Il legato di partecipazioni sociali rappresenta una delle modalità attraverso cui il titolare di quote societarie può disporre delle stesse a causa di morte.
La disciplina applicabile si articola in due piani distinti: da un lato, le norme generali in materia di successione mortis causa e di legato; dall’altro, la normativa specifica in tema di partecipazioni societarie, che varia sensibilmente a seconda che si tratti di società di persone, società di capitali o società cooperative.
La complessità dell’argomento impone quindi un’analisi distinta per ciascun modello societario, con particolare attenzione alla rilevanza attribuita alla persona del socio e ai margini di autonomia statutaria nella regolazione della trasmissibilità delle quote.
Indice dei contenuti
- Legato di partecipazioni sociali nelle società di persone
- Clausole statutarie e trasmissibilità mortis causa
- Partecipazione dell’accomandante nella società in accomandita semplice
- Legato di partecipazioni sociali nelle società di capitali
- Partecipazioni nelle società cooperative
Legato di partecipazioni sociali nelle società di persone
Nel contesto delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), la posizione del socio è fortemente personalizzata.
Le qualità soggettive del socio assumono una rilevanza predominante, al punto da rendere la partecipazione sociale, di regola, non liberamente trasferibile.
Il principio di intrasferibilità
L’art. 2284 del codice civile disciplina il destino della quota in caso di morte del socio, prevedendo che, salvo contraria disposizione del contratto sociale, gli altri soci debbano liquidare la quota del socio defunto agli eredi, a meno che:
- preferiscano sciogliere la società;
- intendano proseguirla con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.
Ciò significa che, in assenza di una specifica previsione nel contratto sociale, la partecipazione non si trasmette automaticamente, ma si converte in un diritto alla liquidazione del suo valore.
Legato e contratto tra vivi
In questo quadro, il testatore non può disporre della qualità di socio tramite legato, ma potrà unicamente disporre del credito derivante dalla liquidazione della quota.
Qualora il legatario intenda divenire socio, sarà necessario un contratto tra vivi con i soci superstiti, con il consenso espresso di questi ultimi.
È quindi evidente che il legato potrà produrre effetti reali solo in presenza di un successivo accordo.
Clausole statutarie e trasmissibilità mortis causa
L’art. 2284 c.c. contempla espressamente la possibilità di una contraria disposizione del contratto sociale. Ciò consente ai soci, nell’esercizio della loro autonomia privata, di disciplinare diversamente la sorte della partecipazione in caso di morte. In particolare, è possibile prevedere:
- una clausola di continuazione automatica, che consenta la trasmissione diretta della quota agli eredi;
- una clausola di subingresso condizionato, subordinata a determinati requisiti o consensi.
Nel primo caso, la partecipazione sociale sarà direttamente trasmissibile mortis causa, rendendo il legato pienamente efficace anche con riferimento alla posizione di socio. In tal modo, il testatore potrà attribuire non solo la quota, ma anche la posizione sociale, in modo diretto.
Partecipazione dell’accomandante nella società in accomandita semplice
Un’eccezione rilevante nella disciplina delle società di persone riguarda la quota del socio accomandante nella società in accomandita semplice, la cui funzione economica si avvicina molto a quella di un socio di capitale.
Ai sensi dell’art. 2322, comma 1, c.c., la quota del socio accomandante è espressamente dichiarata trasmissibile per causa di morte. Ne consegue che il legato in favore di terzi potrà avere ad oggetto non solo la quota, ma anche la posizione di socio, senza necessità di consenso da parte degli altri soci.
Legato di partecipazioni sociali nelle società di capitali
Diversamente dalle società di persone, nelle società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) il profilo soggettivo del socio ha un peso marginale.
Prevale la dimensione patrimoniale dell’investimento e le partecipazioni sociali sono, di regola, liberamente trasferibili anche a causa di morte.
Libertà di disposizione e autonomia statutaria
La libertà di trasferimento, tuttavia, può essere modificata statutariamente. Le norme che regolano la trasmissibilità mortis causa si differenziano a seconda che si tratti di una:
- società per azioni, dove la partecipazione è rappresentata da azioni;
- società a responsabilità limitata, dove la partecipazione è rappresentata da quote.
Le azioni nelle società per azioni
Nella società per azioni, il trasferimento delle azioni a causa di morte è normalmente libero.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 2355-bis c.c., lo statuto può introdurre limiti alla loro circolazione, anche mortis causa, a condizione che sia previsto un meccanismo compensativo per il legatario o l’erede.
In particolare, lo statuto può:
- subordinare il trasferimento al gradimento degli organi sociali o di altri soci, ma in tal caso deve essere previsto:
- un obbligo di acquisto da parte della società o degli altri soci,
- oppure un diritto di recesso per il legatario o l’erede.
Il mancato rispetto di queste condizioni comporta l’inefficacia della clausola limitativa.
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Le quote nelle società a responsabilità limitata
Nella S.r.l., il regime è più rigido: ai sensi dell’art. 2469, comma 2, c.c., l’atto costitutivo può:
- prevedere limiti al trasferimento delle partecipazioni,
- oppure stabilire l’intrasferibilità assoluta, anche mortis causa.
In questi casi, la partecipazione non si trasferisce al legatario. Tuttavia, la legge tutela la posizione economica del successore, attribuendogli un diritto alla liquidazione della quota, che si qualifica tecnicamente come diritto di recesso ex art. 2473 c.c..
La norma chiarisce che tale diritto non si traduce in un recesso in senso proprio, poiché:
- il legatario non è mai divenuto socio,
- ma può comunque ottenere il rimborso del valore della partecipazione.
La legge consente inoltre che l’atto costitutivo stabilisca un termine massimo (non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione) prima del quale tale diritto non può essere esercitato.
Partecipazioni nelle società cooperative
Anche le società cooperative si caratterizzano per la rilevanza personale della figura del socio, analogamente a quanto previsto per le società di persone.
La regola generale
L’art. 2534, comma 1, c.c. stabilisce che, in caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni.
In assenza di una diversa disposizione statutaria, quindi, la partecipazione non si trasmette automaticamente a causa di morte.
L’eccezione statutaria
Il comma 2 dello stesso articolo consente, tuttavia, che l’atto costitutivo preveda la trasmissibilità mortis causa della partecipazione, a favore di eredi che:
- abbiano i requisiti per l’ammissione alla società.
Se tali requisiti mancano, anche in presenza della clausola statutaria, gli eredi non potranno subentrare e si procederà alla liquidazione della quota.
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