Il pagamento delle spese condominiali può costituire una condotta idonea a integrare l’accettazione tacita dell’eredità.
Questo principio, ribadito di recente dal Tribunale di Brescia con la sentenza del 15 luglio 2025 n. 3156, assume rilievo particolare in presenza di situazioni ereditarie non formalmente definite, ma caratterizzate da comportamenti significativi del chiamato all’eredità.
Indice dei contenuti:
- Pagamento spese condominiali e accettazione eredità: la vicenda processuale
- Il significato dell’accettazione tacita dell’eredità
- La pronuncia del Tribunale di Brescia: spese condominiali e IMU come atti dispositivi
- L’irrilevanza della residenza anagrafica e della quota di proprietà
- Prescrizione del diritto di accettare l’eredità e rinuncia tacita
- Orientamenti giurisprudenziali conformi
Pagamento spese condominiali e accettazione eredità: la vicenda processuale
Nel caso deciso dal Tribunale di Brescia (15 luglio 2025, n. 3156), un creditore otteneva decreto ingiuntivo definitivo nei confronti di un soggetto formalmente intestatario pro quota di alcuni immobili ricevuti per successione dalla madre. A seguito dell’iscrizione di ipoteca giudiziale su tali beni e dell’avvio della procedura esecutiva, il professionista delegato segnalava l’assenza di accettazione espressa dell’eredità da parte dell’esecutato, riscontrando esclusivamente la trascrizione della denuncia di successione.
Il giudice dell’esecuzione, in applicazione dell’art. 481 c.p.c., assegnava quindi al creditore un termine per proporre giudizio di merito volto ad accertare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte del debitore.
Nel costituirsi, il convenuto sollevava due eccezioni: la prescrizione ventennale del diritto di accettare l’eredità, ai sensi dell’art. 480 c.c., e l’irrilevanza del proprio comportamento in quanto mai residente nell’immobile ipotecato.
Il significato dell’accettazione tacita dell’eredità
Ai sensi dell’art. 476 c.c., l’accettazione dell’eredità può avvenire anche tacitamente, mediante compimento di atti che presuppongano necessariamente la volontà di accettare e che non si potrebbero compiere se non nella qualità di erede.
Si tratta di una valutazione in fatto, rimessa al giudice del merito, il quale deve apprezzare l’univocità del comportamento posto in essere dal chiamato all’eredità, alla luce delle circostanze complessive. Rientrano tra tali condotte, a titolo esemplificativo, la riscossione di canoni di locazione, la vendita di beni ereditari, o – come nel caso in esame – il pagamento protratto nel tempo di oneri gravanti sugli immobili caduti in successione.
La pronuncia del Tribunale di Brescia: spese condominiali e IMU come atti dispositivi
Il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda attorea, ritenendo dimostrata l’accettazione tacita dell’eredità. In particolare, ha valorizzato la circostanza per cui il convenuto ha provveduto per oltre vent’anni al pagamento delle spese condominiali straordinarie e dell’IMU relativa agli immobili caduti in successione.
Secondo il giudice, si tratta di adempimenti che presuppongono l’esercizio di diritti dominicali sull’immobile, incompatibili con una posizione di mero chiamato all’eredità.
Non si tratta infatti di atti conservativi, ma dispositivi, non potendo essere giustificati altrimenti se non nella qualità di proprietario (e quindi di erede). La continuità e durata del comportamento rafforzano la valenza univoca dell’atto.
Il Tribunale ha sottolineato come tali atti siano connotati da inequivocabilità, costituendo espressione concreta della volontà di fare proprio l’asse ereditario. Ne consegue la piena legittimità dell’esecuzione intrapresa sui beni formalmente intestati al debitore.
L’irrilevanza della residenza anagrafica e della quota di proprietà
Il convenuto aveva dedotto l’assenza di residenza anagrafica presso l’immobile ipotecato, ritenendola indicativa del mancato possesso materiale e, quindi, della non volontà di accettare l’eredità. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto tale circostanza giuridicamente irrilevante.
Infatti, l’esercizio delle facoltà proprietarie su un immobile non richiede necessariamente la residenza o il possesso diretto del bene, potendo manifestarsi anche attraverso atti gestori e dispositivi (come appunto il pagamento di imposte e oneri condominiali). Inoltre, la circostanza che l’immobile sia detenuto pro quota (nella fattispecie, 1/6) giustifica ragionevolmente l’assenza di dimora effettiva, senza tuttavia escludere la titolarità di diritti reali.
Hai bisogno di una consulenza in materia di successione ereditaria?
PREVENTIVO GRATUITO
Prescrizione del diritto di accettare l’eredità e rinuncia tacita
Il convenuto aveva eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto di accettare l’eredità, essendo decorsi oltre vent’anni dalla morte della madre.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, richiamando l’art. 2937 comma 3 c.c., secondo cui la prescrizione può essere rinunciata anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersene.
Nel caso concreto, la protratta esecuzione di atti dispositivi sui beni ereditari dimostra l’intenzione del soggetto di accettare l’eredità, con conseguente implicita rinuncia al diritto di eccepire l’intervenuta prescrizione.
A conforto di tale interpretazione, il giudice ha richiamato due precedenti della Corte di Cassazione:
- Cass., 15 luglio 2002, n. 10235
- Cass., 13 novembre 2001, n. 14091
Entrambe le pronunce ribadiscono che l’assunzione di comportamenti incompatibili con la volontà di rimanere estranei alla successione comporta non solo accettazione tacita dell’eredità, ma anche rinuncia tacita al diritto di eccepire la prescrizione ventennale.
Orientamenti giurisprudenziali conformi
La sentenza del Tribunale di Brescia si colloca in linea con orientamenti giurisprudenziali consolidati. Ad esempio, la Corte d’Appello di Milano (14 luglio 2023, n. 2318) ha ritenuto configurabile l’accettazione tacita dell’eredità nel comportamento del soggetto che ha assunto un’obbligazione con altri due condòmini per il pagamento di spese straordinarie relative a un immobile ricevuto in successione.
La Corte milanese ha precisato che si tratta di un debito personale del chiamato, sorto successivamente al decesso dei genitori, e non riferibile alla massa ereditaria. In tal modo, il soggetto ha posto in essere un atto giuridico che può essere compiuto soltanto da chi ha già accettato l’eredità, manifestando così in via indiretta la propria volontà di accettare.
Tali pronunce rafforzano l’orientamento secondo cui il pagamento delle spese condominiali straordinarie, unitamente ad altri atti dispositivi come il versamento dell’IMU, può costituire prova sufficiente dell’accettazione tacita dell’eredità, anche in assenza di espressioni formali di volontà.
Avvocato successioni Alessandro Paccosi
L’avvocato Alessandro Paccosi offre servizi di consulenza ed assistenza legale per tutte le problematiche riguardanti le successioni ereditarie.
Se desideri ricevere una consulenza legale per eredità e successione puoi esporre il tuo caso e richiedere un preventivo gratuito tramite:
Se sei impossibilitato a recarti presso lo studio in Roma puoi usufruire del servizio AVVOCATO ONLINE pensato appositamente per coloro che preferiscono ricevere una consulenza legale a distanza.

