Il legato di non fare rappresenta una specifica disposizione testamentaria attraverso la quale il testatore impone all’onerato (erede o altro legatario) un obbligo di astensione, conferendo al legatario il diritto di pretendere che non venga tenuto un determinato comportamento.
Questa forma di legato, pur meno comune, riveste un’importanza cruciale nell’esercizio dell’autonomia testamentaria per tutelare interessi specifici del beneficiario.
L’analisi della sua disciplina e delle sue principali applicazioni pratiche, come il legato di non far valere un credito e il legato di non concorrenza, è fondamentale per comprendere la piena portata degli strumenti a disposizione del de cuius nell’ambito della pianificazione successoria e aziendale.
Indice dei contenuti:
- Natura e contenuto dell’obbligazione di non fare nel legato
- Conseguenze dell’inadempimento del legato di non fare e rimedi per il legatario
- Il legato di non far valere temporaneamente un credito: un beneficio per il debitore legatario
- Il legato di non concorrenza: disciplina e limiti legali all’iniziativa economica dell’onerato
- FAQ sul legato di non fare
Natura e contenuto dell’obbligazione di non fare nel legato
Così come il testatore ha la possibilità di disporre un legato che abbia come oggetto un’azione positiva (un facere), allo stesso modo può contemplare un legato avente ad oggetto un non fare. Questa particolare previsione successoria stabilisce un vincolo negativo per l’onerato, attribuendo contestualmente al legatario la specifica facoltà di esigere che il soggetto obbligato si astenga dall’attuare una determinata condotta. Tale astensione può riguardare indifferentemente un comportamento di natura materiale o un atto di natura giuridica.
Mediante l’istituzione di tale disposizione, il de cuius conferisce al beneficiario (il legatario) un vero e proprio diritto a pretendere che l’onerato mantenga un contegno di tipo omissivo. Questo significa che all’onerato è richiesto di non compiere una specifica attività che, in assenza di tale prescrizione testamentaria, ricadrebbe pienamente nella sfera dei suoi diritti e delle sue facoltà legittime. L’oggetto centrale del legato è, dunque, l’obbligazione di astensione.
Conseguenze dell’inadempimento del legato di non fare e rimedi per il legatario
L’inosservanza dell’obbligazione di astensione da parte dell’onerato produce un effetto immediato e automatico: se l’onerato pone in essere l’azione che gli era stata vietata, l’obbligazione si considera immediatamente e definitivamente inadempiente.
Nel momento in cui l’onerato vìola l’obbligo di non fare e tiene la condotta che gli era stata espressamente preclusa dal testamento, il legatario ha la possibilità di attivare i meccanismi di tutela legale, esperendo il rimedio generale previsto dall’art. 2933 del Codice Civile. Tale previsione offre al legatario due ordini di tutela:
- Tutela Reale o in Forma Specifica: Se la natura dell’azione lo consente, il legatario può domandare il ripristino della situazione che esisteva precedentemente all’inadempimento, e ciò include l’eventuale distruzione di opere o manufatti realizzati in diretta violazione dell’obbligo di astensione.
- Tutela Risarcitoria: Qualora il ripristino dello status quo ante non sia concretamente realizzabile, o se la distruzione delle opere portasse a un pregiudizio di natura pubblica o all’economia nazionale, il legatario perde il diritto alla tutela in forma specifica ma conserva la facoltà di richiedere il solo risarcimento per il danno patrimoniale subito.
Tra le forme più rilevanti di applicazione pratica del legato di non fare si evidenziano il legato di non far valere temporaneamente un credito e il legato di non concorrenza. Il primo mira a concedere una dilazione mortis causa al debitore; il secondo conferisce al legatario il diritto di pretendere l’astensione dell’onerato da attività che creino competizione con la sua.
