Legato in conto di legittima | Esempi e disciplina

Il legato in conto di legittima rappresenta l’ipotesi tipica nel caso in cui il testatore non specifichi il regime giuridico del legato a favore del legittimario.

In assenza di indicazioni contrarie, infatti, l’attribuzione a titolo particolare si considera imputata alla quota di riserva spettante per legge.

In questo articolo analizziamo il funzionamento del legato in conto di legittima, i suoi effetti in relazione alla quota di riserva, i casi in cui è possibile agire in riduzione, nonché le differenze con il legato in sostituzione di legittima e con il legato sostitutivo con diritto di chiedere il supplemento.

Indice dei contenuti

  • Il legato in conto di legittima: definizione e riferimenti normativi
  • La regola generale dell’art. 564, comma 2, c.c.
  • Esempi pratici: imputazione e azione in riduzione
  • Eccedenza rispetto alla quota di legittima e tutela degli altri legittimari
  • Differenza tra legato in conto di legittima e legato in sostituzione di legittima
  • Il legato in sostituzione di legittima con diritto di chiedere il supplemento: ricostruzioni a confronto

Il legato in conto di legittima: definizione e riferimenti normativi

Il legato in conto di legittima si verifica quando un soggetto, chiamato legittimario, riceve dal testatore un legato – ossia un’attribuzione patrimoniale a titolo particolare – senza che sia specificato se esso debba considerarsi in sostituzione o meno della quota di riserva. In assenza di precisazioni, l’attribuzione si considera in conto di legittima, ossia imputabile alla quota spettante per legge al legittimario.

Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’art. 564, comma 2, c.c., il quale prevede che:

«In ogni caso, il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato».

La regola generale dell’art. 564, comma 2, c.c.

La previsione dell’art. 564, comma 2, c.c. sancisce il principio per cui ogni attribuzione effettuata a favore del legittimario per testamento – sotto forma di legato – deve essere imputata alla quota di riserva, salvo che il testatore lo abbia espressamente dispensato.

Ciò implica che, nel silenzio del testatore, il legato si presume effettuato in conto della quota legittima, riducendo così l’eventuale porzione da integrare.

Esempi pratici: imputazione e azione in riduzione

Consideriamo il caso in cui Tizio nomina quale unico erede il figlio Caio e dispone un legato in favore dell’altro figlio Sempronio, consistente nella proprietà di un immobile. Se il valore dell’immobile è inferiore alla quota di legittima spettante a Sempronio, questi potrà agire in riduzione per ottenere il supplemento fino al valore della riserva.

In tale ipotesi:

  • il legato si imputa alla legittima (ex art. 564, comma 2, c.c.);
  • Sempronio può domandare la riduzione delle disposizioni eccedenti per conseguire la parte residua;
  • egli acquisterà la qualità di erede per la differenza necessaria a colmare la riserva.

Alternativamente, Sempronio potrebbe anche rinunciare al legato e agire in riduzione per l’intera quota, invocando il principio generale dell’art. 521 c.c., secondo cui:

«Il rinunziante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità».

Questa norma, pur riferita alla rinuncia all’eredità, si applica in via analogica anche alla rinuncia al legato.

Eccedenza rispetto alla quota di legittima e tutela degli altri legittimari

Se, invece, il valore del bene legato supera la quota di riserva spettante al legittimario, la parte eccedente si considera attribuita sulla disponibile.

Il legittimario potrà quindi trattenere il legato per intero, a meno che non risulti lesa la legittima di altri aventi diritto. In tal caso, il legato potrà essere ridotto solo per l’eccedenza lesiva degli altri legittimari, a tutela del principio della parità di trattamento tra i riservatari.

Differenza tra legato in conto di legittima e legato in sostituzione di legittima

Il legato in conto di legittima si distingue in modo netto dal legato in sostituzione di legittima, il quale richiede una precisa volontà del testatore volta a soddisfare integralmente la quota di riserva attraverso il legato disposto.

Nel legato in sostituzione:

  • il legittimario è posto dinanzi a una scelta alternativa;
  • può accettare il legato, rinunciando alla qualità di erede;
  • oppure rinunciare al legato e agire in riduzione per ottenere la riserva.

Esempio: se Tizio, titolare di un patrimonio di 300.000 euro, nomina Primo unico erede e lega a Secondo un immobile del valore di 80.000 euro:

  • Se il legato è in conto di legittima, Secondo può agire in riduzione per ottenere ulteriori 20.000 euro (la sua quota spettante è 1/3, ossia 100.000 euro);
  • Se il legato è in sostituzione di legittima, Secondo dovrà scegliere se accettare l’immobile o rinunciarvi e agire per ottenere l’intera quota riservata.

Se desideri approfondire l’argomento del legato in sostituzione di legittima, ti consiglio di leggere anche il seguente articolo: Legato in sostituzione di legittima: guida rapida

Il legato in sostituzione di legittima con diritto di chiedere il supplemento: ricostruzioni a confronto

Ulteriore questione è la distinzione tra:

  • legato in conto di legittima;
  • legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento.

Secondo un orientamento dottrinale, i due istituti coincidono: anche il legato sostitutivo con diritto al supplemento sarebbe una forma di legato in conto di legittima, poiché consente al legittimario di integrare quanto ricevuto fino al valore della riserva.

Due diverse tesi, tuttavia, ne evidenziano la distinzione:

  1. Prima tesi: nel legato in conto, l’attribuzione avviene a doppio titolo (parte come legato, parte come eredità);
  2. Seconda tesi: nel legato in sostituzione con supplemento, l’attribuzione avviene a titolo unico, ma vi è incertezza se si tratti di legato o istituzione ereditaria.

Queste ricostruzioni influenzano la qualificazione giuridica dell’attribuzione e, di conseguenza, la disciplina applicabile in caso di controversie successorie.

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