Il legato di genere è un legato testamentario tipizzato dal Codice civile attraverso il quale il testatore attribuisce ad un determinato soggetto una o più cose determinate solamente nel genere.
Un esempio di legato di genere: “lego a Tizio 10 kg di mele”.
In questo articolo analizzeremo la disciplina del legato di genere, la sua natura giuridica e forniremo alcuni esempi per comprendere meglio questo istituto del diritto delle successioni.
Indice dei contenuti:
- Legato di genere: nozione
- Il legato di genere in senso stretto
- Legato di genere avente ad oggetto immobili: è ammissibile?
- Il legato di cosa generica, da prendersi dal patrimonio del testatore
- L’adempimento del legato di genere
- Legato di genere: i criteri per la scelta
- Cosa accade se il soggetto tenuto alla scelta non può o non vuole effettuarla?
- Avvocato successioni
Legato di genere: nozione
Il legato di genere è un legato obbligatorio. Affinché il bene oggetto del legato si trasferisca effettivamente nel patrimonio del beneficiario occorre la previa individuazione.
Conseguentemente, dopo l’apertura della successione, il legatario acquista il diritto a vedersi attribuita la cosa generica.
Ciò è pienamente conforme al principio generale indicato dall’art. 1378 c.c. in tema di contratti, laddove si stabilisce che:
- “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti”.
Si distingue inoltre tra:
- legato di genere in senso stretto: quando il legato ha ad oggetto cose di un determinato genere a prescindere dal fatto che appartengano al testatore;
- legato di genere: quando ha ad oggetto cose da prendersi necessariamente dal patrimonio del testatore.
Nei prossimi paragrafi analizzeremo in dettaglio le differenze tra i due tipi di legato di genere.
Il legato di genere in senso stretto
Nel legato di genere in senso stretto, il legato è valido anche se nel momento della scrittura del testamento nel patrimonio del testatore non era presente alcuna cosa del genere oggetto del legato e nessuna se ne rinviene all’apertura della successione.
In tale caso, ai sensi dell’art. 653 c.c., l’onerato è obbligato a procurare al legatario quanto attribuito dal de cuius:
- “È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte”.
La ragione alla base di questa disciplina è data dal fatto che la “cosa generica”, per sua definizione, è sempre reperibile sul mercato. Conseguentemente è indifferente la presenza o meno della cosa generica attribuita per legato testamentario nell’asse ereditario.
Legato di genere avente ad oggetto immobili: è ammissibile?
Una parte della dottrina ritiene che il legato di genere in senso stretto possa eccezionalmente avere ad oggetto anche beni immobili, purché sussistano tutti requisiti della cosa generica e non si tratti, al contrario, di un oggetto indeterminato.
Ad esempio immaginiamo una disposizione testamentaria del seguente tenore:
- “lego a Tizio la proprietà di uno dei 5 appartamenti di recente costruzione che si trovano in via Roma”.
In questo contesto, gli appartamenti sono identificabili come cose generiche poiché sono individuate come appartenenti ad un genus (composto da tutti gli appartamenti di recente costruzione posti in quella specifica via, a prescindere da chi sia il proprietario di esse).
In ogni caso il genere non deve essere eccessivamente ampio, perché in caso contrario la libertà del soggetto incaricato di effettuare la scelta non incontrerebbe alcun limite.
Il legato di cosa generica, da prendersi dal patrimonio del testatore
Come anticipato, il testatore può prevedere anche un legato di genere che abbia ad oggetto necessariamente beni appartenenti ad un genere presente nel suo patrimonio.
In tal caso, il legato di genere produce effetti solamente nella misura in cui vi siano cose di quel genere nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.
L’articolo 654 c.c. infatti dispone che:
- “Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova”.
L’adempimento del legato di genere
Abbiamo già visto che il legato di genere non trasferisce direttamente la proprietà in capo al beneficiario ma fa sorgere in suo favore il diritto di credito a ricevere delle cose generiche della qualità e quantità indicate dal testatore. Solo a seguito dell’individuazione sono acquisite nel patrimonio del legatario.
