cui un soggetto agisca, senza formale investitura, come rappresentante di un altro soggetto, il quale, con il proprio comportamento, concorra a creare la situazione di apparente potere rappresentativo (per esempio tollerando l’esercizio di tale potere: Cass. 2 marzo 2016, n. 4113).

Se ciò genera nei terzi un incolpevole affidamento, il contratto stipulato dal rappresentante apparente è efficace nei confronti del rappresentato.

FAQ sulla rappresentanza senza potere e falsus procurator

Il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di potere del falsus procurator? Sì, secondo la Cassazione (Sent. 11377/2015), il difetto di potere è un elemento costitutivo della pretesa e può essere rilevato d’ufficio dal giudice.

La ratifica può essere tacita? Sì, la ratifica può essere tacita per fatti concludenti, a meno che il contratto da ratificare non richieda la forma scritta ad substantiam.

Cosa accade se il rappresentato non risponde all’actio interrogatoria? Il silenzio dell’interessato, allo scadere del termine fissato dal terzo, equivale a un rifiuto della ratifica.

Qual è il termine di prescrizione per l’inefficacia dell’atto del falso rappresentante? L’azione per far accertare l’inefficacia è imprescrittibile, come confermato dalla Cassazione nel 2016.

In cosa consiste il risarcimento del danno da interesse negativo? Include il rimborso delle spese e il ristoro per la perdita di occasioni contrattuali alternative e per il tempo inutilmente impiegato nella trattativa.

Tabella Riepilogativa: Disciplina della Rappresentanza senza Potere

IstitutoCaratteristiche PrincipaliEffetti e Riferimenti Normativi
Difetto di PotereAgire senza procura o eccedendo i limiti.Inefficacia del negozio (art. 1398 c.c.).
RatificaNegozio unilaterale recettizio (procura successiva).Retroattività (art. 1399 c.c.).
Actio InterrogatoriaSollecitazione del terzo al dominus.Silenzio = Rifiuto della ratifica (art. 1399 c. 4).
Risarcimento DanniResponsabilità del falsus procurator verso il terzo.Limite dell’interesse negativo (art. 1398 c.c.).
Rappresentanza ApparenteApparenza creata dal comportamento del dominus.Contratto efficace verso il rappresentato.

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