La transazione è uno strumento contrattuale di grande rilevanza nella prassi, che consente alle parti di porre fine a una lite già in corso o di prevenire un conflitto futuro attraverso reciproche concessioni.
In ambito civilistico, la sua disciplina è contenuta negli articoli 1965 e seguenti del codice civile.
Questo articolo analizza in dettaglio la nozione di transazione, le sue caratteristiche, i limiti di applicabilità, le conseguenze in caso di invalidità e gli effetti in caso di inadempimento, con l’obiettivo di fornire una panoramica completa sotto il profilo giuridico e operativo.
Indice dei contenuti
- Nozione di transazione: l’art. 1965 c.c.
- La funzione della transazione e le concessioni reciproche
- La transazione novativa
- I limiti oggettivi e soggettivi: diritti indisponibili e capacità di agire
- Transazione su titolo nullo: disciplina dell’art. 1972 c.c.
- Forma della transazione
- Impugnazione della transazione: i casi ammessi
- Errore di diritto e lite temeraria
- Falsità e documenti sopravvenuti
- Lesione
Nozione di transazione: l’art. 1965 c.c.
L’art. 1965 del codice civile definisce la transazione come “il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
Si tratta di un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive, caratterizzato dall’elemento delle reciproche concessioni, le quali rappresentano il nucleo essenziale dell’accordo.
La transazione può avere ad oggetto sia controversie già in atto, come nel caso in cui l’appaltatore chieda un compenso maggiore per l’opera compiuta, contestato dal committente, sia potenziali controversie future, il cui insorgere le parti intendono evitare.
La funzione della transazione e le concessioni reciproche
Perché si abbia transazione è indispensabile che vi siano concessioni reciproche: entrambe le parti devono rinunciare in parte alle proprie pretese originarie. Se una parte aderisce integralmente alla posizione dell’altra, non vi è transazione ma semplice rinuncia ad agire o a resistere.
Tale contratto si fonda su un compromesso che ha la funzione di evitare il rischio, l’onere economico e l’incertezza del giudizio. Il compromesso concluso si sostituisce alla situazione giuridica preesistente, assumendo il ruolo di nuova fonte regolatrice del rapporto, a prescindere dalla correttezza delle originarie posizioni delle parti.
La transazione novativa
Secondo il 2° comma dell’art. 1965 c.c., la transazione può non limitarsi a regolare la lite in corso ma anche creare, modificare o estinguere rapporti diversi, producendo effetti novativi. Un esempio tipico è il caso in cui, a fronte di una contestazione sulla difettosità della merce, le parti si accordino per una fornitura suppletiva gratuita, anziché discutere sul valore risarcitorio.
È importante sottolineare che, in presenza di una transazione novativa, le pretese originarie non possono essere fatte valere nuovamente, anche in caso di inadempimento della transazione, a meno che ciò non sia stato espressamente previsto nel contratto (art. 1976 c.c.).
I limiti oggettivi e soggettivi: diritti indisponibili e capacità di agire
La transazione non può riguardare diritti indisponibili, come previsto dall’art. 1966, comma 2, c.c. Ne consegue, ad esempio, che non è ammessa una transazione su questioni relative alla filiazione o allo status familiare.
Dal punto di vista soggettivo, è necessario che le parti abbiano la capacità di disporre dei diritti oggetto della lite.
L’art. 1966, comma 1, c.c. prevede che, in caso contrario, la transazione debba essere autorizzata. Si pensi alla necessità di autorizzazione del giudice tutelare per le transazioni che coinvolgono minori, ex art. 320, comma 3, c.c.
Transazione su titolo nullo: disciplina dell’art. 1972 c.c.
L’art. 1972 c.c. distingue due ipotesi:
- Se la transazione ha per oggetto un contratto illecito, essa è nulla (comma 1).
- Se invece la transazione si riferisce a un contratto nullo per altre ragioni (es. mancanza di uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 1325 c.c.), essa è annullabile solo su iniziativa della parte che ignorava la causa di nullità (comma 2).
Non è sufficiente, tuttavia, la nullità di singole clausole del contratto sottostante per determinare la nullità della transazione. Occorre verificare l’essenzialità delle clausole stesse alla luce dell’art. 1419 c.c., come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 31 maggio 2012, n. 8776.
Forma della transazione
La transazione deve essere provata per iscritto, come stabilito dall’art. 1967 c.c. La forma scritta è dunque richiesta ad probationem.
Tuttavia, quando la transazione ha ad oggetto controversie relative a diritti reali su beni immobili, essa deve rivestire la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1350, n. 12, c.c.
Impugnazione della transazione: i casi ammessi
Errore di diritto e lite temeraria
L’art. 1969 c.c. preclude l’impugnazione della transazione per errore di diritto sulle questioni oggetto della lite. Ciò riflette la funzione stessa del contratto transattivo, che mira a evitare l’accertamento giudiziale.
Tuttavia, l’art. 1971 c.c. consente l’annullamento della transazione se una delle parti ha agito con consapevole temerarietà, ovvero se ha transatto pur sapendo di essere totalmente priva di fondamento giuridico. In tal caso, l’altra parte può invocare la nullità dell’accordo per dolo.
Falsità e documenti sopravvenuti
Ai sensi dell’art. 1973 c.c., la transazione è annullabile se fondata su documenti poi riconosciuti falsi. Parimenti, l’art. 1975, comma 2, c.c. prevede l’annullabilità se, dopo la conclusione della transazione, emergono documenti nuovi e ignoti che avrebbero potuto incidere sulla volontà della parte al momento della stipula.
Lesione
L’art. 1970 c.c. stabilisce che la transazione non può essere impugnata per lesione. Ciò è coerente con la logica del contratto, che si fonda sul compromesso e presuppone una rinuncia parziale alle rispettive pretese.
Ammettere un controllo sulla sproporzione dei vantaggi comporterebbe una verifica della fondatezza delle pretese originarie, vanificando l’effetto preclusivo proprio della transazione.
Avvocato civilista Roma – Assistenza e rappresentanza legale diritto civile
L’avv. Alessandro Paccosi è avvocato civilista a Roma e avvocato divorzista a Roma. Offre servizi di consulenza, assistenza (anche online) e rappresentanza legale in tutti i settori del diritto civile. Si occupa in particolare di: successioni ereditarie, diritto immobiliare, diritto di famiglia e responsabilità civile.
Se hai un quesito o un dubbio in materia di diritto civile puoi contattarci e richiedere una consulenza in sede tramite:
Se sei impossibilitato a recarti presso lo studio in Roma puoi usufruire del servizio AVVOCATO ONLINE pensato appositamente per coloro che preferiscono ricevere una consulenza a distanza.