Il concetto di pertinenza rappresenta uno dei pilastri della disciplina dei beni nel diritto privato.
Comprendere il significato giuridico di pertinenza è fondamentale per distinguere i beni che, pur mantenendo una propria autonomia fisica, sono legati a una cosa principale da un vincolo di ornamento o servizio.
La pertinenza nel codice civile è disciplinata dagli articoli 817 e seguenti. Tali norme incidono direttamente sulla circolazione dei beni e sulla validità degli atti traslativi nell’ambito diritto privato.
Indice dei contenuti:
- Pertinenza definizione e distinzione dalla cosa composta
- Il vincolo di pertinenza nel codice civile (art. 817)
- Elemento oggettivo e soggettivo del rapporto pertinenziale
- 1 – Elemento oggettivo dell’accessorietà
- 2 – Elemento soggettivo e la volontà del proprietario
- Tipologie e pertinenza esempio: mobili e immobili
- La pertinenza nel diritto privato: titolarità e diritti dei terzi
- La pertinenza immobiliare e la circolazione dei beni
- Cessazione del vincolo e tutela della buona fede
- FAQ: Domande frequenti sulla pertinenza immobile
- Schema riassuntivo del rapporto pertinenziale
Pertinenza definizione e distinzione dalla cosa composta
Nella definizione giuridica di pertinenza è essenziale operare una distinzione rispetto alla «cosa composta».
In quest’ultima, gli elementi costitutivi diventano parti di un tutto che non può sussistere senza di essi (non è concepibile, ad es., un’automobile senza motore; v. Cass. 23 ottobre 2014, n. 22579).
Al contrario, si ha la figura della pertinenza quando una cosa è posta a servizio o ad ornamento di un’altra, senza costituirne parte integrante e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza, ma in guisa da accrescerne l’utilità o il pregio (art. 817 c.c.; v. Cass. 2 febbraio 2017, n. 2804).
Il vincolo di pertinenza nel codice civile (art. 817)
Secondo quanto stabilito dal codice civile, il vincolo pertinenziale che unisce le due cose deve essere caratterizzato dalla non occasionalità.
Il rapporto deve essere durevole, ossia non limitato a situazioni transitorie come nel caso di fiere o mostre (v. Cass. 16 maggio 2018, n. 11970).
Tale caratteristica è ciò che permette alla cosa accessoria di seguire giuridicamente la sorte della cosa principale.
Elemento oggettivo e soggettivo del rapporto pertinenziale
Per la costituzione del rapporto pertinenziale debbono concorrere due presupposti fondamentali:
1 – Elemento oggettivo dell’accessorietà
Consiste nel rapporto di servizio o ornamento tra cosa accessoria e cosa principale: la prima deve arrecare un’utilità alla seconda (v. Cass. 16 maggio 2018, n. 11970; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2804).
Se manca il vincolo di accessorietà, non v’è figura della pertinenza (v. Cass. 26 settembre 2006, n. 20815).
2 – Elemento soggettivo e la volontà del proprietario
Consiste nella volontà — espressa od anche solo tacita — di effettuare la destinazione dell’una cosa a servizio od ornamento dell’altra (v. Cass. 2 agosto 2011, n. 16914).
Detto vincolo deve essere posto in essere da chi è proprietario della cosa principale ovvero da chi ha un diritto reale su di essa (art. 817, comma 2, c.c.).
Tipologie e pertinenza esempio: mobili e immobili
Il vincolo di pertinenza può manifestarsi in diverse forme, coinvolgendo diverse categorie di beni.
Ad esempio la pertinenza può essere costituita:
- Fra immobile ed immobile: il box, il posto auto, la cantina, il solaio, destinati al servizio di una casa d’abitazione; il giardino destinato ad ornamento; un pozzo per l’irrigazione di un fondo; le dipendenze di una villa.
- Fra mobile ed immobile: le scorte vive (bestiame) e morte (strumenti, utensili) di un fondo (artt. 1640, 1641 c.c.); la caldaia dell’impianto di riscaldamento; il climatizzatore di un appartamento.
