L’indegnità a succedere è un istituto del diritto successorio disciplinato dall’art. 463 del Codice civile.
Indice dei contenuti:
- Significato di indegnità a succedere
- Le cause dell’indegnità a succedere
- Le conseguenze dell’indegnità
- La riabilitazione dell’indegno
- Azione di indegnità – come estromettere gli indegni
- Avvocato successioni | Consulenza legale
Significato di indegnità a succedere
L’indegnità è una causa di rimozione della capacità di divenire erede per opera della legge. Questa rimozione della capacità di succedere si verifica nei confronti di chi, per la sua condotta verso il defunto, è ritenuto non meritevole di succedere.
Si tratta di una sanzione civile e non penale, in quanto:
- sopravvive anche all’estinzione dell’eventuale reato da cui è stata originata
- può essere promossa anche contro un soggetto defunto.
Le cause dell’indegnità a succedere
Le cause dell’indegnità a succedere sono elencate dall’art. 463 c.c. e si distinguono in due categorie:
- fatti che attentano all’incolumità fisica e/o morale del de cuius;
- fatti che attentano alla libertà di testare;
Tra i primi rientrano i fatti penalmente rilevanti perpetrati nei confronti del defunto o suoi stretti familiari, quali: omicidio (anche tentato), calunnia ovvero falsa testimonianza.
Nella seconda categoria vi rientrano, tra l’altro, le seguenti attività: l’aver indotto il defunto (con dolo o violenza) a far revocare o modificare il testamento, l’aver soppresso, celato o alterato il testamento, l’aver formato un testamento falso.
Analisi a parte merita un ultima causa di indegnità introdotta dalla L. n. 137/2008, la quale è prevista nei confronti di chi:
“essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima“
Trattasi di una ipotesi tassativa che richiede, come per le altre cause, una sentenza che dichiari la condizione di indegnità a succedere. Dalla sua tassatività deriva che non costituisce presupposto dell’indegnità a succedere la perdita della responsabilità genitoriale per cause diverse da quelle previste dall’art. 330 c.c.
Alcuni interpreti, valorizzando il dato letterale della norma, ritengono che questa ipotesi di indegnità non possa più verificarsi dal momento in cui il figlio (di cui i genitori abbiano perso la responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.) sia divenuto maggiorenne.
Le conseguenze dell’indegnità
Analizziamo a questo punto quali sono le conseguenze che derivano dalla dichiarazione di indegnità a succedere.
Gli studiosi si dividono tra chi interpreta l’indegnità come “causa di incapacità a succedere” e chi, invece, la ritiene quale “causa di esclusione dalla successione“.
Questa distinzione non ha un valore puramente teorico dato che dall’adesione alla prima o alla seconda tesi discende anche una diversa applicazione concreta dell’istituto. Pertanto:
- se intesa quale causa di incapacità a succedere: il soggetto indegno è incapace a succedere sin dall’apertura della successione e, conseguentemente, la sentenza di accertamento dell’indegnità avrebbe un valore meramente “dichiarativo” da cui l’imprescrittibilità della relativa azione giudiziaria.
- invece, considerandola causa di esclusione dalla successione: fino alla pronuncia della sentenza di indegnità il soggetto sarebbe pienamente capace di succedere; la sentenza avrebbe un valore costitutivo e la relativa azione sarebbe soggetta all’ordinario termine di prescrizione di 10 anni.
Sebbene non esita allo stato attuale una interpretazione certamente corretta, si può ritenere che la tesi dell’indegnità quale causa di esclusione dalla successione sia quella maggiormente seguita e avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Da ultimo è importante ricordare anche che la pronuncia indegnità rientra tra i presupposti degli istituti della “sostituzione“, “rappresentazione” e “accrescimento“, in quanto trattasi di circostanza che impedisce al chiamato di accettare l’eredità.
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La riabilitazione dell’indegno
Colui che è stato dichiarato indegno può essere riabilitato successivamente. L’art. 466 c.c. prevede due modalità di riabilitazione, classificate dalla dottrina in:
- riabilitazione totale
- riabilitazione parziale
La riabilitazione totale (o espressa) è quella che deriva da una espressa dichiarazione proveniente dalla persona della cui successione si tratta contenuta in un atto pubblico (atto notarile) oppure direttamente nel proprio testamento (mentre non è valida tramite scrittura privata, anche autenticata). Una volta effettuata, la dichiarazione di riabilitazione diventa irrevocabile e, pertanto, non sarà ritrattabile anche in caso di successiva revoca del testamento nel quale era stata inserita.
La riabilitazione c.d. parziale si verifica qualora il soggetto indegno (non espressamente riabilitato) sia beneficiato di una o più disposizioni da parte del testatore consapevole della causa di indegnità. La dottrina e la giurisprudenza tuttavia, ritengono che la riabilitazione parziale non sia una vera e propria riabilitazione bensì una mera attribuzione di uno o più beni specifici in favore di un soggetto che si sapeva essere indegno.
Da ciò ne derivano importanti conseguenze di ordine pratico:
- In primo luogo, ove il beneficiato sia anche un legittimario non avrà la possibilità di proporre azione di riduzione per l’eventuale lesione dei propri diritti di legittima;
- Inoltre, questa attribuzione, a differenza della riabilitazione totale (o vera riabilitazione) non è irrevocabile.
Azione di indegnità – come estromettere gli indegni
Per estromettere i soggetti indegni dalla successione è necessario promuovere una apposita azione giudiziale. E’ bene ricordare che trattandosi di questione ereditaria, l’azione giudiziale diviene procedibile solo dopo aver tentato di raggiungere un accordo tramite la procedura di mediazione obbligatoria.
I soggetti legittimati a promuovere l’azione volta a far dichiarare un soggetto indegno a succedere sono:
- Coloro che hanno diritto a succedere in mancanza dell’indegno: ossia coloro i quali hanno interesse a rendere attuale la delazione testamentaria nei propri confronti.
- Lo Stato: ai sensi dell’art. 586 c.c. lo Stato è l’erede necessario in mancanza degli eredi individuati dalla legge (parenti fino al sesto grado).
- Creditori dei chiamati ulteriori in via surrogatoria: in virtù del fatto che ai sensi dell’art 524 c.c. hanno la facoltà di farsi autorizzare giudizialmente ad accettare l’eredita al posto del rinunciante.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva, cioè i soggetti nei confronti dei quali è possibile promuovere l’azione di indegnità, vi rientrano:
- Il soggetto indegno che abbia accettato l’eredità: qualora il soggetto indegno sia deceduto dopo l’apertura della successione, ma prima di aver accettato, l’azione dovrà essere promossa ei confronti degli eredi dell’indegno.
- Eredi dell’indegno.
- Successori a titolo particolare (legatari): l’indegnità può essere pronunciata non solo nei confronti degli eredi, ma anche nei confronti dei successori a titolo particolare (beneficiari di un legato).
La domanda si propone tramite atto di citazione davanti al Tribunale territorialmente competente per la successione (individuato sulla base dell’ultimo domicilio del defunto).
La sentenza emessa all’esito del giudizio avrà natura costitutiva con effetto retroattivo. Pertanto il soggetto sarà ritenuto indegno dall’apertura della successione.
Si ritiene che l’azione di indegnità sia soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall’apertura della successione (morte del de cuius) o dal verificarsi di uno di quei fatti che sono causa dell’indegnità, se avvenuti dopo l’apertura della successione.
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