Legato di fideiussione: disciplina ed interpretazione

Il legato di fideiussione rappresenta una particolare modalità di trasmissione testamentaria attraverso cui il testatore impone agli eredi l’obbligo di garantire un’obbligazione, presente o futura, a favore di un terzo soggetto (legatario).

Questo istituto, che si colloca all’incrocio tra diritto delle successioni e diritto delle obbligazioni, solleva importanti questioni interpretative in merito all’idoneità del testamento a costituire una fideiussione in senso tecnico.

L’articolo analizza la configurazione giuridica del legato di fideiussione, le posizioni dottrinali e le condizioni per la sua validità, facendo riferimento agli articoli 1936 e seguenti del codice civile.

Indice dei contenuti

  • Il concetto di fideiussione nel codice civile
  • Natura e struttura del legato di fideiussione
  • L’ammissibilità del legato fideiussorio: i diversi orientamenti
    • L’orientamento contrario alla costituzione diretta
    • L’orientamento favorevole
  • Il legato di contratto di fideiussione: una forma pacificamente ammessa
  • Legato di fideiussione con obbligazione futura: validità e limiti

Il concetto di fideiussione nel codice civile

Ai sensi dell’art. 1936 del codice civile, la fideiussione è una garanzia personale che comporta l’obbligo, per un soggetto (fideiussore), di garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui, impegnando a tal fine l’intero proprio patrimonio. La norma recita testualmente:

«È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui».

Tale schema di garanzia si fonda sulla presenza di tre soggetti: il debitore principale, il creditore e il fideiussore, il quale assume un’obbligazione accessoria, ma autonoma, rispetto a quella principale.

La fideiussione può essere costituita non solo mediante contratto, ma anche attraverso un atto unilaterale, come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria.

Natura e struttura del legato di fideiussione

Nel legato di fideiussione, il testatore dispone affinché l’onerato (solitamente l’erede) si obblighi, a favore del legatario, come fideiussore di una determinata obbligazione, eventualmente ancora da nascere.

L’effetto perseguito è quello di attribuire al legatario il vantaggio patrimoniale derivante dalla garanzia fideiussoria, a carico dell’onerato.

Si tratta, pertanto, di un legato obbligatorio in cui il contenuto dell’attribuzione consiste nell’assunzione dell’obbligazione fideiussoria da parte dell’onerato.

L’elemento caratterizzante è la volontà del testatore di far sorgere una garanzia in favore del legatario, a protezione di un debito contratto da un terzo.

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L’ammissibilità del legato fideiussorio: i diversi orientamenti

L’orientamento contrario alla costituzione diretta

Una parte della dottrina esclude la possibilità di costituire direttamente una fideiussione mediante testamento, ritenendo che il testamento non sia un atto idoneo a far sorgere nuove obbligazioni in capo al de cuius.

Secondo questa impostazione, il testamento può solo attribuire diritti o beni, ma non può generare obblighi personali in capo al testatore, il quale, al momento dell’apertura della successione, non è più in vita e quindi non può assumere obbligazioni.

Di conseguenza, si ammette solo la possibilità di un legato avente ad oggetto il diritto del legatario di ottenere la stipulazione di un contratto di fideiussione, cioè un legato obbligatorio che impone all’onerato un facere negoziale.

In questa prospettiva, il legatario non acquista immediatamente la posizione di garantito, né l’onerato quella di fideiussore, ma si configura un diritto del primo di ottenere dal secondo la conclusione di un contratto fideiussorio.

L’orientamento favorevole

In senso contrario, un diverso orientamento ritiene ammissibile la costituzione diretta di una fideiussione tramite testamento.

Il fulcro dell’argomentazione risiede nella natura unilaterale della fideiussione, che può essere validamente assunta anche senza l’accordo del creditore o del debitore principale.

Se si ammette che un atto unilaterale tra vivi possa dar luogo a una fideiussione, non vi è motivo per escludere che ciò possa avvenire anche con un atto unilaterale mortis causa, quale il testamento. A ciò si aggiunge che l’ordinamento non vieta al testatore di porre obblighi a carico dei propri eredi, anche se consistenti nell’assunzione di obbligazioni personali.

In tal modo, il legato di fideiussione costituirebbe una forma speciale di legato obbligatorio, con effetti immediati al momento dell’apertura della successione, a condizione che l’oggetto del legato sia determinato o determinabile e che non vi siano profili di indeterminatezza tali da compromettere la validità dell’attribuzione.

Il legato di contratto di fideiussione: una forma pacificamente ammessa

Anche prescindendo dalla possibilità di costituire direttamente la fideiussione testamentaria, è pacificamente ammessa la validità del legato che abbia ad oggetto il diritto di ottenere la stipulazione di una fideiussione.

In tal caso, il testatore dispone che l’onerato (tipicamente l’erede) debba stipulare un contratto di fideiussione a beneficio del legatario. Si tratta di un’ipotesi che rientra nella più generale categoria dei legati obbligatori e che non pone particolari problemi di ammissibilità, trattandosi del semplice obbligo, per l’onerato, di compiere un atto giuridico inter vivos.

La dottrina rileva che in simili casi non vi è una fideiussione già costituita, bensì un obbligo di costituirla, rendendo tale figura assimilabile a quella dell’impegno a contrarre.

Legato di fideiussione con obbligazione futura: validità e limiti

Il testatore può anche disporre un legato di fideiussione che abbia ad oggetto un’obbligazione futura, cioè non ancora sorta al momento della morte.

In tale ipotesi, per evitare incertezze e potenziali profili di nullità, è necessario che siano previsti:

  • il soggetto garantito (ad es. Caio);
  • la tipologia di obbligazione futura (es. acquisto rateale);
  • il termine entro cui l’obbligazione deve sorgere (es. entro un anno dalla morte del testatore);
  • l’importo massimo garantito (es. 50.000 euro).

Con questi elementi, il legato è sufficientemente determinato e può essere considerato valido, purché le condizioni indicate si realizzino entro i limiti temporali e oggettivi previsti.

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