Multa via pec. cosa fare?

Ricevere una multa via PEC è ormai una realtà consolidata. La Pubblica Amministrazione utilizza sempre più frequentemente la Posta Elettronica Certificata per notificare i verbali di violazione del Codice della Strada, con pieno valore legale.

Tuttavia, questa modalità di notifica solleva molti dubbi tra i cittadini: da quando decorrono i termini per presentare ricorso?

La notifica via PEC è sempre valida? E cosa accade se il messaggio arriva di notte o a un indirizzo non attivo? Comprendere il funzionamento delle notifiche digitali è essenziale per evitare decadenze e tutelare i propri diritti.

Indice dei contenuti:

La validità della multa via PEC

La notifica di una multa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è legittima, ma la sua validità è subordinata al rispetto di specifiche condizioni.

La legge stabilisce che la Pubblica Amministrazione possa, e in determinati casi debba, utilizzare la PEC per notificare i verbali di infrazione, ma solo inviandoli a un indirizzo riconosciuto come domicilio digitale.
Per le imprese e i professionisti iscritti ad albi o registri, l’indirizzo valido è quello presente nell’Indice Nazionale INI-PEC, che le amministrazioni sono obbligate a consultare ai sensi del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

Per i cittadini privati, invece, la notifica via PEC è valida solo se viene utilizzato l’indirizzo che essi hanno eletto come proprio domicilio digitale.

Un aspetto centrale è il principio della presunzione di conoscenza. L’articolo 1335 del codice civile stabilisce che il destinatario si considera a conoscenza della comunicazione nel momento in cui questa è recapitata nella sua casella PEC, indipendentemente dal fatto che sia stata effettivamente letta. Ciò significa che non leggere o cancellare il messaggio non incide sulla validità della notifica.

Il titolare della casella PEC ha quindi l’onere di verificarne periodicamente i contenuti, come farebbe con la posta tradizionale. Solo in presenza di un evento fortuito o di una causa non imputabile al destinatario può essere esclusa la presunzione di conoscenza, come riconosciuto dal TAR Piemonte, sentenza n. 906 del 2022.

Le ricevute di accettazione e consegna nella notifica via PEC

Per comprendere come funziona la notifica telematica e come si calcolano i termini per il ricorso, è necessario analizzare i due documenti digitali che attestano il percorso della comunicazione: la Ricevuta di Accettazione (RAC) e la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RDC).

La Ricevuta di Accettazione è generata dal gestore PEC del mittente e certifica che il messaggio è stato preso in carico e inviato correttamente. Essa costituisce la prova che l’amministrazione ha adempiuto al proprio obbligo di trasmissione.

La Ricevuta di Avvenuta Consegna, invece, è prodotta dal gestore PEC del destinatario e certifica che il messaggio è stato consegnato nella sua casella. Non equivale a lettura, ma a disponibilità del documento. È questa ricevuta che ha valore legale ai fini della notifica e da cui decorrono i termini per il destinatario.
Entrambe le ricevute riportano data e ora precise, elementi essenziali per determinare la regolarità della procedura, come previsto dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 163.

Da quando decorrono i termini per il ricorso

La notifica via PEC produce effetti in momenti diversi per l’ente notificante e per il destinatario, secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione.
Per l’ente accertatore, la notifica si considera perfezionata al momento della generazione della Ricevuta di Accettazione (RAC). Questo è il riferimento utile per verificare il rispetto del termine di 90 giorni per la notifica del verbale, previsto dall’art. 201 del Codice della Strada.

Per il destinatario, invece, il momento rilevante è la generazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RDC), che rappresenta il dies a quo per il calcolo dei termini per l’impugnazione.
Da tale data decorrono:

  • 30 giorni per il ricorso al Prefetto;
  • 60 giorni per il ricorso al Giudice di Pace.
    Ad esempio, se la RDC attesta la consegna alle ore 11:30 del 10 ottobre, il primo giorno utile per il conteggio sarà l’11 ottobre.

Multa via PEC ricevuta di sera o di notte

Può accadere che la Ricevuta di Consegna venga generata in orario serale o notturno. In tali casi, ci si chiede se i termini per il ricorso inizino a decorrere immediatamente.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75 del 2019, ha chiarito che, per tutelare il diritto del cittadino, la notifica via PEC ricevuta tra le ore 21:00 e le ore 24:00 si considera perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo.

Pertanto, una multa consegnata alle 22:45 di lunedì 1° ottobre si considera notificata alle ore 7:00 di martedì 2 ottobre, con decorrenza dei termini per il ricorso da mercoledì 3 ottobre.

Per l’amministrazione, invece, la notifica resta valida alla data e all’ora di invio indicate nella Ricevuta di Accettazione.

Casella PEC piena o non attiva: cosa succede

La responsabilità di mantenere la propria casella PEC attiva e funzionante grava integralmente sul titolare. Se la casella è piena o non attiva e il messaggio non può essere consegnato, la legge impone all’ente mittente di effettuare un secondo tentativo dopo un intervallo, generalmente di 7 o 15 giorni.

Se anche il secondo invio non va a buon fine, oppure se l’indirizzo PEC risulta inesistente o revocato, la procedura non si interrompe: la notifica viene completata con modalità alternative.

Per le imprese, ad esempio, è previsto il deposito dell’atto presso la Camera di Commercio competente, ai sensi del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

In tali ipotesi, la notifica si considera comunque perfezionata e produce pienamente i suoi effetti, anche se il destinatario non ha mai materialmente ricevuto il messaggio.

Questa disciplina conferma l’importanza di gestire con attenzione il proprio domicilio digitale, poiché l’assenza di controllo o la mancata manutenzione della casella PEC possono comportare conseguenze giuridiche significative.

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