Legato di contratto: disciplina, effetti ed esempi

Il legato di contratto rappresenta una peculiare forma di legato testamentario che attribuisce al legatario non un bene, ma il diritto di concludere un determinato contratto alle condizioni stabilite dal testatore.

Si tratta di una figura che combina elementi successori e negoziali, il cui inquadramento richiede attenzione alla disciplina civilistica dei contratti e al rispetto della volontà testamentaria.

Questo articolo analizza approfonditamente la natura, i presupposti di validità e le principali applicazioni del legato di contratto, con particolare attenzione agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, nonché agli articoli del codice civile

Indice dei contenuti

  • Il legato di contratto: inquadramento generale
  • La struttura e i presupposti di validità
  • Il contenuto del legato: condizioni contrattuali e forma
  • L’esecuzione del legato e l’intervento del giudice
  • Ipotesi particolari
    • Il legato di contratto preliminare
    • Il legato di contratto di vendita
    • Il legato di contratto di appalto
    • Il legato di contratto di rendita vitalizia
    • Il legato di contratto di locazione
    • Il legato di contratto di lavoro subordinato

Il legato di contratto: inquadramento generale

Il legato di contratto è una disposizione testamentaria che, invece di attribuire direttamente un bene o un diritto, riconosce al legatario il diritto di concludere un contratto con l’onerato alle condizioni previste dal testatore.

Tale legato deve rispettare i principi generali in materia di contratti, inclusi i limiti derivanti dall’intuitus personae, e non può avere ad oggetto contratti strettamente personali, la cui stipulazione dipenda dalle qualità individuali dei soggetti.

All’apertura della successione, il legatario acquista automaticamente un diritto di credito nei confronti dell’onerato, il quale è tenuto a prestare il consenso alla conclusione del contratto indicato, secondo quanto previsto nel testamento.

La struttura e i presupposti di validità

Il diritto a stipulare un contratto

Il legato di contratto attribuisce un diritto a stipulare (diritto di credito), non un diritto finale sul bene oggetto del contratto.

Il legato può riguardare, ad esempio, una compravendita, un mutuo, un appalto o un contratto di fornitura.

Il rispetto della disciplina contrattuale

Affinché il legato sia utile per il legatario, il testatore deve indicare le condizioni del contratto.

Non è consentito che il testamento incida sulla causa del contratto: non si può, ad esempio, disporre un legato di vendita senza corrispettivo, poiché ciò equivarrebbe ad una donazione.

Il contenuto del legato: condizioni contrattuali e forma

Condizioni espresse o per relationem

Il testatore può indicare le condizioni contrattuali nel testamento oppure per relationem, facendo riferimento a parametri oggettivi.

È legittimo, ad esempio, legare il diritto a stipulare un contratto di mutuo al tasso d’interesse vigente a una certa data, o una vendita al prezzo già pattuito in un contratto simile.

Termine per la stipula

Sebbene non essenziale, è opportuno che il testatore indichi un termine entro il quale il contratto deve essere stipulato.

La mancanza di un termine potrebbe rendere inefficace il legato, specie in situazioni in cui il contratto risponde a una specifica esigenza temporale del legatario.

Contratti di durata

Nel caso di legato avente ad oggetto contratti di durata – come un comodato o una fornitura – il testatore dovrebbe prevedere una durata minima sufficiente.

Anche in assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che l’onerato non possa eseguire un contratto fittizio o immediatamente risolto, in quanto si frustra la volontà del testatore.

L’esecuzione del legato e l’intervento del giudice

Rifiuto dell’onerato e rimedio giudiziale

Se l’onerato si rifiuta di stipulare il contratto, il legatario può avvalersi dell’art. 2932 c.c., ottenendo dal giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.

Clausole sanzionatorie e sostituzioni

Il testatore può prevedere una penale testamentaria per l’inadempimento dell’onerato, oppure subordinare altri legati alla mancata esecuzione del contratto da parte dell’onerato, inserendo una condizione risolutiva alla sua attribuzione.

Rinuncia del legatario

Il legatario, non essendo obbligato a concludere il contratto, può sempre rifiutare di prestare il consenso, il che equivale a una rinuncia al legato.

