Il legato alternativo rappresenta una particolare forma di legato testamentario in cui il testatore attribuisce al beneficiario uno tra due o più beni determinati la cui scelta, nel silenzio, è rimessa all’onerato.
Questo istituto, sebbene non espressamente disciplinato dal codice civile, trova fondamento nell’art. 665 c.c., che dispone: “Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato, a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo“.
In questo articolo analizzeremo la natura giuridica del legato alternativo, le modalità di esercizio della facoltà di scelta, le conseguenze in caso di inadempimento e le differenze con il legato con facoltà alternativa.
Indice dei contenuti
- Cos’è il legato alternativo?
- La scelta nel legato alternativo: soggetti e criteri
- Cosa succede se il titolare della scelta non può o non vuole esercitarla?
- Scelta affidata all’onerato o al legatario
- Scelta affidata a un terzo
- Differenze tra legato alternativo e legato con facoltà alternativa
- Il legato con facoltà alternativa: caratteristiche e disciplina
- Conseguenze in caso di perimento del bene
Cos’è il legato alternativo?
Il legato alternativo è una disposizione testamentaria mediante la quale il testatore attribuisce al legatario, all’onerato o a un terzo la facoltà di scegliere tra due o più beni determinati.
Un esempio classico è la formula: «Lego a Caio la mia auto d’epoca oppure il mio cavallo».
A differenza del legato di genere, in cui il bene è determinabile ma non ancora specificato, nel legato alternativo i beni sono già individuati dal testatore.
Ciò costituisce un’eccezione al principio di personalità del testamento, poiché la scelta finale è demandata a un soggetto diverso dal defunto.
La scelta nel legato alternativo: soggetti e criteri
L’art. 665 c.c. stabilisce che la scelta spetta all’onerato, salvo diversa volontà del testatore, che può attribuirla al legatario o a un terzo.
A differenza del legato di genere (art. 632 c.c.), la scelta non richiede l’impiego del prudente arbitrio, poiché è già circoscritta alle alternative indicate dal testatore.
Se la scelta fosse lasciata a un terzo senza alcun vincolo (es. «Lego a Caio quello che Sempronio vorrà»), la disposizione sarebbe nulla per eccessiva discrezionalità (art. 631 c.c.).
Cosa succede se il titolare della scelta non può o non vuole esercitarla?
In caso di mancata scelta, occorre distinguere tra diverse ipotesi:
1. Scelta affidata all’onerato o al legatario
Se l’onerato o il legatario non possono esercitare la scelta (es. per premorienza), la facoltà si trasmette ai loro eredi (art. 666 c.c.).
Se invece rifiutano di scegliere:
- Per l’onerato, si applica per analogia l’art. 631 c.c., ultimo comma: la scelta è effettuata dal presidente del tribunale.
- Per il legatario, la dottrina è divisa:
- Alcuni ritengono che il silenzio equivalga a rinuncia al legato.
- Altri sostengono che si debba fissare un termine giudiziale, trascorso il quale il legato si estingue.
- Una terza teoria ritiene che la scelta passi all’onerato senza pregiudizio del diritto del legatario.
2. Scelta affidata a un terzo
Se il terzo designato non può o non vuole scegliere, si applica l’art. 631 c.c., ultimo comma, e la decisione è rimessa al giudice.
Differenze tra legato alternativo e legato con facoltà alternativa
Mentre il legato alternativo prevede due beni tra cui scegliere, il legato con facoltà alternativa attribuisce un bene determinato, concedendo all’onerato la possibilità di sostituirlo con un’altra prestazione (es. «Lego a Caio il mio fondo, ma gli eredi possono pagarne il valore in denaro»).
Il legato con facoltà alternativa: caratteristiche e disciplina
Il legato con facoltà alternativa si configura come una particolare tipologia di disposizione testamentaria in cui il testatore attribuisce all’onerato (generalmente l’erede) la facoltà di adempiere alla prestazione legata in una forma alternativa rispetto a quella originariamente prevista.
A differenza del legato alternativo, che prevede la scelta tra due o più beni determinati, in questa fattispecie il testatore dispone un legato principale (ad esempio, la consegna di un immobile) ma concede all’onerato la possibilità di liberarsi dall’obbligo eseguendo una prestazione sostitutiva (come il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore del bene).
Un esempio tipico è la clausola: «Lego a Tizio la proprietà del mio appartamento in via Milano, ma i miei eredi potranno optare per corrispondergli invece un importo pari al suo valore di mercato».
Il legato con facoltà alternativa non è espressamente disciplinato dal codice civile, ma la sua validità è pacificamente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza, anche in considerazione di disposizioni analoghe presenti nell’ordinamento, come l’art. 651 c.c. in materia di legato di cosa altrui.
In tale ipotesi, infatti, l’onerato ha la facoltà di acquistare la cosa legata per trasferirla al legatario oppure di pagarne direttamente il valore.
Conseguenze in caso di perimento del bene
La principale differenza concerne gli effetti del perimento del bene legato.
Nel legato alternativo, se uno dei beni indicati viene a mancare, il legato si concentra sull’altra opzione disponibile (artt. 1288-1289 c.c.).
Nel legato con facoltà alternativa, invece, se il bene principale perisce prima dell’adempimento, il legato si estingue e il legatario non potrà pretendere la prestazione sostitutiva, salvo che il perimento non sia imputabile all’onerato (art. 673 c.c.).
Tale disciplina riflette la natura accessoria della facoltà alternativa, che presuppone la sussistenza del bene principale per poter essere esercitata. La scelta dell’onerato, inoltre, deve essere effettuata entro un termine ragionevole e, in caso di controversie, potrà essere definita dall’autorità giudiziaria sulla base della volontà del testatore e dei principi di buona fede.
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