Oggetto del contratto: requisiti e disciplina

L’oggetto del contratto è un elemento essenziale per la validità di qualsiasi accordo giuridico.

Affinché un contratto sia valido, l’oggetto deve rispettare specifici requisiti previsti dalla legge, tra cui possibilità, liceità e determinabilità.

Questo articolo analizza in dettaglio la disciplina normativa dell’oggetto contrattuale, le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali e le implicazioni pratiche per chi stipula un contratto.

Indice:

  • L’oggetto del contratto: definizione e inquadramento normativo
  • I requisiti dell’oggetto del contratto
    • Possibilità dell’oggetto
    • Liceità dell’oggetto
    • Determinatezza o determinabilità dell’oggetto
  • L’oggetto del contratto e le norme integrative
  • La determinazione dell’oggetto da parte di un terzo

Oggetto del contratto: definizione e inquadramento normativo

L’oggetto del contratto, disciplinato dall’art. 1346 del Codice Civile, deve rispettare tre requisiti essenziali: deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile.

Tuttavia, la norma non fornisce una definizione esplicita dell’oggetto del contratto, lasciando spazio a diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, l’oggetto del contratto coincide con le prestazioni che le parti si impegnano a eseguire. Tale lettura trova conferma in disposizioni codicistiche quali gli artt. 1347-1349 c.c., che regolano aspetti relativi alla determinazione e possibilità dell’oggetto.

Un’altra interpretazione individua l’oggetto nel bene materiale o immateriale su cui ricadono gli effetti del contratto. Questo concetto emerge chiaramente nella disciplina della vendita, dove la “res” viene definita oggetto del contratto (art. 1472 c.c.). In questo caso, si parla di oggetto “mediato”, riferendosi al bene che costituisce il fulcro della prestazione contrattuale.

Da non confondere con l’oggetto è il contenuto del contratto, che riguarda il complesso delle obbligazioni che regolano il rapporto tra le parti, liberamente determinabili ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c.

I requisiti dell’oggetto del contratto

L’oggetto del contratto deve rispettare determinati requisiti previsti dalla legge, pena la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche richieste.

Possibilità dell’oggetto

L’oggetto del contratto deve essere possibile, ossia suscettibile di esecuzione. Non è valido un contratto che abbia per oggetto una prestazione materialmente impossibile, come la consegna di un bene inesistente (principio “ad impossibilia nemo tenetur“).

L’impossibilità dell’oggetto può essere:

  • Materiale, quando è fisicamente irrealizzabile;
  • Giuridica, quando l’ordinamento non consente la realizzazione della prestazione, come nel caso di un contratto volto a trasferire il solo possesso di un bene senza il relativo diritto reale (Cass. 6 novembre 2014, n. 23708).

Se l’impossibilità è originaria, il contratto è nullo. Tuttavia, se la prestazione diviene possibile prima dell’avverarsi di un termine o di una condizione sospensiva, il contratto resta valido (art. 1347 c.c.). Se l’impossibilità è sopravvenuta, la prestazione diventa inesigibile e il contratto può risolversi (artt. 1256 e 1463 c.c.).

Liceità dell’oggetto

L’oggetto del contratto deve essere lecito, ossia non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Un contratto che abbia per oggetto una prestazione illecita è nullo.

Esempi tipici di oggetto illecito sono:

  • La vendita di beni il cui commercio è vietato;
  • Un appalto per la costruzione di un immobile abusivo.

Determinatezza o determinabilità dell’oggetto

Affinché il contratto sia valido, l’oggetto deve essere chiaramente identificabile. Le parti devono definire con precisione:

  • Il contenuto della prestazione (es. imbiancare una specifica parete);
  • Il bene oggetto del contratto (es. la vendita di un determinato appartamento);
  • I criteri univoci per la sua determinazione, qualora l’oggetto non sia immediatamente determinato.

Non è valida una pattuizione che rimandi la determinazione dell’oggetto a un futuro accordo tra le parti. Nei contratti a forma scritta ad substantiam, l’oggetto deve risultare dal documento contrattuale stesso (Cass. 9 ottobre 2014, n. 21352).

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L’oggetto del contratto e le norme integrative

In alcuni contratti tipici, la legge prevede criteri integrativi per la determinazione dell’oggetto, evitando che l’incompletezza del regolamento negoziale conduca alla nullità.

Alcuni esempi sono:

  • L’art. 1657 c.c., che stabilisce il criterio per determinare il corrispettivo in un contratto d’appalto;
  • L’art. 2225 c.c., che disciplina il compenso del lavoratore autonomo;
  • L’art. 2233 c.c., che prevede la determinazione del compenso dei professionisti;
  • L’art. 1474 c.c., che regola la determinazione del prezzo nella vendita.

La legge consente anche che il contratto abbia per oggetto cose future, purché non ne sia vietata la disposizione (art. 1348 c.c.). Ad esempio, è vietata la donazione di cose future (art. 771 c.c.).

La determinazione dell’oggetto da parte di un terzo

Le parti possono affidare a un terzo la determinazione dell’oggetto del contratto, come avviene per la fissazione del prezzo nella vendita (art. 1473 c.c.). In questi casi, il terzo assume il ruolo di arbitratore, la cui attività è definita arbitraggio.

L’art. 1349 c.c. distingue due ipotesi di determinazione da parte del terzo:

  • Arbitrium boni viri: il terzo opera con equo apprezzamento e la sua determinazione può essere impugnata se manifestamente iniqua o erronea.
  • Mero arbitrio: il terzo ha piena discrezionalità, e la sua decisione può essere contestata solo in caso di mala fede. Se il terzo non provvede, il contratto è nullo, salvo accordo tra le parti per la sua sostituzione.

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