Il diritto di opposizione alla donazione è un istituto rilevante del diritto successorio successioni in relazione alla tutela dei diritti dei legittimari.
In questo articolo, verranno analizzati gli elementi essenziali che caratterizzato l’atto di opposizione alla donazione, la sua disciplina essenziale, la sua funzione e gli effetti che produce.
Opposizione alla donazione e limite ventennale
Prima di tutto bisogna ricordare che secondo l’attuale normativa, trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario leso perde la possibilità di esercitare l’azione di restituzione verso i terzi che abbiano acquistato i beni oggetto di donazione e la possibilità di ottenere i beni donati liberi dagli eventuali pesi apposti dai donatari.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 653 del Codice civile, il legittimario può evitare tali conseguenze pregiudizievoli mediante un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, notificato al donatario e ai suoi aventi causa.
L’opposizione alla donazione, pertanto, sospende il decorso del termine ventennale consentendo così al legittimario di conservare la facoltà di esercitare l’azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario anche dopo l’apertura della successione ereditaria e di conservare il bene donato libero dai possibili gravami apposti dal donatario.
Funzione ed effetti dell’atto di opposizione alla donazione
L’atto di opposizione alla donazione mira a bilanciare due esigenze essenziali:
a) da un lato, la tutela dei diritti dei legittimari;
b) dall’altro, la stabilità della circolazione dei beni donativi.
La sospensione attuata tramite l’opposizione si applica sia al termine previsto dall’art. 563 c.c., ossia il periodo di vent’anni entro il quale il legittimario può esercitare l’azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario, sia al termine di cui all’art. 561 c.c., che riguarda la restituzione dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri in caso di successo dell’azione di riduzione.
Caratteristiche essenziali dell’atto di opposizione
L’opposizione alla donazione è caratterizzata da alcuni aspetti essenziali:
- Forma stragiudiziale: l’opposizione deve essere compiuta tramite un atto non processuale, ossia fuori dal contesto giudiziale.
- Soggetti legittimati: il coniuge, il partner civilmente unito e i parenti in linea retta del donante possono compiere l’atto di opposizione.
- Notifica e trascrizione: l’opposizione deve essere notificata al donatario e trascritta.
- Atto personale e rinunciabile: l’opposizione è un diritto personale del legittimario, che può liberamente rinunciarvi.
- Scadenza ventennale: l’opposizione perde efficacia se non viene rinnovata entro vent’anni dalla sua trascrizione.
L’opposizione alla donazione non rappresenta quindi un dissenso assoluto alla donazione stessa, bensì una misura preventiva per salvaguardare il diritto del legittimario alla quota di legittima.
Natura giuridica dell’atto di opposizione alla donazione
La natura giuridica dell’atto di opposizione alla donazione è un tema dibattuto in ambito dottrinale.
In particolare, si discute se tale atto costituisca un atto negoziale o un atto giuridico in senso stretto.
Il dubbio sorge poiché il contenuto dell’atto è predeterminato dalla legge e i suoi effetti si realizzano indipendentemente dalla volontà dell’opponente.
Per rendere valida un’opposizione alla donazione, infatti, è sufficiente includere nell’atto:
- la dichiarazione di opposizione alla donazione;
- gli estremi dell’atto di donazione contestato;
- l’indicazione del bene oggetto della donazione;
- la generalità delle parti e il rapporto di parentela o coniugio con il donante.
Opposizione alla donazione: atto puro e personale
L’opposizione alla donazione è un atto puro, ovvero non può essere sottoposto a condizioni o termini specifici.
Inoltre, essa produce effetti solo per il legittimario che l’ha effettuata, senza estendersi automaticamente agli altri legittimari che non abbiano esercitato la propria opposizione.
La forma dell’atto di opposizione e la sua notifica
L’art. 563 c.c. conferma la natura stragiudiziale dell’opposizione alla donazione, che non richiede un atto di citazione in giudizio.
Tuttavia, l’opposizione deve essere notificata al donatario e trascritta per produrre effetti, il che rende necessario almeno un atto di scrittura privata autenticata, come richiesto dall’art. 2657 c.c.
Tale formalità è essenziale non per la validità dell’atto di opposizione in sé, bensì per la produzione degli effetti giuridici che la legge gli attribuisce.
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