Il testatore è libero di affidare la scelta dei beni specifici da attribuire al legatario, egli infatti può attribuirla:
- al legatario stesso;
- ad un terzo;
- in assenza di indicazioni, la scelta spetta all’onerato
L’onerato è obbligato a dare beni di qualità non inferiore alla media, ma se nel patrimonio ereditario vi sono cose del genere indicato dal testatore deve consegnare quelle, salvo che sia previsto diversamente nel testamento.
Ciò è espressamente disciplinato dalll’art. 664, comma 1, c.c.:
- “Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore”.
Qualora la scelta è rimessa al legatario oppure ad un terzo, questi devono scegliere cose di media qualità. Tuttavia, se le cose del genere indicato dal testatore sono presenti nel patrimonio ereditario, il legatario, ai sensi dell’art. art. 664, comma 2, c.c. ha facoltà di scegliere la migliore:
- “Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la migliore”.
Legato di genere: i criteri per la scelta.
Il legato di genere è un negozio per relationem eccezionalmente valido avente un oggetto che deve essere determinato, in concreto, dal soggetto designato dal testatore.
Come sopra anticipato, il codice divile pone dei criteri volti a circoscrivere il perimetro di discrezionalità.
I criteri di scelta indicati dal legislatore possono essere sintetizzati come segue:
- scelta affidata all’onerato: è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media (art. 664, comma 1, c.c.);
- scelta affidata al legatario o a un terzo: devono scegliere una cosa di media qualità (art. 664, comma 2, c.c.);
- se nel patrimonio ereditario vi è una sola cosa appartenente al genere indicato: deve essere data questa e l’onerato non ha la facoltà né può essere obbligato a procurarne un’altra, a prescindere dalla qualità di essa (art. 664, comma 1, c.c.);
- se nell’asse ereditario vi sono più cose appartenenti al genere indicato: l’onerato e il terzo devono in ogni caso scegliere una cosa di qualità non inferiore alla media, mentre il legatario può scegliere la migliore.
Cosa accade se il soggetto tenuto alla scelta non può o non vuole effettuarla?
Qualora il soggetto a cui è attribuito il compito di effettuare la scelta non possa o non voglia farla è necessario che la scelta stessa sia affidata ad un altro soggetto nel rispetto della volontà del testatore.
Tuttavia occorre precisare che:
- se il potere di scelta era attribuito all’onerato o al legatario e non possono effettuarla, la facoltà di scegliere si trasmette agli eredi (art. 666 c.c.);
- se l’onerato non vuole esercitare la scelta, si ritiene debba applicarsi analogicamente il disposto dell’art. 631, ultimo comma, c.c. e, conseguentemente, la scelta dovrà essere effettuata dal presidente del tribunale della successione;
- se è il legatario a non voler effettuare la scelta, la soluzione è più discussa:
- per una prima tesi, la mancata scelta implicherebbe una rinuncia al legato;
- secondo un differente orientamento, i soggetti interessati potrebbero chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale la scelta debba essere effettuata e, trascorso inutilmente questo termine, il legato si dovrebbe considerare rinunciato;
- un’ultima tesi sostiene che il mancato esercizio della scelta non potrebbe in alcun caso determinare la perdita del beneficio ai danni del legatario, ma solamente la perdita del diritto di scelta e l’attribuzione del relativo potere all’onerato;
- se il potere di scelta era stato attribuito ad un terzo e questi non può o non vuole eseguirla si applica l’ultimo comma dell’art. 631 c.c. e, pertanto, la scelta è effettuata dal presidente del tribunale della successione.
Avvocato successioni Alessandro Paccosi
L’avvocato Alessandro Paccosi offre servizi di consulenza ed assistenza legale per tutte le problematiche riguardanti le successioni ereditarie.
Se desideri ricevere una consulenza legale per eredità e successione puoi esporre il tuo caso e richiedere un preventivo gratuito tramite:
Se sei impossibilitato a recarti presso lo studio in Roma puoi usufruire del servizio AVVOCATO ONLINE pensato appositamente per coloro che preferiscono ricevere una consulenza legale a distanza.