Legato di cosa altrui | Disciplina | Esempi

Il legato di cosa altrui costituisce una deroga al principio generale che impone al testatore il potere di attribuire esclusivamente beni propri.

Tale limite trova conferma anche dall’articolo 651 c.c., comma 1 in base al quale: “Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo […]”.

Tuttavia, a determinate condizioni, anche il legato di cosa altrui può ritenersi valido ed efficace.

In questo articolo analizzeremo la disciplina del legato di cosa altrui proponendo degli esempi per chiarire il suo funzionamento in concreto.

Indice dei contenuti:

  • Legato di cosa altrui all’apertura della successione
  • L’adempimento del legato di cosa altrui
  • Legato di cosa altrui ad oggetto cose di proprietà dell’onerato
  • Cosa accade se il bene oggetto di legato di cosa altrui nullo appartiene al testatore all’apertura della successione?
  • Il legato di cosa solo in parte del testatore

Legato di cosa altrui all’apertura della successione

Con l’espressione “legato di cosa altrui” ci si riferisce all’ipotesi in cui il testatore attribuisca tramite legato testamentario un bene non di sua proprietà.

Come anticipato nell’introduzione, un legato avente ad oggetto beni non appartenenti al testatore è di regola nullo in quanto non è consentito disporre di beni che appartengono ad altri soggetti.

Tuttavia, il legislatore riconosce eccezionalmente la validità del legato di cosa altrui qualora il testatore sia consapevole di disporre di beni che non sono propri.

Il legato di cosa altrui valido ed efficace è disciplinato dall’art. 651 c.c., il quale stabilisce che:

Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In questo ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo».

Il presupposto fondamentale affinché il legato di cosa altrui sia valido, dunque, è la consapevolezza del testatore di disporre di una cosa altrui al momento della redazione del testamento.

La dichiarazione che fa emergere la consapevolezza dell’altruità del bene legato può essere:

a) inserita nello stesso testamento. Ad esempio: “lego a favore di Tizio la proprietà dell’autovettura marca … modello … targa, pur essendo consapevole che non è mia”;

b) in alternativa, la dichiarazione può essere resa mediate forma scritta precedente o contestuale alla redazione del testamento. Ad esempio: il testatore redige due scritture olografe, delle quali una contenente il legato: ““lego a favore di Tizio la proprietà dell’autovettura marca … modello … targa” e un’altra scrittura contenente la dichiarazione di consapevolezza che la predetta autovettura legata a Tizio non è di sua proprietà. Si ritiene idonea anche una dichiarazione successiva alla scrittura del testamento dalla quale emerge che il testatore era a conoscenza dell’altruità del bene legato fin dal giorno della redazione della scheda testamentaria.

Affinché il legato di cosa altrui sia valido ed efficace, quindi, è imprescindibile che il testatore fosse a conoscenza dell’altruità del bene oggetto del legato al momento della scrittura del testamento.

L’adempimento del legato di cosa altrui

Anche in presenza di un legato di cosa altrui valido ed efficace è evidente che il terzo proprietario del bene oggetto del legato non possa subire alcun pregiudizio.

Con l’apertura della successione, infatti, il legatario non può in alcun caso acquistare direttamente la proprietà del bene altrui con effetti reali immediati.

Il legatario di cosa altrui, pertanto, acquista il diritto ad ottenere il trasferimento del bene legatogli da parte dell’onerato (nel silenzio del testatore: gli eredi).

Il legato di cosa di un terzo diverso dall’onerato, quindi, si converte in un legato obbligatorio con facoltà alternativa.

Pertanto l’onerato può adempiere al legato di cosa altrui nei seguenti modi:

a) può procurare al legatario la titolarità del bene oggetto di legato;

b) può liberarsi dall’obbligazione pagando al legatario il giusto prezzo del bene.

Dalla ricostruzione del legato di cosa altrui quale legato obbligatorio con facoltà alternativa discende una rilevante conseguenza:

  • qualora la prestazione principale (quella di procurare la titolarità del bene legato) risulti impossibile per cause estranee all’onerato, l’obbligazione a suo carico sarà estinta e nulla sarà dovuto al legatario.

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Legato di cosa altrui ad oggetto cose di proprietà dell’onerato

Il legato di cosa altrui può avere ad oggetto anche un bene di proprietà dello stesso onerato.

In tal caso, tuttavia, l’obbligazione posta a carico dell’onerato è diversa rispetto all’ipotesi sopra esaminata.

Se il bene oggetto del legato di cosa altrui appartiene all’onerato, infatti, si ritiene che quest’ultimo non possa avvalersi della facoltà alternativa di pagare il giusto prezzo, ma debba necessariamente trasferire la proprietà del bene al legatario.

La conseguenza del mancato adempimento da parte dell’onerato è particolarmente rilevante:

  • in caso di inadempimento del legato di cosa altrui appartenente all’onerato, il legatario può agire per l’esecuzione forzata dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 2932 c.c., al fine di ottenere una sentenza che sostituisca il negozio traslativo della proprietà.

Cosa accade se il bene oggetto di legato di cosa altrui nullo appartiene al testatore all’apertura della successione?

Analizziamo ora l’ipotesi in cui il bene oggetto di legato di cosa altrui (nullo) sia divenuto di proprietà del testatore al momento dell’apertura della successione.

Ad esempio: Tizio nell’anno 2000 redige testamento con cui lega a Mevio un appartamento di Filano senza dichiarare di essere consapevole dell’altruità del bene. Tizio nel 2010 acquista da Mevio proprio l’appartamento oggetto del legato. Tizio muore nel 2015.

Ai sensi dell’art. 651, comma 2, c.c. il legato è pienamente valido:

Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido».

Ciò che conta ai fini della delazione ereditaria, infatti, è la situazione esistente alla data di apertura della successione che coincide con il decesso del de cuius.

Il legato di cosa solo in parte del testatore

Una ulteriore casistica riguarda il legato dell’intera proprietà di un bene che solo in parte appartiene al testatore.

Ad esempio: Tizio è comproprietario con Caio di un appartamento e nel suo testamento lega l’intera proprietà dell’immobile a Mevio.

La fattispecie in esame è disciplinata dall’art. 652 c.c., che prevede:

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente”.

Alla luce del dettato dell’art. 652 c.c. si ricava che:

a) se il testatore dispone dell’intero bene, senza nulla aggiungere, il legato non è nullo ma produce effetti solamente per la parte di proprietà del testatore (in ossequio al principio espresso dal noto brocardo latino “utile per inutile non vitiatur”);

b) se il testatore, consapevole della (parziale) altruità del bene, dispone dell’intero, il legato ha efficacia reale per la parte del testatore ed obbligatoria per la parte che appartiene al terzo o dell’onerato.

Affinché il legato di cosa parzialmente altrui sia interamente valido occorre, pertanto, che:

  1. risulti la volontà di legare l’intero;
  2. risulti la consapevolezza di disporre anche della parte altrui.

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