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Patti successori | Divieto e fondamento

Per patti successori si intendono ogni contratto a mezzo del quale un soggetto si accorda con un altro in ordine alla sorte del proprio patrimonio per il momento successivo alla morte (patto successorio istitutivo), oppure disciplina la sorte di una successione altrui non ancora aperta (patto successorio dispositivo) o, ancora, rinuncia preventivamente ad una successione non ancora aperta.

A differenza di altri ordinamenti, per l’ordinamento giuridico italiano questi accordi, in quanto illegittimi ed invalidi, sono sanzionati con la nullità.

Divieto di patti successori

La norma di riferimento a fondamento del divieto di patti successori è posta dall’art.458 c.c., il quale dispone che:

 “…è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione [patto successorio istitutivo], è del pari nullo ogni atto con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta [patto successorio dispositivo], o rinunzia ai medesimi [patto successorio  rinunciativo].

Fondamento del divieto

In dottrina si ritiene che il fondamento del divieto non sia lo stesso per tutte le tipologie di patti successori. Nello specifico si divide tra:

  • Patto successorio Istitutivo: sarebbe illegittimo perché in contrasto con il art. 457 c.c. (norma che indica tassativamente quali fonti di devoluzione della successione la legge ed il testamento) nonché con il principio della revocabilità del testamento in qualunque istante prima della morte. Il patto successorio, infatti, essendo un vero e proprio contratto potrebbe essere revocato solo per mutuo consenso e mai unilateralmente.
  • Patti successori “Dispositivi” e “Rinunciativi”: per queste due tipologie di patto, la ratio del divieto deriverebbe dalla volontà di  tutela dei soggetti inesperti e prodighi nonché per “scoraggiare” il desiderio della morte altrui (secondo un noto brocardo latino “votum captandae mortis”).

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Al pari del contratto ad effetti reali immediati (es. “ti nomino erede ecc.”) è ugualmente vietato il patto successorio strutturato in forma obbligatoria (mi obbligo ad istituire, disporre e rinunciare).

Esempi di patti successori nulli

  • Dispositivo: “ti vendo quella cosa che riceverò a seguito della morte di Tizio”.
  • Rinunciativo: “dichiaro di voler rinunciare sin da ora all’eredità di Tizio”.
  • Istitutivo: “in cambio della vendita dell’appartamento sito in … ti nomino erede universale a seguito della mia morte

Rapporto tra divieto di patti successori e convenzioni matrimoniali

Se da un lato è consentito ai coniugi di stipulare convenzioni matrimoniali il cui contenuto sia più ampio del regime ordinario della comunione legale (ad es. è legittimo stabilire che i beni già ricevuti in successione siano parte della comunione legale), dall’altro è vietato ai coniugi di stabilire nella convenzione matrimoniale che entrino a far parte della comunione legale beni inerenti a successioni non ancora aperte. Questo sarebbe un vero e proprio patto successorio dispositivo.

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