novazione art. 1230 c.c. ; novazione del contratto ; contratto di novazione

Novazione art. 1230 c.c. | Esempi e Applicazioni

La novazione è un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento non satisfattivo.

Si considera “non satisfattivo” in quanto il credito originario si estingue senza adempimento, pur venendo sostituito con altra obbligazione.

La novazione è disciplinata dagli articoli 1230 e ss. del Codice civile. L’articolo 1230 c.c. dispone che:

La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Novazione oggettiva e novazione soggettiva

La novazione cui si riferisce l’articolo 1230 c.c. è la novazione oggettiva che può essere definita come il negozio con cui creditore e debitore si accordano di sostituire la loro obbligazione con una diversa nel titolo o nell’oggetto.

Secondo la dottrina prevalente, il nostro ordinamento non contempla la possibilità della novazione soggettiva in quanto sul punto il Codice (art.1235 c.c.) rinvia alle norme sulla espromissione, delegazione e accollo, liberatorie.

Effetti della novazione oggettiva

Con l’accordo di novazione si sostituisce la vecchia obbligazione con una nuova comportando l’automatica estinzione del precedente debito.

Pertanto gli effetti estintivi e costitutivi avvengono simultaneamente.

Differenza tra novazione e prestazione in luogo dell’adempimento (datio in solutum)

  • La datio in solutum interviene nel momento esecutivo dell’obbligazione
  • La novazione, invece, opera in un momento logico e cronologico antecedente

Natura giuridica della novazione

La novazione è un vero e proprio contratto. Per questo occorre rendere esplicita la volontà delle parti di sostituire alla vecchia obbligazione quella nuova. Ciò trova conferma anche nella giurisprudenza di Legittimità (es. Cassazione n. 17328/2012).

Caratteristica essenziale della novazione è dunque il c.d. animus novandi.

Novazione testamentaria

Ci si interroga se sia possibile disporre una novazione tramite testamento.

La dottrina prevalente ritiene che la novazione testamentaria sia certamente ammessa in forma indiretta mentre maggiori dubbi permangono circa la possibilità che il testatore possa direttamente disporre una novazione essendo il testamento un negozio giuridico unilaterale.

Secondo una tesi, il recupero del consenso dell’altra parte del negozio di novazione disposto direttamente dal testatore può essere recuperato mediante il meccanismo previsto dalla Corte di cassazione per la datio in solutum testamentaria: il mancato rifiuto del legato testamentario.

Requisiti della novazione

Gli elementi essenziali della novazione possono essere sintetizzati come segue:

  1. Animus novandi → la volontà di sostituire la vecchia obbligazione con la nuova
  2. Causa → sostituire il precedente rapporto obbligatorio con uno nuovo
  3. Aliquid novi → oggetto o titolo diversi
  1. Oggetto diverso (c.d. novazione reale): ad es. Tizio e Caio convengono che al posto del cavallo Tizio darà a Cario un’automobile. Il mutamento deve essere qualitativo e non meramente quantitativo. Se ad esempio si conviene che invece di 100 Tizio darà a Cario darò 200 avremo una mera modifica del contratto.
  2. Titolo diverso (c.d. novazione causale) ad es. Tizio e Caio convengono che l’importo di 100 che Tizio deve a Caio a titolo di prezzo di vendita, vengano restituiti a rate a Caio a titolo di mutuo L’oggetto in questo caso resta identico.


Secondo la dottrina prevalente l’obbligazione naturale non può essere oggetto di novazione perché quest’ultima riguarda solo le obbligazioni civili.

Forma della novazione

Sebbene le norme che disciplinano la novazione non prevedano alcun requisito di forma, la dottrina prevalente ritiene che anche a tale istituto debba applicarsi il principio d simmetria in base al quale tutte le volte che un negozio “accessorio” va ad incidere su un negozio “principale” ne deve rispettare la forma.

Pertanto, in caso di novazione di un contratto che abbia ad oggetto diritti su immobili dovrà essere rispettata la forma scritta.

Effetti della novazione

Il contratto di novazione pertanto produce una serie di importanti effetti giuridici che possono essere sintetizzati come segue:

  • In primis, la novazione estingue la vecchia obbligazione e fa nascere quella nuova (art.1230 c.c.)
  • Un altro effetto delle novazione si ha nei confronti delle garanzie accessorie. Le garanzie che assistevano l’obbligazione precedente (ad es. privilegi, pegno, ipoteche e fideiussione) si estinguono (art.1232 c.c.) a meno che le parti non convengono di mantenerle. Tuttavia, se tali garanzie sono state prestate da un terzo si applica l’art. 1275 c.c. e, pertanto, per mantenerle è necessario anche il consenso dei terzi garanti.

Istituti simili alla novazione

Come abbiamo sopra anticipato, la figura più affine alla novazione è la datio in solutum, la quale si distingue essenzialmente in quanto opera nella fase di adempimento.

Ciò significa, tra l’altro, che in caso di inadempimento di datio in solutum “rivive” la vecchia prestazione in quanto non estingue l’obbligazione fino al concreto adempimento.

Al contrario, a seguito di novazione la precedente obbligazione si estingue e se la successiva non viene adempiuta non può “rivivere” la precedente.

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