Le obbligazioni solidali: disciplina e regresso

Le obbligazioni solidali, in particolare nella forma della solidarietà passiva, rappresentano una delle figure più rilevanti tra le obbligazioni plurisoggettive.

La loro disciplina trova fondamento in diversi articoli del codice civile e ha implicazioni significative sia nei rapporti tra creditore e debitori (rapporti esterni), sia nei rapporti interni tra i coobbligati.

Questo articolo analizza dettagliatamente il funzionamento delle obbligazioni solidali, il regime applicabile nei rapporti esterni e interni, nonché i meccanismi di tutela come l’azione di regresso.

Indice dei contenuti

  • La nozione di obbligazione solidale
  • Solidarietà passiva e rapporti esterni con il creditore
    • Il principio di scelta del creditore
    • Effetti dell’adempimento da parte di un coobbligato
    • Eccezioni opponibili al creditore
    • Effetti sulla mora, prescrizione, rinuncia e sentenza
  • Rapporti interni tra coobbligati
    • La divisione del debito tra i debitori
    • L’interesse esclusivo nella solidarietà
  • L’azione di regresso tra condebitori
    • Presupposti e modalità dell’azione
    • Regresso integrale in caso di interesse esclusivo
    • Ripartizione delle perdite in caso di insolvenza

La nozione di obbligazione solidale

L’obbligazione solidale è un vincolo giuridico che unisce più soggetti, lato passivo o attivo, in un’unica prestazione.

Ai sensi dell’art. 1292 c.c., l’obbligazione si dice solidale passiva quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che il creditore possa esigere l’intero da uno solo di essi, e l’adempimento da parte di uno libera anche gli altri.

Nel caso di solidarietà passiva, l’attenzione si concentra sulla posizione del creditore rispetto a più debitori solidali, nonché sui rapporti interni che regolano i diritti e doveri tra i coobbligati.

Solidarietà passiva e rapporti esterni con il creditore

Il principio di scelta del creditore

Secondo quanto previsto dall’art. 1292 c.c. e confermato dalla giurisprudenza (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2864), il creditore può richiedere l’intera prestazione a uno qualsiasi dei debitori solidali, a sua discrezione.

Questo principio rafforza la posizione del creditore, il quale non è tenuto a suddividere l’obbligazione tra i vari debitori né a rivolgersi in primo luogo a quello che si presume maggiormente solvibile.

Il debitore richiesto non può opporsi all’adempimento integrale, salvo che non gli sia riconosciuto un beneficio di escussione, come accade in alcune ipotesi legali (artt. 2268 e 2304 c.c.) o pattizie (art. 1944, comma 2, c.c.).

Effetti dell’adempimento da parte di un coobbligato

L’adempimento totale della prestazione da parte di un solo condebitore comporta l’estinzione dell’obbligazione per tutti gli altri (art. 1292 c.c.; Cass. 2 luglio 2012, n. 11051).

Questo effetto liberatorio è centrale nella struttura della solidarietà passiva e rappresenta una delle sue principali caratteristiche.

Eccezioni opponibili al creditore

Il debitore in solido può opporre al creditore le eccezioni comuni a tutti i condebitori, ossia quelle che riguardano l’intero rapporto obbligatorio (come nullità, estinzione o inesigibilità).

Non può invece opporre le eccezioni personali altrui, vale a dire quelle relative al rapporto tra il creditore e un altro coobbligato (art. 1297, comma 1, c.c.).

Effetti sulla mora, prescrizione, rinuncia e sentenza

  • La costituzione in mora di uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri (art. 1308, comma 1, c.c.).
  • L’interruzione della prescrizione contro uno dei debitori produce effetti anche verso gli altri (art. 1310, comma 1, c.c.; Cass. 29 agosto 2018, n. 21327; Cass. 19 aprile 2018, n. 9638).
  • La rinuncia alla solidarietà da parte del creditore verso uno dei debitori non modifica la natura solidale dell’obbligazione nei confronti degli altri (art. 1311, comma 1, c.c.; Cass. 27 gennaio 2015, nn. 1453 e 1454).
  • Una transazione stipulata tra creditore e uno dei condebitori sull’intero debito non produce effetti automatici verso gli altri, che però possono dichiarare di volerne profittare (art. 1304, comma 1, c.c.; Cass. 22 novembre 2018, n. 30176; Cass. 18 giugno 2018, n. 16087).
  • Infine, la sentenza pronunciata tra il creditore e un condebitore non ha effetto sugli altri debitori solidali (art. 1306 c.c.; Cass. 9 gennaio 2019, n. 303; Cass. 16 marzo 2018, n. 6666).

Rapporti interni tra coobbligati

La divisione del debito tra i debitori

Nel rapporto interno tra debitori solidali, l’obbligazione si presume divisa in parti uguali (art. 1298, comma 2, c.c.), salvo prova contraria o diversa indicazione normativa.

Tale presunzione è stata ribadita da Cass. 9 febbraio 2018, n. 3239. È tuttavia possibile che la quota di ciascun condebitore sia diversa, in funzione della causa dell’obbligazione o di altri elementi pattizi.

L’interesse esclusivo nella solidarietà

Quando l’obbligazione è stata assunta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, il coobbligato che ha eseguito la prestazione non può richiedere alcunché agli altri (art. 1298, comma 1, c.c.).

Esempio tipico è il caso del fideiussore (art. 1944, comma 1, c.c.), che garantisce l’obbligazione contratta dal debitore principale. Se il fideiussore paga, lo fa nell’interesse esclusivo del debitore principale, e ha diritto di regresso verso quest’ultimo, ma non verso eventuali altri condebitori.

L’azione di regresso tra condebitori

Presupposti e modalità dell’azione

Ai sensi dell’art. 1299, comma 1, c.c., il coobbligato che ha pagato più della propria quota ha diritto di regresso verso gli altri.

Tale diritto consiste nella possibilità di recuperare da ciascun condebitore la parte che gli compete, in base alla suddivisione interna dell’obbligazione.

Esempio pratico: se vi sono quattro debitori solidali e uno solo paga l’intero debito di 100, egli può richiedere 25 a ciascuno degli altri tre.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale diritto è pienamente esercitabile, anche quando il pagamento è avvenuto in assenza di una preventiva escussione degli altri (Cass. 27 agosto 2018, n. 21197; Cass. 13 febbraio 2018, n. 3404).

Ripartizione delle perdite in caso di insolvenza

Nel caso in cui uno o più coobbligati risultino insolventi, la perdita derivante si ripartisce proporzionalmente tra gli altri (art. 1299, commi 2 e 3, c.c.).

In tal modo, il rischio dell’insolvenza non ricade interamente sul debitore che ha adempiuto, ma viene distribuito equamente tra i coobbligati ancora solventi.

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