Nel diritto successorio, i patti successori istitutivi sono vietati in quanto considerati contrari all’ordine pubblico ed al principio della delazione ereditaria esclusivamente mediante testamento o tramite successione legittima.
Questi contratti, stipulati tra il futuro de cuius e i suoi successori, regolano la destinazione dei beni del defunto per il tempo in cui egli non sarà più in vita.
L’articolo 458 c.c. e le norme ad esso collegate stabiliscono chiaramente l’illegittimità di tali accordi, escludendo la possibilità di devolvere l’eredità tramite contratti diversi dal testamento.
Indice dei contenuti:
- La definizione di patto successorio istitutivo
- Il divieto dei patti successori istitutivi
- La tutela dell’autonomia testamentaria
- La rilevanza dell’art. 457 c.c.
- Le implicazioni giuridiche dei patti successori istitutivi
La definizione di patto successorio istitutivo
Un patto successorio istitutivo è un contratto con il quale il futuro de cuius stabilisce, per il periodo successivo alla sua morte, l’attribuzione dei propri beni a determinate persone, spesso con modalità simili a quelle di un legato.
In questi accordi, il futuro successore accetta di ricevere un determinato bene o diritto, come nel caso di un dipinto da attribuire a un beneficiario, ma tale disposizione non può essere modificata senza il consenso del destinatario, il che solleva problematiche giuridiche rilevanti.
Il divieto dei patti successori istitutivi
L’art. 458 c.c. vieta espressamente la stipulazione di patti successori, siano essi istitutivi, rinunciativi o dispositivi.
Questi patti, infatti, creano una forma di “terza fonte” di delazione successoria, un principio non ammissibile nel nostro ordinamento, che riconosce solo il testamento e la legge come modalità di devoluzione dell’eredità (art. 457 c.c.).
La tutela dell’autonomia testamentaria
Il principio su cui si basa il divieto di patti successori istitutivi è la tutela dell’autonomia testamentaria, ossia la libertà del testatore di disporre dei propri beni con atto unilaterale.
Il testatore deve poter revocare o modificare le disposizioni testamentarie senza vincoli derivanti da contratti che non possano essere annullati unilateralmente.
L’art. 679 c.c. sancisce il diritto di revoca del testamento, affermando che qualsiasi accordo contrario a questa facoltà non ha effetto.
La rilevanza dell’art. 457 c.c.
L’art. 457 c.c. stabilisce che l’eredità può essere trasferita solo per testamento o per legge, negando la possibilità di attribuire diritti successori per mezzo di contratti.
Le implicazioni giuridiche dei patti successori istitutivi
Se si ammettesse la liceità di un patto successorio istitutivo, si violerebbe il principio di autonomia testamentaria.
L’interpretazione dell’art. 1372 c.c., che stabilisce che i contratti hanno forza di legge tra le parti, implica che tali patti non possano essere modificati senza il consenso di entrambe le parti, creando quindi problematiche in caso di modifiche delle volontà successive alla stipula dell’accordo.
La necessità di un mutuo dissenso per annullare un patto successorio potrebbe minare la libertà di revoca del testamento.
In conclusione, i patti successori istitutivi sono vietati per salvaguardare l’integrità della successione testamentaria e per garantire che la volontà del testatore possa essere modificata liberamente durante la sua vita, senza vincoli derivanti da accordi contrattuali.
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