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Ipotesi particolari

Il legato di contratto preliminare

Il testatore può disporre che il legatario abbia il diritto di concludere un contratto preliminare, cioè un accordo che obbliga le parti a stipulare un successivo contratto definitivo.

In questo caso, si instaurano due obbligazioni:

  1. L’obbligo dell’onerato di stipulare il contratto preliminare;
  2. L’obbligo, derivante dal preliminare, di concludere il contratto definitivo.

Il legato di contratto di vendita

Il legato può avere per oggetto la conclusione di un contratto di compravendita, a condizione che il testatore indichi espressamente:

  • Il tipo di diritto da trasferire (proprietà, usufrutto, ecc.);
  • Il soggetto obbligato (onerato o legatario);
  • Il prezzo da corrispondere.

Un esempio di tale legato è: «lego a Caio il diritto di acquistare la piena proprietà dell’appartamento [… descrizione appartamento … ], mediante un contratto di compravendita da stipularsi con Mevio, per il prezzo di 400.000 euro».

Il legato di contratto di appalto

Nel caso del contratto di appalto, il legato può riguardare:

  • Il legatario committente: ha diritto a che l’onerato esegua un’opera o un servizio dietro pagamento;
  • Il legatario appaltatore: ha diritto a che l’onerato stipuli un contratto in cui si impegna a retribuire l’opera o il servizio prestato dal legatario.

Questa seconda ipotesi richiede particolare attenzione, data la necessità che il legatario possieda i requisiti per assumere la qualifica di appaltatore.

Il legato di contratto di rendita vitalizia

Il testatore può prevedere direttamente, con effetto immediato, una rendita vitalizia a favore del legatario fin dall’apertura della successione, ai sensi dell’art. 1872, comma 2, c.c. In alternativa, può disporre un legato che abbia per oggetto la conclusione di un contratto di rendita vitalizia tra vivi. In questo secondo caso, la costituzione della rendita può avvenire:

  1. a titolo gratuito, dando luogo a una liberalità mediante un legato di natura obbligatoria;
  2. a titolo oneroso, con il pagamento di una somma di denaro o la cessione di un diritto reale su beni mobili o immobili. In tale ipotesi, il legatario può essere tanto il beneficiario della rendita (che riceve la prestazione vita natural durante a fronte del pagamento di un corrispettivo), quanto il soggetto obbligato a erogarla (che riceve un bene o un importo, in cambio dell’impegno a corrispondere la rendita).

Il legato di contratto di locazione

Il legato di contratto di locazione consiste in una disposizione testamentaria che attribuisce al legatario il diritto di stipulare un contratto di locazione, o di ottenere la proroga di uno già in essere.

Il legatario può essere indicato come locatore (acquisendo il diritto di concedere in locazione un immobile e percepirne il canone) oppure come conduttore (acquisendo il diritto di utilizzare un immobile dietro pagamento del canone).

In ogni caso, il legato deve rispettare la causa tipica del contratto e le norme inderogabili che lo regolano.

Il godimento dell’immobile deve avvenire dietro corrispettivo, evitando che il legato si trasformi surrettiziamente in un comodato gratuito.

Il legato di contratto di lavoro subordinato

Il contratto di lavoro subordinato implica che un soggetto presti attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, in cambio di una retribuzione.

Il legato di contratto di lavoro subordinato consiste nel diritto, attribuito per testamento, di concludere un contratto di lavoro.

Tale forma di legato è ammessa dalla dottrina, ma non può avere ad oggetto i contratti in cui rilevano le qualità personali delle parti (i cosiddetti contratti intuitu personae).

È ritenuto valido solo se la prestazione è fungibile, cioè tale da poter essere svolta da chiunque con competenze equivalenti, come nel caso di un cassiere o di un operaio generico. Diversamente, non può essere oggetto di legato l’attività di un dirigente d’azienda o simili.

Anche nei casi in cui la prestazione sia fungibile, l’aspetto personale conserva una certa rilevanza: per questo motivo, se l’onerato rifiuta di stipulare il contratto, non può essere costretto a farlo con una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. L’unico rimedio per il legatario è il risarcimento del danno.

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