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Obbligazioni naturali: disciplina ed esempi

In questo articolo analizzeremo i tratti caratterizzanti le obbligazioni naturali e gli aspetti che le distinguono dalle obbligazioni civili.

Definizione e caratteri della obbligazioni naturali

Come noto, la caratteristica fondamentale delle “obbligazioni civili”, giuridicamente rilevanti, è data dalla doverosità del vincolo giuridico. Ciò le renderle coercibili in caso di mancato adempimento spontaneo.

Al contrario, le obbligazioni naturali (disciplinate dall’art. 2034 c.c.) poiché derivanti da un un dovere morale e/o sociale, sono giuridicamente non vincolanti. Mancano, pertanto, del carattere di coercibilità in caso non esecuzione volontaria.

In altri termini, il tratto saliente che distingue le obbligazioni naturali dalle obbligazioni civilistiche è dato dalla totale assenza del carattere della doverosità, della coercibilità e, in definitiva, del vincolo giuridico.

Tuttavia, anche le obbligazioni naturali producono degli effetti nel “mondo giuridico” ed è per questo che il Legislatore ne prevede una disciplina all’interno del Codice civile. 

Infatti, dall’esecuzione di doveri morali e sociali deriva un effetto giuridicamente rilevante, definito comunemente quale  “soluti retentio; vale a dire  l’irripetibilità di quanto è stato spontaneamente eseguito

Si tratta quindi, di un adempimento non dovuto ma, una volta spontaneamente eseguito, giuridicamente valido e non ripetibile.

Cosa si intende per spontaneità?

Secondo l’orientamento prevalente della dottrina, il concetto di “spontaneità” riferito alle obbligazioni naturali è diverso e, più ampio, di quello di “volontà”. Tale distinzione si rende evidente tramite il seguente esempio:

  • se una persona paga in esecuzione di una obbligazione naturale ritenendo (erroneamente) di essere civilmente obbligata, tale pagamento vale in ogni caso come obbligazione naturale. Si applica quindi il principio della soluti retentio.

Se, invece, il parametro di valutazione fosse dato dal concetto di “volontà”, nel caso dell’esempio si potrebbe porre il problema dell’annullabilità del pagamento causata da un vizio derivante da errore.

Pertanto, sono applicabili alle obbligazioni naturali soltanto i “vizi del consenso” rappresentati dalla  violenza e dal dolo (poiché entrambi eliminerebbero la spontaneità).

Obbligazioni naturali e capacità di agire

In riferimento alla capacità di agire è individuabile un’ulteriore differenza tra le obbligazioni civili e quelle naturali.

Nelle prime, infatti, l’adempimento posto in essere da un soggetto incapace non è annullabile perché consiste in un “atto dovuto” (cfr. art. 1191 c.c.), nelle obbligazioni naturali, invece, la capacità di agire è un presupposto della soluti retentio, in quanto non vi può essere pagamento spontaneo senza capacità.

Il criterio della “proporzionalità”

Oltre alla spontaneità, la dottrina prevalente ritiene che il pagamento effettuato in forza di obbligazione naturale debba essere proporzionato (anche se ciò non è indicato nella norma di riferimento). 

Concetto di “dovere morale e / o  sociale” 

Si tratta di quei doveri ritenuti socialmente rilevanti da una determinata collettività in un certo momento storico. Rappresentano quindi qualcosa di non definibile in senso generale ed astratto ma solo sulla base del dato momento storico. Deve essere valutato caso per caso in quanto ciò che in un determinato momento storico e contesto sociale può essere considerato moralmente doveroso, non è detto che lo sia in un tempo successivo e/o al di fuori di quello specifico contesto.

Obbligazioni naturali e successione ereditaria

Ci si è chiesti se le obbligazioni naturali entrino a far parte del patrimonio ereditario del defunto e quindi essere passibili di successione.

La risposta pressoché unanime della dottrina è del tutto negativa. Ciò trova conferma anche in alcune pronunce della Corte di cassazione la quale ha espressamente affermato che   l’obbligazione naturale non è trasmissibile mortis causa in quanto non è presente il carattere della patrimonialità(cfr. Corte di cassazione n. 86/2011).

Approfondiamo alcuni esempi di obbligazioni naturali

  • Del giuoco e scommessa: è una delle poche obbligazioni naturali tipizzate dal legislatore. Resta aperto il dibattito in merito alle scommesse clandestine ed ai debiti derivanti da gioco illecito. In riferimento a queste ultime, alcuni le ritengono comunque obbligazioni naturali (fatte salve le sanzioni penali), altri ritengono che seppur nullo il pagamento effettuato in esecuzione di una obbligazione naturale illecita, vi sarebbe comunque l’irripetibilità ai sensi dell’art. 2035 c.c. (che prevede la non ripetibilità della prestazione che costituisca offesa al buon costume).
  • Disposizione fiduciaria mortis causa (ex art. 627 c. .): l’adempimento dell’obbligo da parte del fiduciario non è un obbligo giuridico. L’esecuzione della disposizione fiduciaria da parte del legatario fiduciario, infatti, è un mera esecuzione di obbligazione naturale e non vi è alcun diritto da parte del terzo beneficiario di pretendere l’esecuzione della disposizione fiduciaria (anche in considerazione del fatto che generalmente il beneficiario è ignoto nel testamento).
  • Pagamento del debito prescritto: ai sensi dell’art. 2940 c.c. non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
    Secondo parte della dottrina, poiché la prescrizione non opera automaticamente, fintantoché non viene eccepita ci troviamo di fronte ad una obbligazione civile giuridicamente rilevante ancora in vita.
    Una importante sentenza della Corte di cassazione negli anni ‘90 ha, invece, ricondotto la fattispecie in esame all’interno della categoria delle obbligazioni naturali, in quanto al verificarsi della prescrizione il debito si estinguerebbe. 
    Ciononostante, anche a seguito dell’intervento della Cassazione, la dottrina maggioritaria continua a propendere per la tesi dell’obbligazione civile.

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