Il legato di non far valere temporaneamente un credito: un beneficio per il debitore legatario
Il testatore, nell’esercizio della sua ampia autonomia testamentaria, non si limita alla possibilità di estinguere un debito attraverso un legato liberatorio ex art. 658 c.c. Egli può anche disporre a favore del proprio debitore un legato che gli conferisca il diritto di esigere dall’onerato (che subentra nella posizione di creditore) di non esercitare la pretesa creditoria per un periodo di tempo specifico, anche in caso di credito già scaduto.
Questa previsione successoria è concepita per avvantaggiare il debitore, concedendogli, di fatto, una proroga del termine per l’adempimento.
Ad esempio, il testatore può stabilire: «Lego a favore del mio debitore Tizio il diritto di pretendere che il credito scaduto lo scorso anno non sia escusso prima della data del 10 aprile 2027».
In questa ipotesi, il legatario non ottiene l’estinzione del debito ma acquisisce il diritto tutelabile a pretendere che gli eredi onerati si astengano dal far valere il credito per l’intervallo temporale specificato nella disposizione.
Il legato di non concorrenza: disciplina e limiti legali all’iniziativa economica dell’onerato
Il legato di non concorrenza è lo strumento testamentario mediante il quale il testatore attribuisce al legatario il diritto di esigere che l’onerato si astenga dallo svolgere un’attività imprenditoriale che possa generare competizione diretta, sottraendo clientela all’attività del legatario.
È fondamentale sottolineare che l’obbligo di non concorrenza così imposto è ritenuto lecito dall’ordinamento, a condizione imprescindibile che non pregiudichi in maniera sproporzionata la libertà di iniziativa economica dell’onerato.
Non si può imporre a quest’ultimo di rinunciare a qualsiasi attività commerciale, ma il vincolo deve limitarsi alla non attuazione di nuove iniziative che siano effettivamente idonee a sviare la clientela, circoscritte in relazione all’attività specifica svolta dal legatario e all’area geografica in cui è ubicata la sua azienda.
Il limite temporale è categorico: l’obbligo di astensione non può superare il quinquennio dall’apertura della successione. A tal fine, trovano applicazione i limiti generali stabiliti dall’art. 2596 c.c., che, benché dettato per il patto di non concorrenza tra vivi, costituisce un principio di ordine pubblico estensibile al legato di non concorrenza.
Tale norma prevede che: «Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto.
Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio».
È evidente, infine, che l’utilità effettiva di tale legato si manifesta solamente se sia il legatario sia l’onerato detengano o abbiano l’intenzione di avviare un’attività d’impresa.
Qualora il legatario opti per non esercitare attività di impresa, l’obbligazione negativa imposta all’onerato diviene inefficace e deve essere considerata estinta, poiché la causa non è imputabile all’onerato: non è infatti possibile vietare all’onerato di intraprendere un’attività imprenditoriale se il legatario stesso decide di non avviare o proseguire alcuna attività economica.
FAQ sul legato di non fare
- Qual è la definizione del legato avente ad oggetto un non fare?
- Si tratta di una disposizione testamentaria con effetti obbligatori che concede al legatario il diritto di pretendere che l’onerato non adotti uno specifico comportamento, il quale può avere natura sia materiale che giuridica.
- In che momento si configura l’inadempimento del legato di non fare?
- L’inadempimento si verifica in modo automatico non appena l’onerato pone in essere l’azione che gli era stata vietata, contravvenendo all’obbligo di astensione.
- Quali strumenti legali di tutela sono disponibili per il legatario in caso di violazione dell’obbligo?
- Il legatario può invocare l’art. 2933 c.c., richiedendo prioritariamente il ripristino della situazione precedente e l’eliminazione delle opere abusive, oppure, in caso di impossibilità o grave pregiudizio, il risarcimento del danno.
- Quali sono i limiti di validità essenziali per il legato di non concorrenza?
- Per essere valido, il legato di non concorrenza deve essere limitato a una specifica area geografica o a una determinata attività e, in ogni caso, la sua durata non può andare oltre i cinque anni successivi all’apertura della successione, secondo i principi dell’art. 2596 c.c.
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