rescissione del contratto significato presupposti effetti

La rescissione del contratto | Significato | Presupposti ed effetti

In questo articolo, approfondiremo i presupposti della rescissione del contratto e, in particolare, esamineremo la rescissione per lesione e la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo.

Inoltre, analizzeremo le caratteristiche fondamentali dell’azione di rescissione, offrendo un quadro chiaro di come questo istituto giuridico possa essere impiegato per garantire che i contratti rimangano in linea con gli ideali di equità e giustizia.

Indice dei contenuti:

Rescissione del contratto: significato

Solitamente, il legislatore non tiene in considerazione l’equilibrio nella transazioni tra privati.

Spetta alle parti coinvolte stabilire i termini economici dell’operazione e valutare se l’accordo sia conveniente. L’ordinamento, pertanto, in linea di principio non interferisce con questa libertà (come stabilito dall’art. 1322, comma 1, c.c.).

Tuttavia, la legge fornisce protezioni di natura procedimentale. Ad esempio, interviene con la facoltà di annullamento del contratto nel caso di vizio della volontà.

Inoltre, come nel caso oggetto del presente articolo, la legge protegge la parte che ha stipulato un contratto svantaggioso a causa di circostanze particolari.

In tali situazioni, infatti, la legge consente l’esercizio dell’azione volta a rescindere un contratto.

La rescissione del contratto, pertanto, significa ricondurre ad equilibrio ovvero risolvere i contratti a prestazioni corrispettive caratterizzati da un notevole sbilanciamento tra le parti.

Presupposti per rescindere un contratto

Per rescindere un contratto deve sussistere una delle seguenti situazioni:

1) il contratto è stato stipulato in stato di pericolo

2) vi sia stata una lesione lesione.

Rescissione del contratto stipulato in stato di pericolo

Per promuovere vittoriosamente un’azione di rescissione per un contratto stipulato in stato di pericolo, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti (come previsto dall’art. 1447 c.c.):

a) la presenza di uno stato di pericolo, in cui si trovava uno dei contraenti o un’altra persona, al quale il contraente ha cercato di rimediare stipulando il contratto.

Questo stato di pericolodeve consistere in una minaccia attuale di un grave danno per la persona.Pertanto, non costituisce uno stato di pericolo rilevante ai fini della rescissione del contratto una minaccia attuale di grave danno ricadente esclusivamente cose.

La definizione di stato di pericolo ricalca sostanzialmente quella dello stato di necessità, che esonera l’agente da responsabilità penali e civili per il fatto commesso (ai sensi degli articoli 54 del codice penale e 2045 del codice civile).

Ad ogni modo, è importante notare che è ammessa la rescissione del contratto anche se il soggetto che trovasi in uno stato di pericolo abbia deliberatamente causato tale situazione o avrebbe potuto evitarla. Ad esempio, se una persona si è avventurata da sola su una montagna, non è in grado di scendere ed ha bisogno dell’aiuto di una guida che approfitta della situazione per richiedere un compenso eccessivo.

D’altra parte, chi ha causato un danno per sfuggire a un pericolo da lui stesso creato non può richiamare alcuna giustificazione per esimersi dalla responsabilità

b) la consapevolezza della controparte contrattuale della sussistenza dello stato di pericolo

c) la conclusione del contratto in condizioni iniquità , in cui il contraente in stato di pericolo ha dovuto sottostare (ad esempio una richiesta di pagamento sproporzionata per fornire aiuto).

La legge tuttavia conferisce al giudice il potere di determinare, a seconda delle circostanze, un compenso equo per il soccorritore (articolo 1447 del Codice civile).

Rescissione per lesione

Il codice civile, inoltre, ha introdotto un’azione di carattere generale volta a risolvere quelle situazioni in cui i contratti a prestazioni corrispettive sono caratterizzati da un notevole squilibrio tra le parti.

Gli elementi richiesti dall’articolo 1448 del codice civile sono i seguenti:

a) Un elemento di tipo oggettivo: la “lesione“, che in questo contesto denota uno squilibrio considerevole tra ciò che entrambe le parti si sono impegnate a fornire.

La legge stabilisce un criterio quantitativo preciso: la lesione deve superare la metà (rescissione ultra dimidium), il che significa che il valore della prestazione fornita o promessa dalla parte danneggiata, calcolato al momento della stipula del contratto, deve essere almeno il doppio del valore della controprestazione (conformemente all’articolo 1448, commi 1 e 2, c.c.).

La lesione, tra l’altro, deve rimanere invariata fino al momento in cui si presenta la domanda: se, a causa di variazioni successive del valore, l’equilibrio che la legge mira a preservare è stato ristabilito, non c’è motivo per rescindere il contratto (asi sensi dell’articolo 1448, comma 3, del c.c.).

Inoltre, il concetto di lesione non può trovare applicazione nell’ambito dei contratti aleatori, in quanto intrinsecamente caratterizzati dalla possibilità che una delle parti possa ottenere un vantaggio sproporzionato, a spese dell’altra, dovuto al caso o alla fortuna.

b) Un secondo aspetto, sempre oggettivo costituito dallo “stato di bisogno” della parte danneggiata. Lo stato di bisogno non implica necessariamente una condizione di assoluta indigenza. Esso si riferisce a difficoltà finanziarie, anche temporanee, che influiscono sulla capacità di contrarre e possono costituire una valida motivazione per accettare uno squilibrio nelle prestazioni.

Questa situazione si verifica spesso quando una persona ha un immediato bisogno di liquidità e pertanto è disposta a stipulare contratti svantaggiosi, come ad esempio vendere beni di valore a prezzi notevolmente inferiori.

Lo stato di bisogno, inoltre, si distingue nettamente dallo stato di pericolo: il primo riguarda una difficoltà economica, mentre il secondo comporta la necessità di proteggere sé stessi o altri da un pericolo concreto di gravi danni fisici.

c) Un elemento soggettivo, rappresentato dalla circostanza che la controparte abbia approfittato dello stato di bisogno in cui versava l’altra. In questo contesto, anche un comportamento passivo è sufficiente, a condizione che ci sia consapevolezza dello stato di bisogno dell’altra parte e si traggano benefici economici eccessivi dalla stipulazione del contratto.

Riduzione ad equità

Il contraente contro cui è rivolta l‘azione di rescissione ha la possibilità di evitarla eliminando la causa del disequilibrio, ovvero offrendo un incremento nella sua prestazione o apportando modifiche al contratto in grado di riportarlo a condizioni di equità.

In altre parole, il contraente può rimediare alla situazione ristabilendo un equilibrio tra le due prestazioni mediante un adeguamento del contratto.

Azione di rescissione e differenze con l’azione di annullamento

L’azione di rescissione si distingue in modo evidente dall’azione di annullamento:

  • non si applicano all’azione di rescissione le norme sulla convalida di cui all’art. 1451 c.c. previste per l’azione di annullamento
  • l’unico mezzo per rimuovere la sproporzione è rappresentato dalla prestazione del supplemento l’azione di rescissione non ha effetto retroattivo. Il che significa che non influisce sui diritti già acquisiti da terzi, fatti salvi i principi in tema di trascrizione
  • l’azione di rescissione è sottoposta ad un termine di prescrizione particolarmente breve: un anno dalla conclusione del contratto.

Rescissione del contratto – Consulenza ed assistenza legale

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