Quota disponibile per testamento

Quota disponibile per testamento | L’avvocato risponde

La quota disponibile per testamento rappresenta la parte del patrimonio ereditario di cui il testatore può liberamente disporre a favore di soggetti diversi dai legittimari.

La sua determinazione richiede un’analisi tecnica della composizione del patrimonio, delle eventuali donazioni effettuate in vita e delle quote di riserva previste dalla legge. In questo articolo esaminiamo in modo completo la nozione di quota disponibile, i criteri per il suo calcolo e i principali riferimenti normativi che disciplinano la materia successoria.

Indice dei contenuti:

Successione legittima e successione testamentaria

Nel nostro ordinamento giuridico la successione può essere:

  • legittima, ossia regolata dalla legge quando il de cuius non lascia testamento;
  • testamentaria, ovvero fondata sulle disposizioni contenute in un testamento redatto dal de cuius.

La successione legittima ha natura sussidiaria: si apre solo quando il testatore non ha disposto di tutto il suo patrimonio per testamento. La legge, in tal caso, individua i soggetti chiamati all’eredità e le rispettive quote.

Definizione giuridica di quota disponibile per testamento

La quota disponibile è la porzione di patrimonio di cui il testatore può liberamente disporre nel testamento, senza violare i diritti degli eredi legittimari. I legittimari, ai sensi degli articoli 536 e ss. del codice civile, sono quei soggetti che hanno diritto a una quota riservata dell’eredità (quota di legittima). La quota disponibile è dunque la parte residua che può essere attribuita a chiunque il testatore desideri: amici, enti, persone giuridiche, ecc.

La sua quantificazione dipende dal numero e dalla qualità dei legittimari esistenti al momento dell’apertura della successione. La lesione delle quote di legittima può determinare un’azione di riduzione da parte dei legittimari.

Quando si applica la disciplina sulla quota disponibile per testamento

Il concetto di quota disponibile ha rilievo esclusivamente nell’ambito della successione testamentaria. Se il de cuius non ha lasciato testamento o se ha disposto soltanto di una parte del suo patrimonio, la restante parte sarà devoluta secondo le regole della successione legittima. In tal caso, non si pone alcuna questione di rispetto della quota disponibile, poiché i beni non assegnati con testamento vengono distribuiti per legge.

La disciplina della quota disponibile, pertanto, si applica:

  • quando il de cuius ha redatto testamento;
  • quando con tale testamento ha disposto in tutto o in parte del suo patrimonio;
  • quando esistono legittimari da tutelare.

Esempi pratici di calcolo della quota disponibile

Ecco alcuni esempi pratici che chiariscono l’applicazione della disciplina:

  • Se il de cuius lascia un solo figlio, la legge riserva a quest’ultimo 1/2 del patrimonio. Il restante 1/2 è quota disponibile.
  • Se lascia un coniuge e un figlio, la quota di legittima sarà di 1/3 per ciascuno. La quota disponibile sarà pari al restante 1/3.

Queste percentuali sono previste dal codice civile e variano a seconda del numero e della qualità dei legittimari.

La relazione tra quota disponibile e quota di legittima

La quota di legittima rappresenta la parte del patrimonio ereditario che spetta obbligatoriamente ai legittimari. Essa non può essere lesa da disposizioni testamentarie. Se ciò accade, gli eredi lesi possono proporre l’azione di riduzione, ai sensi dell’art. 553 c.c., per ottenere la reintegrazione della propria quota.

Il rispetto della quota disponibile, dunque, è funzionale a garantire che le disposizioni testamentarie non siano impugnabili. Se il testatore si attiene ai limiti previsti dalla legge, le sue volontà non possono essere contestate sul piano successorio.

Come si calcola la quota disponibile: procedura e criteri

Il calcolo della quota disponibile richiede tre operazioni fondamentali:

  1. Determinazione della massa ereditaria: si somma il patrimonio esistente al momento della morte del testatore (P) con le donazioni effettuate in vita (L) e si sottraggono i debiti esistenti (D).
    • Formula: (P + L) – D= Patrimonio rilevante
  2. Determinazione della quota di legittima: sulla massa calcolata si applicano le percentuali previste per legge in favore dei legittimari.
  3. Individuazione della quota disponibile: si ottiene sottraendo la quota di legittima dalla massa ereditaria.

Esempio pratico:

Il testatore Marco:

  • possiede un patrimonio (P) pari a € 600.000;
  • ha effettuato in vita donazioni (L) per € 100.000;
  • ha debiti (D) per € 100.000.

La massa ereditaria si calcola nel modo seguente:
(€ 600.000 + € 100.000) – € 100.000 = € 600.000.

Marco lascia:

  • la moglie Elena;
  • il figlio Luca;
  • desidera attribuire una parte dell’eredità a un amico, Giulio.

Ai sensi dell’art. 542 c.c., a Elena e Luca spetta 1/3 ciascuno della massa ereditaria, cioè:

  • € 200.000 a Elena;
  • € 200.000 a Luca.

La restante parte, pari a € 200.000, rappresenta la quota disponibile che Marco può validamente attribuire a Giulio con disposizione testamentaria.

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