Principio di personalità del testamento | Testamento collettivo, simultaneo e corrispettivo

Il principio di personalità del testamento rappresenta uno dei cardini fondamentali del diritto delle successioni.

Il testamento, quale atto unilaterale e personale, deve essere espressione autentica e libera della volontà del testatore, senza condizionamenti esterni o deleghe a terzi.

La disciplina normativa, contenuta negli articoli 631 e 589 del codice civile, conferma il carattere strettamente personale del testamento, vietando qualsiasi interferenza nella designazione degli eredi o dei legatari e proibendo il testamento collettivo.

Analizzare nel dettaglio questi principi permette di comprendere come il legislatore abbia inteso tutelare la piena libertà del soggetto nel disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte.

Indice dei contenuti:

  • Il principio di personalità del testamento: quadro generale
  • Il divieto di delegare a terzi la designazione dell’erede o del legatario
  • Il divieto di testamento collettivo
  • Esempi pratici di testamento collettivo nullo
  • Ammissibilità dei testamenti simultanei
  • Ammissibilità dei testamenti corrispettivi

Il principio di personalità del testamento: quadro generale

Il testamento è definito come l’atto revocabile con cui una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze o di parte di esse.

Tale definizione, contenuta nell’art. 587 del codice civile, mette immediatamente in luce il carattere personale dell’atto testamentario.

La volontà testamentaria deve essere espressione diretta ed esclusiva del testatore: il testamento non può essere formato tramite la mediazione di altri soggetti né può rispecchiare decisioni prese da terzi.

Il principio di personalità si traduce quindi nella necessità che ogni scelta, ogni disposizione, ogni nomina o attribuzione patrimoniale siano opera autonoma del de cuius, senza pressioni o condizionamenti esterni.

Questa esigenza si spiega considerando la natura stessa del testamento: si tratta di un negozio giuridico a causa di morte, la cui funzione è quella di permettere al soggetto di regolare liberamente la destinazione del proprio patrimonio, nella consapevolezza della cessazione della propria esistenza.

Il divieto di delegare a terzi la designazione dell’erede o del legatario

A confermare l’impostazione personalistica del testamento interviene l’art. 631, comma 1, del codice civile, il quale stabilisce che:
«È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità».

In altre parole, il testatore non può lasciare ad altri la facoltà di scegliere chi sarà beneficiato dal testamento, né può delegare a terzi la determinazione quantitativa della porzione di eredità destinata ai beneficiari.

Il principio mira a impedire che il contenuto essenziale del testamento – la designazione dell’erede o del legatario e la determinazione della quota – sia sottratto alla volontà diretta del testatore.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il divieto non si estende a tutti gli aspetti del testamento.

È ammesso, infatti, che vengano demandati a terzi elementi secondari e accessori della disposizione testamentaria. Tra questi possono rientrare, ad esempio:

  • la scelta del termine entro cui effettuare la consegna del bene legato,
  • la selezione di uno specifico bene da un gruppo già determinato,
  • la fissazione delle modalità operative di esecuzione delle disposizioni.

In questi casi, non viene meno il carattere personale della volontà testamentaria, poiché il testatore ha comunque espresso la propria volontà in modo chiaro e completo, limitandosi a rinviare a un terzo solamente la regolamentazione pratica di aspetti esecutivi.

Il divieto di testamento collettivo

Un’altra importante applicazione del principio di personalità si rinviene nell’art. 589 del codice civile, che vieta espressamente la redazione di testamenti collettivi. La norma dispone che:
«Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo né con disposizione reciproca».

Il divieto si riferisce sia ai testamenti congiuntivi, ossia quelli in cui due o più soggetti dispongono a favore di un terzo, sia ai testamenti reciproci, ove i testatori dispongono l’uno a favore dell’altro.

La ratio del divieto si individua nella tutela della libertà di autodeterminazione di ciascun testatore.

Redigere un unico atto con più disposizioni provenienti da soggetti diversi potrebbe infatti comportare:

  • influenze reciproche sulle volontà testamentarie,
  • compromissione della libertà di disporre,
  • difficoltà nella revoca autonoma del testamento da parte di ciascun testatore.

Nel testamento collettivo, la volontà di ciascun disponente potrebbe risultare alterata da pressioni dirette o indirette esercitate dagli altri co-testatori, inficiando così la genuinità dell’atto.

Esempi pratici di testamento collettivo nullo

Per comprendere le implicazioni pratiche del divieto di testamento collettivo, si consideri il seguente esempio.

I coniugi Tizio e Caia, in regime di comunione legale dei beni, intendono disporre congiuntamente a favore dei propri figli.

Redigono quindi un unico documento nel quale scrivono:
«Noi sottoscritti, Tizio e Caia, di comune accordo, istituiamo eredi i nostri figli e dividiamo tra loro i nostri beni come segue: a Primo attribuiamo gli immobili siti in Roma, a Secondo quelli siti in Milano, a Terzo quelli siti in Palermo».

Un testamento di questo tipo è radicalmente nullo, per violazione dell’art. 589 c.c., anche se:

  • ciascun coniuge dispone solo dei propri beni,
  • l’intento sia meritevole e condiviso,
  • l’accordo sia frutto di un consenso libero e consapevole.

Il motivo della nullità risiede nella forma dell’atto: il testamento, contenendo le dichiarazioni di volontà di più soggetti nello stesso documento, impedisce a ciascun testatore di revocare autonomamente la propria disposizione senza incidere su quella dell’altro.

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Ammissibilità dei testamenti simultanei

Nonostante il rigore dell’art. 589 c.c., è ammessa la pratica dei cosiddetti testamenti simultanei.

Si definiscono tali quei testamenti in cui due o più soggetti redigono disposizioni testamentarie autonome:

  • nello stesso momento,
  • magari sullo stesso foglio,
  • ma ciascuno in maniera indipendente.

Ad esempio, i coniugi Tizio e Caia possono scrivere ciascuno la propria dichiarazione di volontà su una facciata diversa dello stesso foglio, datando e sottoscrivendo autonomamente la propria parte.

In questo modo:

  • ogni testamento mantiene la propria autonomia formale e sostanziale,
  • viene rispettato il principio di personalità,
  • non si realizza un unico atto collettivo ma due distinti atti testamentari.

La validità dei testamenti simultanei si giustifica in base al principio di conservazione degli atti giuridici e all’assenza di un espresso divieto normativo in tal senso.

Ammissibilità dei testamenti corrispettivi

Analogamente ai testamenti simultanei, sono ritenuti validi anche i testamenti corrispettivi.
Si tratta di due testamenti distinti, autonomi e separati, nei quali ciascun testatore dispone a favore dell’altro.

La validità dei testamenti corrispettivi si fonda sui seguenti presupposti:

  • ciascun testamento deve essere redatto in forma autonoma,
  • ogni testamento deve risultare personale, revocabile ed indipendente,
  • non deve risultare un vincolo che impedisca la libera revoca di ciascun testamento.

Tuttavia, anche in presenza di testamenti corrispettivi, si potrebbe verificare un sospetto di captazione testamentaria.

La captazione testamentaria consiste nell’influenza indebita esercitata da un soggetto sul testatore, volta a ottenere una disposizione testamentaria favorevole.

In tal caso, chiunque abbia un interesse nella successione potrebbe impugnare il testamento, provando che la volontà del de cuius non era libera e consapevole.

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