L’imputazione ex se è uno dei due presupposti che permettono al legittimario di esperire l’azione di riduzione.
Questa operazione consiste nell’imputare alla propria quota di legittima (o quota di riserva) tutte le attribuzione ricevute dal de cuius a titolo di donazione o per testamento.
L’imputazione ex se è prevista dall’art. 564, comma 2, c.c. che dispone:
«In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato».
Indice dei contenuti:
- Imputazione ex se: a cosa serve
- Imputazione ex se e Rappresentazione
- L’imputazione ex se delle donazioni
- Momento in cui deve essere calcolato il valore dei beni donati
- La dispensa dall’imputazione ex se
- Natura giuridica della dispensa dell’imputazione ex se
- Dispensa dall’imputazione ex se e tutela dei donatari anteriori
Imputazione ex se: a cosa serve
La ragione per cui il Legislatore ha previsto l’imputazione ex se discende dalla presunzione che tutte le attribuzioni effettuate dal de cuius a favore dei legittimari siano state fatte “in conto di legittima”, cioè come una sorta di “acconto” o “anticipo” della quota di legittima prevista dal codice civile.
Attraverso l’imputazione ex se, pertanto, il legittimario può verificare se effettivamente abbia subito una lesione della legittima.
La quota di riserva, infatti, potrebbe già essere stata interamente attribuita al legittimario mediante donazioni in vita, sia dirette che indirette.
Un esempio aiuterà a chiarire.
Giovanni, coniugato senza figli e ascendenti, ha donato in vita alla moglie Carla un immobile del valore di 800.000 euro. Tramite testamento Giovanni istituisce erede universale l’amico Mario, pretermettendo completamente la moglie Carla. Il valore del patrimonio al momento dell’apertura della successione è di 200.000 euro.
In questo esempio la quota di riserva spettante alla moglie Carla è pari a 500.000 ( 1/2 del patrimonio complessivo) perché non ci sono figli e/o ascendenti.
Carla non può impugnare il testamento per lesione della legittima perché il suo diritto di riserva è stato completamente tacitato tramite la donazione dell’immobile del valore di 800.000
Nonostante l’art. 564 c.c. preveda espressamente che oggetto di imputazione ex se debbano essere “le donazioni e i legati”, si ritiene pacificamente che il legittimario debba imputare tutto quanto abbia ricevuto dal defunto, e pertanto:
- le donazioni e le liberalità indirette;
- legati testamentari;
- quanto ricevuto a titolo di eredità.
Imputazione ex se e Rappresentazione
La legge dispone che in caso di successione per rappresentazione, l’oggetto dell’imputazione ex se è costituito, sia da ciò che ha ricevuto il chiamato che non può ovvero non vuole accettare l’eredità (rappresentato), sia da ciò che ha ricevuto colui che subentra per rappresentazione (rappresentante).
L’articolo 564, comma 3, c.c. prevede infatti che:
«Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente».
Vediamo un esempio.
Supponiamo che Luigi (vedovo) ha donato all’unico figlio Marco un immobile del valore di 500.000 euro.
Tramite testamento Luigi istituisce eredi in parti uguali la compagna more uxorio Valeria ed il figlio Marco. Quest’ultimo però premuore al padre.
All’apertura della successione di Luigi, essendo Marco premorto, sono chiamati per rappresentazione i suoi figli, Matteo e Massimo.
Matteo e Massimo, in quanto eredi per rappresentazione del padre Marco, devono imputare alla propria quota di legittima (costituita dalla quota spettante al padre Marco, divisa per due) anche la donazione ricevuta dal padre Marco.
L’imputazione ex se delle donazioni
Oggetto dell’imputazione ex se sono tutti i beni oggetto di donazioni o liberalità indirette in favore degli eredi necessari.
Essi pertanto corrispondono ai beni oggetto di riunione fittizia e collazione ereditaria.
L’art. 564, ultimo comma, c.c. prevede, infatti, che:
«Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro è esente da collazione, è pure esente da imputazione».
Tuttavia è opportuno sottolineare una differenza tra riunione fittizia e imputazione ex se nell’ambito delle donazioni modali in cui l’onere sia posto a vantaggio di terzi.
- Nella riunione fittizia il valore dell’onere a vantaggio di terzi non deve essere detratto dal valore del donatum poiché esso non limita in alcun modo il depauperamento del donante;
- Al contrario, nell’imputazione ex se, il legittimario che ha ricevuto una donazione gravata da onere in favore di terzi deve detrarre il valore di quest’ultimo dalla donazione;
Momento in cui deve essere calcolato il valore dei beni donati
È molto importante chiarire qual è il momento di riferimento per il calcolo del valore dei beni donati oggetto di imputazione ex se.
Si ritiene che i beni oggetto di liberalità devono essere imputati alla porzione di riserva secondo il valore che hanno al tempo di apertura della successione.
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La dispensa dall’imputazione ex se
Al pari della dispensa dalla collazione, il disponente può dispensare il legittimario dall’imputazione ex se.