- Fra mobile e mobile: le scialuppe e gli arredi di una nave; l’autoradio di un’autovettura.
La pertinenza nel diritto privato: titolarità e diritti dei terzi
La giurisprudenza ritiene necessario che la cosa accessoria appartenga al proprietario della cosa principale (v. Cass. 16 maggio 2018, n. 11970) o, quanto meno, che quest’ultimo ne abbia la disponibilità in forza di un rapporto obbligatorio (v. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27636).
Tuttavia, l’art. 819 c.c. specifica che il vincolo non pregiudica i diritti che i terzi abbiano sulla cosa accessoria. Essi possono rivendicare la propria cosa, ancorché posta al servizio di un’altra.
La pertinenza immobiliare e la circolazione dei beni
La pertinenza immobiliare segue, di regola, lo stesso destino della cosa principale, a meno che non sia diversamente disposto (art. 818 c.c.; v. Cass. 26 settembre 2017, n. 22353).
Se si vende, dona o permuta un bene principale (es. appartamento), l’atto ha ad oggetto anche le pertinenze, pur se di queste non si faccia cenno, a meno che le parti non manifestino una diversa volontà (v. Cass. 28 dicembre 2011, n. 29468).
Rimangono comunque ammissibili contratti che riguardino in via autonoma la sola pertinenza, come la vendita di un box o la locazione di una soffitta (v. Cass. 10 aprile 2015, n. 7183).
Cessazione del vincolo e tutela della buona fede
In merito alla pertinenza immobile, la legge tutela la buona fede dei terzi acquirenti:
- Costituzione: Se il proprietario della cosa principale la aliena senza esclusione della pertinenza, l’art. 819 c.c. protegge i terzi acquirenti in buona fede. Per beni immobili o mobili registrati, l’esistenza di diritti altrui sulle pertinenze non è opponibile se non risulta da scrittura avente data certa (art. 2704 c.c.) anteriore all’acquisto. Per i mobili non registrati vale il principio «possesso vale titolo» (art. 1153 c.c.).
- Cessazione: La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (v. Cass. 5 agosto 2013, n. 18651).
FAQ: Domande frequenti sulla pertinenza immobile
Qual è il significato di pertinenza nel codice civile? La pertinenza è una cosa destinata in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa principale, per accrescerne l’utilità o il pregio, senza esserne parte integrante.
Cosa si intende per pertinenza immobiliare? Si riferisce a beni immobili (come box, cantine o giardini) legati a un’unità principale (come una casa) da un rapporto di accessorietà.
Le pertinenze seguono sempre la vendita dell’immobile principale? Sì, secondo l’art. 818 c.c., se non è diversamente stabilito nel contratto, le pertinenze seguono il destino della cosa principale.
È possibile che una pertinenza appartenga a un soggetto diverso dal proprietario della cosa principale? Sì, ma la legge tutela l’acquirente della cosa principale in buona fede se il titolo di proprietà del terzo sulla pertinenza non ha data certa anteriore all’acquisto.
Qual è la differenza tra pertinenza e cosa composta? La cosa composta non può sussistere senza i suoi elementi (es. auto e motore), mentre la pertinenza è un bene autonomo che serve solo ad abbellire o rendere più utile il bene principale.
Schema riassuntivo del rapporto pertinenziale
| Caratteristica | Descrizione | Riferimento Normativo/Giurisprudenziale |
| Elemento Oggettivo | Rapporto di servizio o ornamento; accessorietà | Art. 817 c.c.; Cass. 11970/2018 |
| Elemento Soggettivo | Volontà di destinazione del proprietario | Art. 817 c.c.; Cass. 16914/2011 |
| Temporalità | Carattere durevole e non occasionale | Cass. 11970/2018 |
| Circolazione | Segue la cosa principale salvo diversa volontà | Art. 818 c.c.; Cass. 22353/2017 |
| Tutela Terzi | Buona fede e data certa per immobili/mobili reg. | Art. 819 c.c.; Art. 2704 c.c. |
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