Institutio ex re certa | Beni immobili e mobili

L’institutio ex re certa rappresenta un istituto di particolare rilievo nell’ambito della successione testamentaria.

La sua corretta qualificazione incide profondamente sulla distinzione tra erede e legatario, soprattutto quando il testatore attribuisce specifici beni immobili o mobili.

L’ordinanza n. 15387 del 3 giugno 2024 della Corte di Cassazione (Sezione II civile) affronta in modo puntuale l’applicazione dell’art. 588 c.c., chiarendo i criteri per distinguere tra legato e istituzione di erede ex re certa.

Indice dei contenuti:

  • Institutio ex re certa e successione a titolo universale
  • Il significato dell’art. 588 c.c. e la distinzione tra erede e legatario
  • L’interpretazione della volontà testamentaria e l’art. 1362 c.c.
  • La rilevanza della forma testamentaria e delle espressioni utilizzate
  • L’importanza della vis expansiva dell’institutio ex re certa
  • La valutazione dei beni mobili e l’irrilevanza della loro entità rispetto all’immobile
  • L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione 15387/2024

Institutio ex re certa e successione a titolo universale

L’institutio ex re certa, disciplinata dall’art. 588 c.c., si realizza quando il testatore, pur indicando beni specifici nel testamento, intende comunque chiamare il beneficiario all’intera eredità o a una sua quota.

Nonostante l’apparente contraddizione, è ammissibile che un’eredità venga devoluta in riferimento a beni determinati, se tale è la volontà del testatore.

La giurisprudenza ammette l’istituzione di erede ex re certa anche in presenza di più assegnazioni a soggetti differenti, laddove vi sia la prova che il testatore abbia inteso designare gli istituiti come successori a titolo universale, piuttosto che come semplici legatari.

Il significato dell’art. 588 c.c. e la distinzione tra erede e legatario

L’art. 588 c.c. distingue tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare. Il primo comma si riferisce all’istituzione di erede e il secondo al legato.

Secondo l’insegnamento costante della Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 15387/2024, l’assegnazione di beni determinati costituisce successione a titolo universale (institutio ex re certa) quando risulta la volontà di attribuire al beneficiario l’universalità dei beni o una quota del patrimonio.

Se invece il testatore si è limitato a disporre beni specifici, la disposizione assume natura di legato.

L’interpretazione della volontà testamentaria e l’art. 1362 c.c.

L’indagine sulla natura dell’attribuzione testamentaria è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, che deve ricostruire l’effettiva volontà del testatore.

Ai sensi dell’art. 1362 c.c., applicabile anche in materia testamentaria, l’interpretazione deve combinare l’elemento letterale con quello logico, in coerenza con il principio della conservazione del testamento.

La Cassazione ha confermato che tale interpretazione, se congruamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità.

La rilevanza della forma testamentaria e delle espressioni utilizzate

Nel caso deciso dalla Cassazione, la testatrice aveva redatto un testamento pubblico, con il quale revocava ogni disposizione anteriore e attribuiva un unico bene immobile, con relative pertinenze, a un beneficiario.

L’uso dell’espressione “lascio” e l’indicazione specifica delle pertinenze evidenziano l’intenzione della de cuius di valorizzare il bene non solo economicamente, ma anche affettivamente, come elemento centrale del suo patrimonio.

Questi elementi sono stati ritenuti coerenti con una institutio ex re certa, piuttosto che con un semplice legato.

L’importanza della vis expansiva dell’institutio ex re certa

Un tratto distintivo dell’institutio ex re certa è la cosiddetta vis expansiva, ovvero la capacità dell’attribuzione di estendersi a beni non espressamente indicati nel testamento, ma sopravvenuti o ignoti al testatore al momento della redazione.

Tuttavia, questa espansione non riguarda beni chiaramente conosciuti e non menzionati. Proprio per tale ragione, nel caso in esame, il richiamo espresso anche alle pertinenze dell’immobile è stato considerato necessario, poiché l’institutio ex re certa non produce effetti analoghi all’istituzione di erede espressa, la quale comporta l’attribuzione automatica anche di pertinenze ai sensi dell’art. 818 c.c.

La valutazione dei beni mobili e l’irrilevanza della loro entità rispetto all’immobile

Un altro punto rilevante è rappresentato dalla presenza di beni mobili di valore inferiore. La Cassazione ha ritenuto ininfluente il fatto che nell’asse ereditario vi fossero anche beni mobili, non espressamente considerati nel testamento.

In particolare, la sentenza impugnata aveva osservato come tali beni avessero un valore notevolmente inferiore rispetto all’immobile attribuito a Tizio, elemento che confermava la coerenza dell’interpretazione della disposizione come institutio ex re certa.

L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione 15387/2024

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse effettuato una ricostruzione logicamente e giuridicamente fondata della volontà della testatrice. Il ricorrente, secondo la Corte, aspirava soltanto a un’interpretazione alternativa, ma non era in grado di dimostrare vizi logici o giuridici nella decisione impugnata.

Di conseguenza, il tentativo di sovvertire l’accertamento compiuto dal giudice di merito è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese processuali.

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