l legato in sostituzione di legittima è l’attribuzione a titolo particolare disposta dal testatore a favore di un legittimario a tacitazione di ogni suo diritto sulla quota di legittima.
In altri termini, si tratta di una particolare forma di legato testamentario caratterizzata, sotto l’aspetto soggettivo, dall’essere rivolto a beneficio di un soggetto rientrante nel novero dei legittimari e, sotto l’aspetto oggettivo, dall’essere non una aggiunta ma una attribuzione che si surroga alla quota di legittima.
Il legato in parola è disciplinato dall’art. 551 del Codice civile, il quale afferma che:
“Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile”.
Indice dei contenuti:
- La natura giuridica
- Effetto del legato in sostituzione di legittima
- Rinuncia al legato in sostituzione di legittima
- Dove grava il peso del legato
- Legato in sostituzione e il divieto di pesi e condizioni sulla legittima
- Rapporti con la successione legittima (ab intestato)
- Avvocato civilista – Assistenza e consulenza legale per successioni ereditarie
La natura giuridica
In dottrina si discute sulla natura giuridica dell’istituto in esame e, attualmente, sembra prevalere la tesi secondo cui il legato in sostituzione di legittima sia una:
- disposizione a titolo particolare sottoposta alla condizione risolutiva-potestativa della rinuncia da parte del legittimario.
In caso di esercizio del diritto di rinuncia al legato e successivo esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, si aprirebbe nei confronti del legittimario la chiamata ereditaria (vocazione successiva ex lege).
Effetto del legato in sostituzione di legittima
L’effetto principale che deriva dal legato in sostituzione di legittima è costituito dal fatto che il legittimario-legatario non acquista la qualità di erede.
Conseguentemente non entra a far parte della comunione ereditaria e non acquisisce il diritto di chiedere la divisione.
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Rinuncia al legato in sostituzione di legittima
Secondo la tesi prevalente, la natura giuridica della rinuncia al legato in sostituzione sarebbe quella della rinuncia abdicativa e, pertanto, un negozio giuridico unilaterale dismissivo di un diritto già acquisito.
Coerentemente, si ritiene applicabile il c.d. principio di simmetria delle forme con la conseguente necessità di trascrivere il negozio di rinuncia.
Quanto alla prescrizione della rinuncia, si ritiene che l’esercizio di tale diritto sia collegato alla possibilità di esperire l’azione di riduzione e, pertanto, seguirebbe i termini di prescrizione di quest’ultima azione.
Se desideri approfondire l’argomento della rinuncia al legato, ti consiglio di leggere anche il seguente articolo: Rinuncia al Legato: Regole, Formalità e Termini Essenziali
Dove grava il peso del legato
Il legato in oggetto grava in primis sulla porzione di legittima del legatario beneficiario. Quest’ultimo, inoltre, viene considerato ai fini del computo delle quote di legittima totali e della porzione disponibile.
Legato in sostituzione e il divieto di pesi e condizioni sulla legittima
In dottrina è aperto il dibattito sull’applicabilità o meno del divieto di pesi o condizioni sulla legittima disciplinato dall’art. 549 c.c. anche al legato in sostituzione di legittima.
Secondo la tesi preferibile il divieto imposto dall’art. 549 c.c. non si applica al legato in sostituzione, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il legato in parola non può essere considerato una “quota di riserva”
- qualora il valore del legato in sostituzione superi quello della quota di legittima, l’eccedenza intaccherebbe la porzione disponibile alla quale, certamente, non si applica il divieto ex art. 549 c.c.
- il legittimario sarebbe comunque tutelato dalla facoltà di rinunziare al legato in sostituzione.
A parere di altri Autori, invece, il divieto in parola si applicherebbe anche al legato in sostituzione di legittima poiché si ritiene che questo sia nient’altro che la quota di legittima sotto forma di legato.
Rapporti con la successione legittima (ab intestato)
Secondo la tesi “tradizionale”, il legato in sostituzione di legittima conterrebbe al suo interno anche una diseredazione implicita. Pertanto, in caso di una eventuale apertura (anche parziale) di successione ex lege, il legittimario beneficiario del legato in sostituzione non potrebbe in alcun modo acquisire la qualità di erede.
Secondo l’orientamento più recente (e forse prevalente), al contrario, il legato in sostituzione non impedirebbe al legittimario-legatario di concorrere anche a titolo di erede nell’eventuale successione legittima ab intestato. I sostenitori di questa tesi ritengono che lo scopo del legato in parola sia solo quello di tacitare i diritti di legittima e non di diseredare implicitamente il legittimario.
Avvocato civilista – Assistenza e consulenza legale per successioni ereditarie
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