Promessa di pagamento e ricognizione di debito | Differenze ed effetti

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono due dichiarazioni unilaterali previste dal codice civile che, pur avendo natura diversa, producono importanti effetti sul piano processuale, in particolare in materia di prova del credito.

Nell’ambito dei rapporti obbligatori, tali strumenti sono spesso utilizzati per confermare, rafforzare o anticipare una futura azione giudiziaria.

In questo articolo si intende analizzare, con riferimento ai principali orientamenti giurisprudenziali, la disciplina normativa, la distinzione tra promessa unilaterale e promessa di pagamento, la struttura delle dichiarazioni, i relativi effetti giuridici, nonché le modalità di prova contraria.

Indice dei contenuti

  • Nozione e disciplina normativa
  • La distinzione tra promessa unilaterale e promessa di pagamento
  • La ricognizione di debito nel sistema codicistico
  • Natura giuridica e struttura della dichiarazione
  • Effetti processuali della promessa di pagamento e della ricognizione
  • La prova contraria e i limiti dell’efficacia probatoria
  • Le dichiarazioni “pure” e “titolate”
  • Promessa di pagamento, ricognizione e confessione del fatto costitutivo
  • Ricognizione di diritti reali e dichiarazioni ricognitive
  • Interruzione della prescrizione

Nozione e disciplina normativa

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono disciplinate dall’art. 1988 del codice civile, il quale stabilisce che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

Tali dichiarazioni non fanno sorgere obbligazioni nuove, ma assumono rilievo probatorio nel processo.

La distinzione tra promessa unilaterale e promessa di pagamento

È essenziale distinguere tra promessa unilaterale di pagamento (art. 1987 c.c.) e promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c.:

  • La promessa unilaterale di pagamento si configura come una dichiarazione con cui il promittente assume un’obbligazione che prima non esisteva (promessa de futuro).
  • La promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. è invece una manifestazione di volontà riferita a un debito già esistente (promessa de praeterito), con valore ricognitivo e probatorio (Cass. 13 giugno 2014, n. 13506).

La ricognizione di debito nel sistema codicistico

La ricognizione di debito consiste in una dichiarazione con cui un soggetto riconosce di essere debitore di una determinata somma.

Essa è accomunata dalla legge alla promessa di pagamento in quanto entrambe rappresentano atti unilaterali recettizi, diretti al creditore, aventi contenuto pregiudizievole per il dichiarante e favorevole per il destinatario.

Natura giuridica e struttura della dichiarazione

Le dichiarazioni di promessa di pagamento e ricognizione di debito sono atti unilaterali:

  • si discute se abbiano natura negoziale o di scienza (Cass. 12 aprile 2018, n. 9097; Cass. 11 gennaio 2018, n. 481; Cass. 20 aprile 2018, n. 9880);
  • sono recettizie, cioè devono essere indirizzate al soggetto indicato come creditore (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26334);
  • devono provenire da soggetto legittimato a disporre del patrimonio cui si riferisce il debito (Cass. 24 aprile 2012, n. 6473);
  • hanno contenuto sfavorevole per chi le emette e favorevole per il destinatario (contra se pronuntiationes).

Effetti processuali della promessa di pagamento e della ricognizione

La rilevanza delle dichiarazioni ex art. 1988 c.c. è esclusivamente processuale: non fanno nascere un’obbligazione se il debito non esiste, ma servono a sgravare il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale (art. 2697 c.c.). Tale effetto è noto come relevatio ab onere probandi (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25554; Cass. 20 aprile 2018, n. 9880).

Se il debitore ha promesso di pagare o ha riconosciuto un debito, non potrà semplicemente negarne l’esistenza in giudizio: sarà gravato dall’onere di fornire prova contraria.

La prova contraria e i limiti dell’efficacia probatoria

La prova contraria, ammessa con ogni mezzo, può consistere nella dimostrazione:

  • dell’inesistenza originaria del debito (ad es., debito derivante da contratto nullo);
  • dell’estinzione del debito (ad es., per avvenuto adempimento).

Tale prova può essere fornita liberamente (Cass. 22 marzo 2005, n. 6191).

Le dichiarazioni “pure” e “titolate”

Le dichiarazioni possono distinguersi in:

Dichiarazioni “pure” o “astratte”

Non indicano né la causa del debito né il fatto che lo ha generato. Esempi:

  • «Prometto di pagarti 100, di cui ti sono debitore»
  • «Sono tuo debitore di 100»

In questo caso, il debitore potrà contrastare l’effetto probatorio solo dimostrando l’inesistenza di qualsiasi debito nei confronti del creditore.

Tuttavia, la giurisprudenza richiede che il creditore alleghe la causa debendi (Cass. 7 settembre 2016, n. 17713), così da circoscrivere l’onere della prova contraria.

Dichiarazioni “titolate”

Indicano la causa del debito. Esempi:

  • «Prometto di pagarti 100, di cui ti sono debitore a titolo di mutuo»
  • «Riconosco di essere tuo debitore di 100 a titolo di mutuo»

In tal caso, l’autore della dichiarazione potrà limitarsi a fornire prova dell’inesistenza del rapporto tipico menzionato (Cass. 15 maggio 2018, n. 11766).

Promessa di pagamento, ricognizione e confessione del fatto costitutivo

Se la dichiarazione “titolata” contiene anche l’indicazione del fatto costitutivo del debito (es. data, modalità della consegna, importo), essa assume il valore di confessione ex art. 2730 c.c. Esempi:

  • «Prometto di pagarti 100, in restituzione della somma che mi hai consegnato a titolo di mutuo il 3 febbraio 2019»
  • «Riconosco di essere tuo debitore di 100 per la somma che mi hai dato a mutuo il giorno 3 febbraio 2019»

In questo caso, l’efficacia probatoria potrà essere vinta solo con la prova dell’errore di fatto o della violenza (art. 2732 c.c.; Cass. 20 aprile 2018, n. 9880; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23246).

Ricognizione di diritti reali e dichiarazioni ricognitive

Si discute se l’art. 1988 c.c. si applichi anche alla ricognizione di diritti reali, come ad esempio:

  • «Riconosco che hai una servitù di passaggio sul mio fondo»

La giurisprudenza prevalente nega tale estensione, ritenendo applicabile la norma solo alla ricognizione di debito (Cass. 2 maggio 2013, n. 10238).

Interruzione della prescrizione

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito hanno anche effetti sostanziali, tra cui:

  • Interruzione della prescrizione del credito (art. 2944 c.c.)
  • In tema di usucapione, il riconoscimento di un diritto reale altrui interrompe il termine utile e contrasta con l’animus possidendi (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27170

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