Tramite la dispensa dall’imputazione, pertanto, il legittimario non è tenuto ad imputare alla propria quota di riserva il bene ricevuto per donazione ovvero legato.
Ai sensi dell’articolo 564, comma 2, c.c., infatti:
«In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato».
Pertanto, a seguito della dispensa da imputazione ex se, il valore del bene graverà non più sulla quota di legittima del beneficiario ma sulla quota disponibile.
Il legittimario, dunque, potrà domandare in aggiunta tutta la quota di riserva a esso spettante ai sensi di legge.
Un altro esempio aiuterà a capire.
Supponiamo che Francesco, che non ha mai effettuato donazioni e non ha debiti, istituisce erede universale l’amico Roberto e dispone un legato testamentario in favore dell’unico figlio Luca, avente ad oggetto un immobile del valore di 200.000 euro.
Ipotizziamo che il valore dell’intera massa ereditaria sia di 500.000 euro.
In questo esempio l’unico figlio Luca ha diritto ad una quota di riserva pari a 250.000 (1/2 del patrimonio di Francesco). Pertanto:
- nel silenzio del testatore Francesco, il legittimario Luca per agire in riduzione deve imputare alla sua quota il valore del legato (200.000 euro). Pertanto, a seguito dell’imputazione ex se, potrà esperire l’azione di riduzione per recuperare la differenza di 50.000 euro;
- qualora invece il testatore Francesco abbia accompagnato il legato in favore del figlio Luca con la dispensa dall’imputazione, il figlio Luca potrà agire in riduzione per recuperare l’intero valore di 250.000 (oltre il legato).
Con la dispensa dall’imputazione, pertanto, si accresce la porzione di patrimonio a cui ha diritto il legittimario, il quale può chiedere la riduzione di disposizioni che non sarebbero state altrimenti riducibili.
Natura giuridica della dispensa dell’imputazione ex se
La dispensa dall’imputazione ex se è un atto mortis causa, ossia un atto destinato a produrre effetti solo dopo la morte del soggetto che lo compie.
Pertanto può essere contenuta sia nel testamento, sia in un atto inter vivos (nel contratto di donazione), ma resta pur sempre un atto autonomo rispetto alla donazione cui si riferisce. Conseguentemente, si ritiene che la dispensa dall’imputazione può essere effettuata anche in momento successivo all’atto di donazione.
Alla luce di ciò, la dispensa dall’imputazione può essere contenuta:
- nello stesso contratto di donazione;
- in un successivo atto inter vivos. Tuttavia è discusso quale forma debba rivestire l’ulteriore atto inter vivos di dispensa dall’imputazione:
- in un successivo testamento.
- La dispensa dall’imputazione ex se di quanto attribuito a titolo di legato può essere disposta con lo stesso testamento o con un testamento successivo: Non è invece ammesa la dispensa dall’imputazione del bene oggetto di legato mediante atto inter vivos
Per la dispensa dall’imputazione ex se non è richiesta l’utilizzo di formule sacramentali. È sufficiente che sia espressa e che la volontà del disponente risulti in modo incontrovertibile. Non è ammessa la dispensa dall’imputazione tacita o per fatti concludenti .
Dispensa dall’imputazione ex se e tutela dei donatari anteriori
È importante sottolineare che, come previsto dall’art. 564, comma 4, c.c., la dispensa dall’imputazione non può mai ledere i diritti acquistati dai donatari anteriori.
La dispensa dall’imputazione ex se, invero, può essere utilizzata esclusivamente al fine di attribuire ad un legittimario una maggior quota sui beni residui, e non per porre nel nulla le precedenti donazioni.
Vediamo un esempio.
Valerio ha donato alla madre Lucia un immobile del valore di 250.000 euro ed all’unico figlio Federico un’automobile d’epoca del valore di 50.000 euro con dispensa dall’imputazione ex se.
Supponiamo che Valerio abbia istituito eredi in parti uguali il figlio Federico ed il nipote ex fratre Paolo lasciando un patrimonio ereditario del valore di 200.000 euro.
In tal caso l’unico figlio Federico avrebbe diritto ad una quota di riserva del valore di 250.000 euro (½ del patrimonio di Valerio) oltre alla vettura d’epoca di 50.000 euro.
Applicando quanto disposto dall’art. 564, comma 4, c.c. otteniamo che:
- qualora la donazione con dispensa da imputazione a favore del figlio Federico sia precedente a quella di Lucia, la quota di spettanza del legittimario si incrementa, e potrà agire in riduzione per ottenere un valore complessivo di euro 250.000;
- qualora, invece, donazione con dispensa da imputazione a favore del figlio Federico sia successiva a quella di Lucia, il legittimario potrà agire in riduzione solo per recuperare solo il relictum (200.000) e non potrà agire in riduzione verso Lucilla.
Qualora la dispensa dall’imputazione sia relativa ad un’attribuzione a titolo di legato sono fatti salvi tutti i diritti acquistati dai donatari, in quanto tutte le donazioni sono necessariamente antecedenti alla data di apertura della successione, momento in cui il legato testamentario diviene efficace.
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